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Document 31994L0018

Direttiva 94/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

GU L 135 del 31.5.1994, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/18/oj

31994L0018

Direttiva 94/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 31/05/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0224


DIRETTIVA 94/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che fra gli obiettivi principali delle direttive in materia di quotazione dei valori mobiliari rientra la creazione di condizioni favorevoli ad una maggiore integrazione dei mercati mobiliari della Comunità, rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere;

considerando che la quotazione transfrontaliera all'interno della Comunità è uno degli strumenti disponibili per realizzare tale integrazione;

considerando che la lunghezza delle procedure e i costi inerenti alla pubblicazione del prospetto prescritto dalla direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (4), costituiscono una notevole difficoltà per quanti chiedono l'ammissione a tale quotazione in altri Stati membri;

considerando che un importante progresso verso la semplificazione delle procedure per la quotazione transfrontaliera è rappresentato dalla direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (5), che prevede il riconoscimento reciproco dei prospetti quando si richieda simultaneamente l'ammissione alla quotazione ufficiale in due o più Stati membri;

considerando che un altro significativo passo avanti nella stessa direzione è rappresentato dalla direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori (6), la quale riconosce il prospetto di offerta pubblica come prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando tale ammissione venga richiesta poco tempo dopo l'offerta pubblica;

considerando che tutte le nuove misure destinate a semplificare ulteriormente le procedure transfrontaliere possono accelerare l'integrazione dei mercati mobiliari nella Comunità;

considerando che l'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE stabilisce già una serie di casi in cui le autorità competenti possono prevedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto; che queste dispense parziali o totali, che si riferiscono principalmente a casi in cui valori mobiliari della stessa categoria sono già quotati presso una borsa valori ufficiale dello stesso paese e che, quindi, non si applicano alla maggior parte dei casi di quotazione transfrontaliera, sono concesse nella presunzione che gli investitori del paese in questione siano già pienamente o parzialmente tutelati in quanto sono già ampiamente diffuse e disponibili per il pubblico informazioni aggiornate e attendibili, parziali o integrali, sulle società in questione;

considerando che la facoltà prevista dalla presente direttiva costituisce una misura utile in quanto è in linea con il principio di tutela degli investitori e garantisce un adeguato funzionamento dei mercati;

considerando che pare opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale possa garantire in determinati casi una dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto agli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di borsa di un altro Stato membro;

considerando che le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale, sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera; che dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e che sul loro conto sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni;

considerando che la direttiva 80/390/CEE mira a garantire che siano fornite agli investitori informazioni sufficienti; che pertanto, quando una di queste società chiede che i suoi titoli vengano ammessi alla quotazione in uno Stato membro ospitante, gli investitori che operano sul mercato di tale paese possono ritenersi sufficientemente tutelati qulora ricevano soltanto informazioni semplificate anziché il prospetto integrale per l'ammissione alla quotazione;

considerando che gli Stati membri possono ritenere utile stabilire criteri quantitativi minimi non discriminatori, come la capitalizzazione di mercato corrente, che gli emittenti devono rispettare per poter fruire delle opportunità di dispensa previste dalla presente direttiva; che, data la sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare un trattamento analogo anche a società di minori dimensioni;

considerando, inoltre, che in numerose borse valori esiste un secondo mercato nel quale vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse alla quotazione ufficiale; che, in alcuni casi, i secondi mercati sono regolamentati e soggetti a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale; che, pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale;

considerando che le misure previste costituiscono realmente un valore aggiunto in termini di maggiore efficienza nel funzionamento dei mercati mobiliari della Comunità, in quanto adeguano la normativa comunitaria vigente alle nuove esigenze e realtà del mercato; che dette misure, in quanto estendono sufficientemente l'ambito della responsabilità esclusiva delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, mantenendo nel contempo un adeguato grado di regolamentazione a livello comunitario, rappresentano anche, al momento, la risposta più appropriata alle nuove esigenze in materia di ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale;

considerando che il regime previsto dalla direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (1), non è modificato dalla dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto prevista dalla presente direttiva;

considerando che, al fine di tutelare gli investitori, i documenti da mettere a disposizione del pubblico devono essere preventivamente trasmessi alle autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale; che spetta a tale Stato membro decidere se le sue autorità competenti debbano effettuare un controllo di tali documenti nonché stabilire, all'occorrenza, la natura e le modalità di esecuzione di tale controllo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/390/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti punti:

«4. quando a) i valori o le azioni dell'emittente o i certificati rappresentativi di tali azioni sono ufficialmente quotati in un altro Stato membro da almeno tre anni alla data della domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale,

b) le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ufficialmente quotati hanno confermato, in modo soddisfacente per le autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione dalla quotazione ufficiale, che l'emittente, negli ultimi tre anni o per tutto il periodo in cui è stato quotato se questo è inferiore a tre anni, ha adempiuto tutte le prescrizioni in materia di informazione e di ammissione alla quotazione imposte dalle direttive comunitarie alle società i cui titoli sono ufficialmente quotati;

c) l'insieme delle informazioni seguenti è pubblicato secondo le modalità previste agli articoli 20 e 21, paragrafo 1:

i) un documento contenente le seguenti informazioni:

