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Document 52006AR0047

Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti

GU C 229 del 22.9.2006, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 229/1


Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti»

(2006/C 229/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniPortare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666 def.) e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM(2005) 667 def. — 2005/0281 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea del 5 gennaio 2006 di consultarlo sull'argomento a norma degli articoli 175 e 265, primo comma, del Trattato CE,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 12 aprile 2005, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia,

visto il proprio parere sulla comunicazione della Commissione Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti (COM(2003) 301 def. — CdR 239/2003 fin (1)),

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema L'applicazione a livello regionale e locale della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (CdR 254/2005 fin),

visto il proprio progetto di parere (CdR 47/2006 riv. 2), adottato il 3 aprile 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Laust GROVE VEJLSTRUP, membro del consiglio comunale di Sydthy, DK/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 14 giugno 2006, nel corso della 65a sessione plenaria.

1.   Punto di vista del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

Osservazioni di carattere generale

1.1

accoglie con favore la strategia tematica della Commissione, che, prevedendo un approccio olistico e integrato al settore dei rifiuti, crea i presupposti per l'introduzione di ulteriori e necessari miglioramenti sotto il profilo ambientale;

1.2

sottolinea che la politica in materia di rifiuti è di importanza fondamentale per tutta la politica ambientale, in quanto un'impostazione più organica e integrata della politica sui rifiuti recherebbe vantaggi all'ambiente;

1.3

sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, gli enti locali e regionali sono responsabili dell'attuazione di una parte essenziale della politica ambientale dell'UE, di cui proprio la gestione dei rifiuti costituisce uno degli aspetti principali; osserva inoltre che tali enti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel mettere a punto nuovi approcci e nel proporre azioni in materia di rifiuti;

1.4

fa presente che il passaggio dal semplice smaltimento dei rifiuti ad una politica sostenibile incentrata sulla prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero comporta un notevole impegno, nonché un dialogo con il livello locale, e che a tal fine gli enti locali e regionali necessitano di ulteriori risorse umane e finanziarie;

1.5

richiama l'attenzione sulla gerarchia dei rifiuti, che deve essere il principio ispiratore e dominante nella politica in materia, osservando al tempo stesso che tale gerarchia è aperta all'introduzione di nuovi elementi (ad esempio un approccio equilibrato al ciclo di vita, che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti) purché ne siano comprovate l'efficacia e la concreta attuabilità;

1.6

invita tuttavia alla cautela, facendo presente che l'attuazione di strategie tematiche in vari settori, quali ad esempio i cosiddetti criteri end-of-waste (cessazione della qualifica di rifiuto) e la miscelazione di rifiuti pericolosi, espone a inopportuni e inutili svantaggi, che possono ripercuotersi negativamente sull'ambiente;

1.7

ricorda la persistente necessità di una legislazione chiara, ad esempio per quanto riguarda la definizione di riciclaggio e recupero.

Obiettivo della strategia

1.8

condivide l'obiettivo della strategia tematica e la valutazione secondo cui la politica UE in materia di rifiuti è potenzialmente in grado di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente provocato dall'uso delle risorse, dichiarandosi d'accordo con l'idea secondo cui l'UE deve prefiggersi di divenire una società fondata sul riciclaggio;

1.9

ritiene che l'obiettivo della strategia tematica debba incentrarsi sulla gerarchia dei rifiuti.

Azioni proposte nella strategia

Attuazione, semplificazione e modernizzazione della legislazione esistente

1.10

ritiene ragionevole orientare la strategia tematica sui problemi relativi all'attuazione e all'adattamento dell'attuale legislazione, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici;

1.11

condivide l'insistenza della strategia tematica sull'opportunità di semplificare e modernizzare la legislazione vigente, nella misura in cui ciò facilita l'attuazione di misure di tutela dell'ambiente.

La nuova direttiva quadro sui rifiuti

Articolo 1

1.12

constata con soddisfazione il riferimento alla gerarchia dei rifiuti, considerata un importante punto di partenza per un'azione nel settore dei rifiuti, in grado di creare i presupposti per una politica sana e proficua in materia;

1.13

deplora che la gerarchia si limiti a distinguere tre livelli: mettere sullo stesso piano il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero è infatti in contraddizione con lo spirito di molti altri atti giuridici;

1.14

dubita che gli Stati membri, visto il margine di interpretazione dell'articolo, prenderanno i provvedimenti necessari e useranno gli strumenti migliori per raggiungere l'obiettivo.

