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Document 31985R2245

Regolamento (CEE) n. 2245/85 del Consiglio del 2 agosto 1985 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

GU L 210 del 7.8.1985, p. 2–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1996; abrogato da 31996R2113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2245/oj

31985R2245

Regolamento (CEE) n. 2245/85 del Consiglio del 2 agosto 1985 che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1985 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0007


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/85 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1985

che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per la realizzazione degli obiettivi elencati all'articolo 1 del regolamento citato devono essere elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata « convenzione » è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (2);

considerando che, per quanto concerne la Comunità, la convenzione è entrata in vigore il 21 maggio 1982;

considerando che, il 5 ottobre 1984, la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, istituita dalla convenzione, ha adottato e notificato una serie di raccomandazioni messe a punto dal proprio comitato scientifico affinché vengano adottate misure intese a vietare la pesca al largo delle coste della Georgia australe e venga fissata, per la zone coperta dalla convenzione, una dimensione minima delle maglie per determinati tipi di reti e per determinate specie ittiche;

considerando che le parti contraenti della convenzione non hanno formulato obiezioni su queste raccomandazioni e che queste ultime sono pertanto divenute obbligatorie il 5 aprile 1985 in virtù dell'articolo IX, paragrafo 6 della convenzione;

considerando che la Comunità è ora tenuta ad applicare queste raccomandazioni per quanto concerne i pescatori comunitari;

considerando che può risultare necessario prevedere modalità d'applicazione del presente regolamento; che dette modalità devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile ai pescatori comunitari che pescano e detengono a bordo pesce delle risorse alieutiche cui si applica la convenzione a norma dell'articolo I della stessa, escluse le risorse situate nelle acque soggetto alla giurisdizione dello stato costiero eventualmente esistente in virtù del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera nella linea degli obiettivi e dei principi di questa e delle disposizioni dell'atto finale della conferenza in cui è stata adottata.

Articolo 2

Divieti di pesca

Fatto salvo l'articolo 1 è vietata qualsiasi attività di pesca in una zona di 12 miglia al largo delle coste della Georgia australe.

Articolo 3

Dimensione minima delle maglie

È vietato utilizzare o rimorchiare reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe provviste di maglie di dimensioni inferiori a quelle fissate nell'allegato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie di pesci di cui all'allegato.

Articolo 4

Determinazione della dimensione delle maglie

Per le reti di cui all'articolo 3, la dimensione minima delle maglie prescritte nell'allegato è determinata conformemente alle norme da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Articolo 5

Fissazione di dispositivi alle reti

È vietato fissare a una rete di cui all'articolo 3 qualsiasi dispositivo che consenta di ostruire le maglie di una parte qualsiasi di detta rete o di ridurne effettivamente le dimensioni. Tuttavia, l'utilizzazione di taluni dispositivi può essere autorizzata secondo la procedura prevista dall'articolo 8.

Articolo 6

Utilizzazione degli attrezzi

In occasione della pesca diretta di una delle specie elencate nell'allegato, non possono essere presenti a bordo reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle previste nell'allegato, salvo se esse sono correttamente fissate e disposte in modo tale da non poter essere facilmente utilizzabili, ovvero:

a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Disposizioni generali

Articolo 7

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di carattere scientifico e neppure ai pesci , crostacei e molluschi catturati nel corso di tali operazioni.

Articolo 8

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 6 sono applicabili a decorrere dal 1o settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.

ALLEGATO

Dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 3

1.2.3 // // // // Specie // Tipo di rete // Dimensione minima delle maglie // // // // Notothenia rossii // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 120 mm // Dissostichus eleginoides // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 120 mm // Notothenia gibberifrons // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 80 mm // Notothenia kempi // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 80 mm // Notothenia squamifrons // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 80 mm // Champsocephalus gunnari // Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe // 80 mm // // //

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