EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0031

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

GU L 204 del 21.7.1998, p. 13–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/31/oj

31998L0031

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0013 - 0025


DIRETTIVA 98/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che i rischi connessi alle transazioni in merci e ai relativi strumenti derivati sono attualmente disciplinati dalla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa ai coefficienti di solvibilità degli enti creditizi (5); che, tuttavia, i rischi di mercato insiti nelle posizioni in merci e strumenti derivati su merci non sono colti con sufficiente accuratezza dalla direttiva 89/647/CEE; che è necessario estendere la definizione di «portafoglio di negoziazione» perché comprenda le posizioni in merci e strumenti derivati su merci che sono detenute a fini di negoziazione e sono soggette principalmente ai rischi di mercato; che gli enti sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda la copertura dei rischi relativi alle merci sull'insieme delle loro attività; che il verificarsi di gravi frodi ad opera di taluni operatori in future su merci è fonte di crescente preoccupazione per la Comunità europea e costituisce una minaccia all'immagine e all'integrità delle transazioni in future; che è auspicabile che la Commissione valuti la possibilità di definire un quadro prudenziale per impedire il verificarsi di tali pratiche fraudolente in avvenire;

(2) considerando che la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6), stabilisce un metodo uniforme per il calcolo dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato cui sono esposte le imprese di investimento e gli enti creditizi; che gli enti hanno elaborato propri sistemi di gestione del rischio (modelli interni), atti a misurare più accuratamente rispetto al metodo uniforme detti rischi di mercato; che dovrebbe essere incoraggiato l'impiego di metodi più accurati di misurazione dei rischi;

(3) considerando che l'impiego di modelli interni al fine di calcolare i requisiti patrimoniali presuppone rigorosi meccanismi di controllo interno e dovrebbe essere assoggettato al riconoscimento e alla vigilanza delle autorità competenti; che la costante affidabilità dei risultati dei calcoli secondo i modelli interni dovrebbe essere verificata mediante una procedura di test retrospettivi;

(4) considerando che è opportuno che le autorità competenti permettano di considerare i margini di garanzia da applicare ai future e ai contratti a premio negoziati in borsa nonché, in via transitoria, agli strumenti derivati negoziati fuori borsa della stessa natura, regolati presso sistemi di compensazione, come sostituti dei requisiti patrimoniali calcolati per tali strumenti a norma della presente direttiva, purché ciò non conduca a requisiti patrimoniali inferiori a quelli calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva; che l'applicazione di tale principio non richiede una continua verifica, da parte degli enti che lo adottano, dell'equivalenza tra tali margini di garanzia e i requisiti patrimoniali calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva;

(5) considerando che le regole adottate in un contesto internazionale più ampio per favorire l'impiego di metodi più sofisticati di gestione del rischio fondati su modelli interni possono diminuire l'entità dei requisiti patrimoniali imposti agli enti creditizi dei paesi terzi; che detti enti creditizi sono in concorrenza con le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri; che la direttiva 93/6/CEE deve essere modificata allo scopo di istituire per le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri analoghi incentivi ad elaborare ed impiegare modelli interni;

(6) considerando che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le posizioni in oro e in strumenti derivati sull'oro devono essere trattate analogamente alle posizioni in cambi;

(7) considerando che l'emissione di titoli di debito subordinati non dovrebbe automaticamente impedire che i titoli di capitale di un emittente siano inclusi in un portafoglio ammesso a beneficiare della ponderazione del 2 % per il rischio specifico a norma del punto 33 dell'allegato I della direttiva 93/6/CEE;

(8) considerando che la presente direttiva è conforme ai risultati dei lavori di un foro internazionale delle autorità di vigilanza in materia di trattamento prudenziale dei rischi di mercato e delle posizioni in merci e in strumenti derivati su merci;

(9) considerando che un'applicazione omogenea della presente direttiva richiede che le imprese di investimento e gli enti creditizi che effettuano transazioni su merci di notevole entità, hanno un portafoglio merci diversificato e non sono ancora in grado di usare modelli per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci siano soggetti a un regime transitorio di regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale a carattere facoltativo;

(10) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e che non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/6/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 6, la lettera a), nonché la frase introduttiva ed i punti i) ed ii) della lettera b) sono sostituiti dal testo seguente:

«a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di "matched principal broking", oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;

b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):

i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;

ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;»;

b) i punti 15 e 16 sono sostituiti dal testo seguente:

«15) "Warrant": un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.

16) "Finanziamento delle scorte": la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.»;

c) al punto 17, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«17) "Operazione di vendita con patto di riacquisto": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve.»;

d) il punto 18 è sostituito dal testo seguente:

«18) "Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito": la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti.

Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.».

2) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente:

«i) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati I, II e VI e, se del caso, dell'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione;

ii) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati III e VII e, se del caso, dell'allegato VIII, per tutte le loro attività;».