Articolo 2

1.15

deplora che dal campo di applicazione della direttiva sia stata esclusa la base giuridica per l'adozione di una legislazione specifica per le acque di scarico.

Articolo 3

1.16

osserva che la definizione di «produttore» comporta che chi effettua operazioni di trattamento dei rifiuti venga automaticamente considerato come produttore di detti rifiuti, a prescindere dalle eventuali modifiche della loro natura o composizione. Ciò è in contrasto con il criterio end-of-waste della Commissione.

Articolo 5

1.17

approva la precisazione della definizione di «recupero» mediante incenerimento, pur osservando la perdurante scarsa chiarezza circa la definizione di «recupero» attraverso altre procedure.

Articolo 8

1.18

deplora l'eliminazione del riferimento al principio «chi inquina paga», fondamentale per dare attuazione concreta al principio della responsabilità del produttore.

Articolo 11

1.19

constata con preoccupazione che introducendo e definendo la nozione di «cessazione della qualifica di rifiuto» (end-of-waste) si possono provocare conseguenze negative e profonde, tra cui le seguenti:

non sarà più possibile stabilire requisiti per il trattamento dei prodotti che rientrano nella definizione di end-of-waste,

i prodotti che rientrano nella definizione di end-of-waste non saranno tracciabili,

i prodotti che rientrano nella definizione di end-of-waste non saranno soggetti a istruzioni o obblighi per l'uso;

1.20

osserva che il concetto di end-of-waste si limita alle acque di scarico, per le quali esso comporta un vero e proprio beneficio ambientale, ma fa presente che il campo di applicazione del concetto è poco chiaro, dato che il significato di «vantaggio ambientale» non è definito con maggiore precisione;

Articolo 12

1.21

si compiace che la direttiva sui rifiuti pericolosi e la direttiva quadro vengano accorpate in un'unica direttiva.

Articolo 16

1.22

deplora che le norme applicabili alla separazione dei rifiuti pericolosi non indichino chiaramente il divieto di miscelazione per tutti gli operatori (compresi i produttori di rifiuti pericolosi e coloro che li raccolgono e trasportano), ad eccezione degli impianti titolari di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19 (cfr. 1a e 1d).

Articolo 21

1.23

pur condividendo il proposito della Commissione di fissare le norme minime per le autorizzazioni a livelli che garantiscano un'adeguata tutela della salute e dell'ambiente, critica il fatto che la Commissione sia autorizzata a stabilire tali norme minime sulla base di una procedura di comitato non democratica.

Articolo 25

1.24

accoglie con favore le norme in materia di registrazione dei soggetti che gestiscono i rifiuti nelle ultime fasi del loro smaltimento.

Articolo 26

1.25

ritiene positiva l'introduzione di requisiti più restrittivi per i piani di gestione dei rifiuti, dato che questi piani vengono considerati come strumenti utili e flessibili, che possono contribuire a diffondere le buone prassi invalse nel settore;

1.26

appoggia la richiesta di utilizzare strumenti economici (come un prelievo fiscale sui materiali e sul trattamento e in relazione alla prevenzione dei rifiuti) nel quadro della politica sui rifiuti e fa presente che in vari paesi tali strumenti si sono rivelati efficaci; sottolinea tuttavia che le attuali differenze nel loro uso provocano distorsioni della concorrenza, e rammenta quindi la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 30

1.27

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione lasci ai singoli Stati membri la facoltà di mettere a punto indicatori per valutare i progressi realizzati. Insiste pertanto affinché sia la stessa Commissione europea a definire gli obiettivi e gli indicatori di qualità e di quantità a livello comunitario.

Articolo 32

1.28

accoglie con favore le nuove disposizioni relative agli addetti alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti.

Allegato V

1.29

ritiene che le tavole di concordanza costituiscano strumenti utili per garantire la piena attuazione della direttiva.