- la dichiarazione che è stata fatta domanda per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale. Nel caso di azioni, la dichiarazione specifica altresì il numero e la categoria di tali azioni e descrive succintamente i diritti connessi. Nel caso di certificati rappresentativi di azioni, la dichiarazione specifica anche i diritti connessi ai titoli originari e fornisce informazioni circa la possibilità di ottenere la conversione dei certificati nei titoli originari e le modalità di conversione. Nel caso di obbligazioni, la dichiarazione specifica anche l'importo nominale del prestito (o indica, eventualmente, che tale importo non è stabilito), nonché le condizioni e i termini del prestito; tranne che per le emissioni continue, i prezzi di emissione e di rimborso e il tasso d'interesse nominale (se sono previsti più tassi d'interesse, vanno indicate le condizioni di modifica); nel caso di obbligazioni convertibili, di obbligazioni permutabili, di obbligazioni corredate di warrant o nel caso di warrant, la dichiarazione contiene anche informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, sui diritti connessi a tali azioni, sulle condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché indicazioni sui casi in cui queste possono essere modificate,

- ogni fatto nuovo o cambiamento significativo che sia sopravvenuto successivamente alla data cui si riferiscono i documenti indicati ai punti ii) e iii),

- informazioni riguardanti specificamente il mercato del paese nel quale è chiesta l'ammissione alla quotazione, con particolare riguardo al regime dell'imposta sui redditi, agli organi che assicurano il servizio finanziario dell'emittente e alle modalità di pubblicazione degli avvisi destinati agli investitori,

- una dichiarazione delle persone responsabili delle informazioni di cui ai primi tre trattini, attestante che le informazioni sono veritiere e non comportano omissioni tali da alterare il significato del documento,

ii) l'ultima relazione annuale sulla gestione, gli ultimi bilanci annuali certificati (unitamente ai conti consolidati se l'emittente li redige; tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di fornire soltanto i conti non consolidati o soltanto quelli consolidati, purché i conti non forniti non contengano informazioni complementari significative) e l'ultima relazione semestrale dell'emittente per l'anno in oggetto, se già pubblicata,

iii) eventuali prospetti, opuscoli o documentazione equivalente pubblicati dall'emittente nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale,

iv) le ulteriori informazioni seguenti, qualora non siano già contenute nei documenti previsti ai punti i), ii) e iii):

- la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle società, nonché le cariche ricoperte dai singoli membri,

- indicazioni generali in merito al capitale,

- la situazione attuale in base alle ultime informazioni comunicate all'emittente ai sensi della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (1),

- le eventuali relazioni dei revisori ufficiali dei conti prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel cui territorio l'emittente ha la propria sede sociale, concernenti gli ultimi conti annuali pubblicati,

d) gli avvisi, stampati, manifesti e documenti che annunciano l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale e ne indicano le caratteristiche essenziali, nonché tutti gli altri documenti relativi all'ammissione degli stessi e destinati alla pubblicazione da parte dell'emittente o per suo conto, dichiarano che le informazioni di cui alla lettera c) esistono e indicano dove sono o saranno pubblicate secondo le modalità previste all'articolo 20 e e) si è provveduto ad inviare alle autorità competenti le informazioni di cui alla lettera c) e gli avvisi, stampati, manifesti e documenti di cui alla lettera d), prima di metterli a disposizione del pubblico;

5. quando una società, le cui azioni siano state negoziate almeno per i due anni precedenti su un secondo mercato, regolamentato e soggetto a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici, chiede l'ammissione dei propri valori mobiliari alla quotazione ufficiale nello stesso Stato membro e, a giudizio delle autorità competenti, gli investitori dispongono, prima della data alla quale diventa operante l'ammissione alla quotazione ufficiale, di informazioni equivalenti nella sostanza a quelle prescritte dalla presente direttiva.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis Le informazioni di cui all'articolo 6, punto 4, lettere c) e d) sono pubblicate nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale oppure in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione tale altra lingua sia d'uso comune in materia finanziaria e accettata dalle autorità competenti e, nel caso, alle ulteriori condizioni fissate da dette autorità.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri che intendono valersi dell'opzione prevista dalla presente direttiva mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva in qualsiasi momento a decorrere dalla data di pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente G. ROMEOS

(1) GU n. C 23 del 27. 1. 1993, pag. 6 e GU n. C 88 del 25. 3. 1994, pag. 3.

(2) GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 31.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1993 (GU n. C 20 del 24. 1. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994) e decisione del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994).

(4) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 81.

(6) GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 24.

(1) GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.

(1) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

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