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/CEE, fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI della presente direttiva.»

4) All'articolo 7, il paragrafo 10 e la prima frase del paragrafo 11 sono sostituiti dal testo seguente:

«10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII.

Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII.

11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:».

5) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constati la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.»

6) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:

i) effettuino transazioni su merci di notevole entità,

ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e

iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.»

7) Gli allegati I, II, III e V sono modificati e sono aggiunti gli allegati VII e VIII a norma dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 240 del 6.8.1997, pag. 24 e GU C 118 del 17.4.1998, pag. 16.

(2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 9.

(3) Parere espresso il 7 ottobre 1997.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

(5) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

1. L'allegato I è così modificato:

a) al punto 4, l'ultimo periodo è soppresso ed è aggiunto il seguente comma:

«Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale di un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il future in questione ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future ottenuto utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.»;

b) al punto 5, il secondo comma è sostituito dal secondo e dal terzo comma seguenti:

«Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo a un metodo da esse prescritto.

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta usando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per il titolo sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione al titolo sottostante.»;

c) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per i warrant su titoli di debito e su azioni valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.»;

d) al punto 33, il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) i titoli di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo titoli di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella tabella 1, riportata al punto 14, la ponderazione dell'8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;».

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per le transazioni su obbligazioni, azioni e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione, l'azione o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella di cui al punto 2.»;

b) i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se:

i) ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e

ii) in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.

3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.»;

c) il titolo e il primo comma del punto 4.1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli o merci in prestito

4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli o merci in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva.»

3. L'allegato III è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato in appresso, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l'8 % l'importo costituito dalla somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri.»;

b) i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione) e in oro. La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

- la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti);

- garanzie irrevocabili (e titoli analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

- entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

- l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

- il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro);

- le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

3.2. Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.»;

c) al punto 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«4. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti.»;

d) il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99 % o più dei casi.

Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni:

i) la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio;

ii) i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi.»

4. L'allegato V è modificato come segue:

a) al punto 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«In deroga al punto 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII di usare una definizione alternativa unicamente nell'ambito di detti requisiti.»;

b) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.»;

c) i punti 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«6. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 200 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui al punto 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

7. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 250 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, VI, VII e VIII.»

5. Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO VII

RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato VIII ai fini del calcolo del rischio di mercato.

3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi future, contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

- posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

e

- posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Strumenti particolari

8. I future su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato su merci negoziato OTC del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. tabella riportata al punto 13). Le posizioni dovrebbero essere posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di segnalazione ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile né l'uno né l'altro o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato OTC, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato OTC ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure OTC, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto OTC è fissata in relazione alla merce sottostante.

11. Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

a) Metodo basato sulle fasce di scadenza

13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla successiva tabella, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali, a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

>SPAZIO PER TABELLA>

14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali, a norma del precedente punto 7, siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne

- le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza

e

- le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

i) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella riportata al punto 13 e per il prezzo a pronti della merce;

ii) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

iii) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b) Metodo semplificato

19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

i) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

ii) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

ALLEGATO VIII

MODELLI INTERNI

1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e VII. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

i) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;

ii) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi;

iii) il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

iv) l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di "back-office";

v) l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;

vi) i modelli dell'ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

vii) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;

viii) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi. Detta verifica deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Detto riesame deve valutare:

- l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi,

- l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti,

- le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al "front-office" e al "back-office",

- la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi,

- l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio,

- il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse

e

- il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

3. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo. Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito e titoli di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato:

- spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

- rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

- sia resistente ad un ambiente sfavorevole;

- sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente.

5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

7. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella successiva tabella, sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla precedente tabella se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

8. Se il modello dell'ente è riconosciuto dalle autorità competenti a norma del punto 4 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, l'ente aumenta i suoi requisiti patrimoniali calcolati a norma dei punti 6, 7 e 10 mediante una maggiorazione dell'importo pari:

i) alla parte di rischio specifico della misura del valore a rischio che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta dell'ente,

ii) alle misure del valore a rischio di subportafogli di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico.

Gli enti che utilizzano l'opzione ii) devono individuare la loro struttura di subportafogli in anticipo e non devono cambiarla senza il consenso delle autorità competenti.

9. Le autorità competenti possono esimere l'ente dalla maggiorazione di cui al punto 8, qualora l'ente dimostri che, in base alle norme internazionalmente riconosciute, il suo modello riflette anche il rischio d'evento e quello di inadempienza per le sue posizioni in titoli di debito e titoli di capitale.

10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

i) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, e

ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7.

11. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

i) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;

ii) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

iii) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;

iv) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;

v) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

13. Le autorità competenti devono esigere che il modello di misurazione del rischio tenga conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:

i) per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;

ii) per quanto riguarda il rischio di cambio, il sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente;

iii) per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative;

iv) per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. II sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.»

Top