Introduzione dell'analisi del ciclo di vita

1.30

ritiene che l'introduzione dell'analisi del ciclo di vita nella strategia tematica sia uno strumento utile per garantire la piena attuazione della direttiva, in quanto tiene conto dell'impatto ambientale dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita; critica tuttavia la strategia tematica in quanto tiene conto solo in misura molto limitata della fase iniziale del ciclo, cioè dei produttori e della loro responsabilità di progettare prodotti più rispettosi dell'ambiente; ritiene che la direttiva in esame vada chiaramente collegata alla direttiva REACH al fine di prevenire la produzione di rifiuti pericolosi e di ridurne la pericolosità;

1.31

esprime dubbi circa le modalità della stesura delle suddette analisi del ciclo di vita. Giudica fondamentale definire orientamenti chiari per stabilire con esattezza a chi compete la responsabilità di convalidare tali analisi: in caso contrario ne risulterebbero indeboliti il significato e l'efficacia.

Miglioramento delle conoscenze

1.32

condivide il proposito della Commissione di promuovere la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca e sviluppo nel settore dei rifiuti, in quanto elementi indispensabili per migliorare le pratiche dei produttori e delle autorità, e per modificare il comportamento dei consumatori, inducendoli a produrre meno rifiuti; tuttavia, tenuto conto della ripartizione delle competenze nella maggior parte degli Stati membri, fa presente che la necessità di far leva sul patrimonio di conoscenze ormai acquisito a livello locale e regionale. Osserva che la strategia in materia di rifiuti presenta un quadro frammentario delle fonti di informazioni a livello comunitario: l'Agenzia europea dell'ambiente, Eurostat, il Centro comune di ricerca, l'Ufficio europeo di Siviglia e il nuovo sito Internet della Commissione Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service. Per gli attori locali e regionali è essenziale che la Commissione si impegni per definire con maggiore precisione i compiti dei singoli centri scientifici, che ne coordini e strutturi le analisi e che le conoscenze consolidate siano rese disponibili in forma facilmente accessibile.

Prevenzione dei rifiuti

1.33

condivide la necessità di attuare, negli Stati membri, politiche più ambiziose per la prevenzione dei rifiuti, e ritiene opportuno imporre l'obbligo di predisporre programmi in materia.

Verso una società europea del riciclaggio

1.34

fa osservare che la creazione di un contesto omogeneo (level playing field) tra gli Stati membri è di importanza fondamentale per prevenire azioni deleterie per l'ambiente, come lo scarico indiscriminato di rifiuti, e appoggia l'iniziativa della Commissione al riguardo;

1.35

sottolinea l'importanza di includere la dimensione sociale nella politica ambientale e si compiace che la Commissione riconosca l'alto tasso di crescita e di occupazione nel settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti; sollecita tuttavia un dibattito inteso ad accertare che l'attuazione della strategia in esame consenta di creare posti di lavoro in tutta Europa;

1.36

osserva che, per realizzare questo specifico obiettivo della strategia, la normativa deve garantire alle imprese interessate a sviluppare il riciclaggio dei rifiuti un livello di certezza del diritto adeguato alla programmazione ed agli investimenti relativi alle loro future attività.

Monitoraggio e valutazione

1.37

osserva che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nell'attuazione della strategia tematica, e quindi devono avere una posizione di primo piano nel garantirne il monitoraggio e la valutazione; per questo motivo sollecita per essi un ruolo da protagonisti nell'applicazione delle politiche di gestione dei rifiuti nei diversi Stati membri dell'UE.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

deplora che il divieto di miscelazione venga reso molto meno rigido, e sia sostituito da condizioni per ottenere permessi ad effettuare miscele e da una definizione più restrittiva della miscelazione stessa: tutto ciò può essere considerato come un grande svantaggio, con gravi rischi per l'ambiente. Raccomanda pertanto di mantenere invariato il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;

2.2

chiede che, alla luce degli sviluppi tecnologici, nella valutazione del 2010 e in tutte quelle future si discuta l'opportunità di prevedere — per i nuovi impianti — un recupero energetico superiore al 65 % proposto, nonché l'introduzione di nuovi requisiti per gli impianti di riciclaggio.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 17 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Considerando 17 bis

Per consentire un'adeguata pianificazione della capacità di trattamento dei rifiuti, gli Stati membri possono invocare e applicare i principi di prossimità e di autosufficienza ai rifiuti destinati all'incenerimento con recupero di energia, al fine di garantire che i rifiuti combustibili prodotti sul loro territorio abbiano accesso agli impianti di incenerimento nazionali.

Motivazione

Il fatto che si preveda di classificare l'incenerimento con recupero di energia tra le operazioni di recupero potrebbe causare, in taluni Stati membri, uno squilibrio tra la capacità di incenerimento e il volume dei rifiuti da trattare, anche se la capacità disponibile soddisfa le esigenze nazionali. In tal caso le autorità competenti dovrebbero poter limitare le importazioni di rifiuti destinati all'incenerimento, per garantire la possibilità di trattamento per i rifiuti prodotti sul territorio soggetto alla loro giurisdizione.

Raccomandazione 2

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all'uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

a)

 La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all'uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

b)

 A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo: , la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, nonché

il riutilizzo,

il riciclaggio e

le altre operazioni di recupero e

lo smaltimento dei rifiuti.

a)

 Sulla base degli indicatori ambientali adottati a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare misure in deroga agli obiettivi prioritari fissati al paragrafo 1, lettera b).

b)

 Prima che siano definiti e adottati i predetti indicatori, ossia prima che una valutazione d'impatto indichi chiaramente che un'opzione di trattamento alternativa fa registrare risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti, gli Stati membri possono prevedere una deroga analoga alle priorità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

3.   La responsabilità della convalida dei risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo incombe alle autorità nazionali competenti. Una volta convalidati, i risultati sono trasmessi alla Commissione e sottoposti ad esame secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Motivazione

Un approccio generale basato sul concetto del ciclo di vita è senz'altro condivisibile. È però vero che le analisi del ciclo di vita non rappresentano al momento una possibile alternativa alla gerarchia dei rifiuti. Ci vorranno ancora molti anni prima che una metodologia comune per l'uso di tali strumenti sia adottata a livello comunitario. Nel frattempo sarà importante chiarire il rapporto tra il concetto di ciclo di vita e la gerarchia dei rifiuti stabilita a livello politico, ribadendo che quest'ultima continua a essere l'elemento su cui si fondano le politiche in materia di rifiuti. Le possibilità di derogare a tale gerarchia, previste al paragrafo 2, lettere a) e b), assicurano la necessaria flessibilità e allo stesso tempo sono volte a favorire il futuro sviluppo delle analisi del ciclo di vita. Considerato il patrimonio di conoscenze già acquisito, gli enti locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel rendere applicabili tali strumenti.

Gli enti locali e gli organismi incaricati della gestione dei rifiuti dovrebbero ricevere istruzioni chiare. Inoltre, l'attribuzione della responsabilità di convalidare i risultati delle valutazioni sul ciclo di vita migliora notevolmente il testo della proposta. La procedura di esame prevista al paragrafo 3 servirà a impedire che tali valutazioni siano utilizzate per proteggere i mercati nazionali e che l'introduzione di un approccio basato sul concetto di ciclo di vita provochi distorsioni della concorrenza.

Raccomandazione 3

Articolo 2, paragrafo 5 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

5.   Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

La Commissione esamina regolarmente i flussi dei rifiuti per valutare le priorità al fine di stabilire ulteriori requisiti, armonizzati a livello europeo, che orientino la gestione dei rifiuti verso le opzioni di trattamento preferite.

Motivazione

La prima parte dell'emendamento riprende il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, della vigente direttiva quadro sui rifiuti, stabilendo così la base giuridica per l'adozione di direttive specifiche sui flussi di rifiuti (dato che non si può escludere la necessità di adottare ulteriori direttive in materia) e per la direttiva da proporre in relazione all'emendamento 9, concernente l'articolo 11. L'emendamento qui proposto aggiunge inoltre un requisito riguardante l'orientamento della gestione dei rifiuti. Insieme alla definizione di nuovi standard sugli impianti, questo approccio, armonizzando le opzioni di trattamento per specifici flussi di rifiuti, è inteso a garantire condizioni uniformi.

Raccomandazione 4

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b)

«produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c)

«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d)

«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e)

«raccolta»: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f)

«riutilizzo»: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

g)

«riciclaggio»: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;

h)

«oli minerali usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

i)

«trattamento»: il recupero o lo smaltimento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b)

«rifiuti pericolosi»:

i rifiuti che presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'Allegato III in una concentrazione superiore ai valori limite di cui all'articolo xx della direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi (specificati nell'allegato III A),

oppure

i rifiuti che presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'Allegato III in una concentrazione superiore ai valori limite di cui all'articolo xx della direttiva 88/379/CEE sui preparati pericolosi (specificati nell'allegato III A) e che sono contrassegnati con un asterisco nell'elenco predisposto a norma dell'articolo 4 della presente direttiva,

i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti o da imprese di raccolta pubbliche o private;

c)

«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi, quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle spedizioni di rifiuti. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

hd)

«oli minerali usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

be)

«produttore»: la persona la cui attività ha chiunque abbia prodotto rifiuti (produttore iniziale) o la persona che , nel quadro della sua attività professionale, ha abbia effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

cf)

«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

g)

«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

h)

«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

d i)

«gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

j)

«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

e k)

«raccolta»: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, compresi lo scambio durante il trasporto e il deposito intermedio prima della raccolta o durante il trasporto;

l)

«trattamento»: il recupero o lo smaltimento, comprese le operazioni intermedie quali p. es. il raggruppamento, la miscelazione, il ricondizionamento, lo scambio e il deposito precedenti alle operazioni di recupero o di smaltimento;

m)

«prevenzione»: qualsiasi operazione effettuata prima che i prodotti o le sostanze diventino dei rifiuti e intesa a ridurre la produzione di rifiuti o la loro pericolosità, ovvero l'impatto ambientale dell'uso delle risorse in generale;

f n)

«riutilizzo»: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti senza essere precedentemente sottoposti ad alcun trattamento, ad eccezione della pulizia e della riparazione;

g o)

«riciclaggio»: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;

p)

«recupero»: qualsiasi operazione di trattamento che

permette un utile impiego dei rifiuti in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o permette di renderli atti a tale impiego,

soddisfa criteri di efficienza in base ai quali si può considerare che l'operazione abbia dato origine a un utile impiego dei rifiuti,

garantisce che l'impatto ambientale complessivo non risulti aggravato dall'uso di rifiuti in sostituzione di altre risorse,

garantisce che durante il processo non avvenga alcun trasferimento di sostanze inquinanti nel prodotto finale,

q)

«smaltimento»: qualsiasi operazione di trattamento che non soddisfa i criteri necessari per poter essere classificata come recupero.

Motivazione

L'articolo 3 dovrebbe comprendere tutte le definizioni rilevanti per le disposizioni della direttiva sui rifiuti. Al medesimo tempo, le definizioni devono essere coerenti con quelle già adottate nella vigente legislazione sui rifiuti, e in particolare nel regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti. Il presente emendamento propone pertanto di:

riunire nell'articolo 3 le definizioni sparse nel testo della proposta della Commissione,

aggiungere alcune definizioni mancanti (i concetti di «commerciante» e «intermediario», ad esempio, vengono utilizzati nell'articolo 25 ma non ne viene fornita alcuna definizione) riprendendo le definizioni già approvate in codecisione nel quadro dell'adozione del nuovo regolamento relativo alle spedizioni dei rifiuti,

chiarire alcune delle definizioni proposte.

Raccomandazione 5

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.

Entro due anni dalla data prevista nell'articolo 39 L la Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2. L'elenco è basato su quello vigente, che resta tale fino all'entrata in vigore del nuovo elenco. Il nuovo elenco dei rifiuti contiene anche informazioni circa le principali proprietà materiali (composizione e concentrazione delle sostanze.

L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.

Motivazione

L'emendamento relativo all'articolo 4 mira a garantire la certezza del diritto riguardo all'elenco dei rifiuti. Quello attuale è aggiornato, essendo stato sottoposto a continue modifiche mediante la procedura di comitato. Pertanto, anche se l'elenco può sempre essere migliorato, gli sforzi finora compiuti per redigerlo non dovrebbero essere vanificati: l'elenco attuale dovrebbe anzi costituire il punto di partenza del futuro lavoro per la messa a punto di una nuova lista, garantendo così la necessaria continuità alle autorità competenti e agli operatori interessati. Tenuto conto dell'abrogazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE, è importante sia garantire che l'elenco vigente resti tale fino all'entrata in vigore di quello nuovo, sia stabilire un termine preciso per l'adozione di quest'ultimo. L'esperienza insegna che è preferibile un elenco basato sulle sostanze (che segua principalmente il criterio della loro composizione e concentrazione), in quanto permette di giudicare meglio le implicazioni dei rifiuti sotto il profilo ambientale, sanitario, della sicurezza e dei rischi e facilita la scelta delle operazioni di recupero da seguire nei vari casi. La proposta della Commissione riguardo all'elaborazione di un nuovo elenco è imprecisa, per cui è importante chiarire che tale elenco dovrà includere sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi.

Raccomandazione 6

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito «operazioni di recupero») che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all'allegato II.

2.   La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adottare misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito «operazioni di recupero») che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all'allegato II del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti.

2.   La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adottare Il regolamento di cui al precedente paragrafo 1 stabilisce le misure di esecuzione al fine di volte a definire i criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

La classificazione delle operazioni di trattamento incide notevolmente sulla capacità di programmare il fabbisogno di capacità nel medio e lungo termine e determina la competitività dei singoli impianti di trattamento. Con il presente emendamento si chiede quindi di prevedere un processo decisionale politico in cui siano coinvolti gli attori interessati. L'adozione di un regolamento sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti farà sì che la scelta dei criteri di efficienza e la fissazione delle relative soglie siano sottoposte a uno scrutinio politico. Nello stesso tempo, l'adozione di tale regolamento offre la possibilità di adottare le necessarie misure senza dover rivedere troppo spesso la direttiva sui rifiuti. In materia di rifiuti, tenuto conto del patrimonio di conoscenze acquisito a livello locale e delle responsabilità e competenze degli enti locali e regionali, questi ultimi dovrebbero quantomeno essere consultati prima che vengano proposte delle misure di esecuzione. Da quanto precede consegue che, se accolti, gli emendamenti 5 e 6 faranno sì che il contenuto degli allegati I e II della direttiva sui rifiuti sia trasposto nei corrispondenti allegati del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti.

Raccomandazione 7

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.

Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell'allegato I, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

3.   Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, quest'ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.

Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell'allegato I del regolamento n. xxxx, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla classificazione delle operazioni di trattamento dei rifiuti, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

3.   Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, quest'ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica è aggiunta all'elenco contenuto nell' di cui all'allegato I di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Per i motivi già esposti nella motivazione dell'emendamento 5, il tema trattato in questo articolo dovrebbe essere sottoposto a un dibattito non solo tecnico, ma anche politico. La classificazione delle operazioni di trattamento e — in questo caso — smaltimento incide notevolmente sulla capacità delle autorità competenti di programmare il fabbisogno di capacità nel medio e lungo termine, determinando la competitività dei singoli impianti di trattamento.

Pertanto l'adozione delle misure di esecuzione dovrebbe essere soggetta a un processo decisionale politico che preveda la partecipazione degli attori interessati. Considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima che si propongano delle misure di esecuzione. Inoltre, essi dovrebbero poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare d'impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di presentare le sue proposte.

Raccomandazione 8

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.

In ottemperanza al principio «chi inquina paga», g Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.

Motivazione

Il Sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente (adottato il 22 luglio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio) si fonda essenzialmente sul principio «chi inquina paga»: tale principio, che costituisce un principio fondamentale della politica comunitaria in materia di ambiente, dovrebbe essere ribadito nel testo della direttiva in esame.

Raccomandazione 9

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;

b)

esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.

1.   Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e allo scopo di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;

b)

esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.;

c)

i prodotti, materiali o sostanze secondari sono stati sottoposti a trattamento e sono pronti per entrare in un nuovo ciclo come prodotti o materiali aventi proprietà analoghe a quelle dei materiali o delle sostanze vergini.

Motivazione

I rifiuti dovrebbero essere riclassificati come prodotti, materiali o sostanze secondari solo dopo essere stati sottoposti a trattamento. Essi, in altri termini, rimangono quindi assoggettati al campo di applicazione della normativa sui rifiuti fino a quando non potranno effettivamente entrare in un nuovo ciclo di produzione e presentare caratteristiche equivalenti a quelle dei materiali o delle sostanze vergini.

Raccomandazione 10

Articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.

2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, con una direttiva che definisce i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, propone misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario. La Commissione effettua una valutazione di impatto delle misure proposte.

Motivazione

L'articolo 11 delinea i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto e quindi l'ambito di applicazione della futura normativa sui rifiuti. La scelta dei criteri ambientali e la posizione nella quale essi sono collocati è una questione non solo tecnica, ma anche politica. Il protrarsi della mancanza di criteri rigorosi può provocare incertezza e persino contestazioni da parte di gruppi con interessi contrastanti. Le misure di esecuzione, quindi, devono formare oggetto di un dibattito politico. Proponendo una direttiva che definisce i criteri per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale si evita inoltre di dover rivedere troppo spesso la direttiva sui rifiuti. Infine, poiché le relative proposte hanno ripercussioni ambientali, economiche e sociali, esse dovrebbero essere accompagnate da una valutazione d'impatto che preveda fra l'altro un'ampia consultazione delle parti interessate.

Raccomandazione 11

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, «l'elenco»).

Tale elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, «l'elenco»).

Tale elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

Motivazione

Questo articolo è superfluo, dato che i requisiti per la predisposizione di un elenco dei rifiuti sono già indicati nell'articolo 4.

Raccomandazione 12

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Uno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.

2.   In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

1.   Quando Uuno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che un rifiuto segnalato nell'elenco come pericoloso esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. , esso Lo Stato membro notifica talie casio alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.

2.   In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri possono trattare tali rifiuti come non pericolosi dopo l'approvazione dell'elenco modificato.

Motivazione

Una classificazione uniforme dei rifiuti pericolosi o innocui è indispensabile per applicare la legislazione comunitaria, in particolare il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Tale classificazione è attualmente oggetto di discussione da parte del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico. La decisione d'introdurre eventuali modifiche non deve essere lasciata ai singoli Stati membri, bensì va presa solo dopo essere stata discussa dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Raccomandazione 13

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 16

Separazione

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;

b)

le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;

c)

l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;

d)

l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

2.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.

Articolo 16

Separazione

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

per i produttori e gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti sia vietato miscelare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali;

b)

in caso di miscelazione:

a) i)

l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;

b) ii)

le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;

c) iii)

l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;

d) iv)

l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili;

v)

il miscuglio derivante dalle operazioni di miscelazione sia soggetto alle norme applicabili ai rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla sua composizione finale.

2.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.

Motivazione

È vero che la miscelazione può essere effettuata solo da impianti autorizzati, ma andrebbe notato che il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, prevede solo l'obbligo di separare i rifiuti miscelati abusivamente «fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri». Nel testo della direttiva andrebbe indicato chiaramente che per i produttori e gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti vige il divieto di miscelazione. Inoltre, onde evitare che vengano effettuate miscelazioni unicamente per diluire gli inquinanti, occorre precisare che le miscele devono essere trattate in base alle norme applicabili ai rifiuti pericolosi.

Raccomandazione 14

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

Tale autorizzazione precisa in particolare:

a)

i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;

b)

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;

c)

le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;

d)

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari.

1.   Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

Tale autorizzazione precisa in particolare:

a)

i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;

b)

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;

c)

le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;

d)

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari come i requisiti relativi alla qualità del trattamento.

Motivazione

Considerate le implicazioni ambientali, l'articolo 19 della direttiva dovrebbe prevedere espressamente la possibilità di imporre requisiti ben precisi riguardo alla qualità del trattamento dei rifiuti.

Raccomandazione 15

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente.

La Commissione può adottare, secondo la una procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, politica che preveda il coinvolgimento delle parti interessate, e previa valutazione dell'impatto delle misure proposte, norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente.

In base alle loro esigenze nazionali, gli Stati membri possono adottare norme più rigorose per le autorizzazioni, purché tali norme siano conformi al principio di proporzionalità e compatibili con il Trattato CE.

Motivazione

Coerentemente con quanto proposto negli emendamenti 5, 6 e 9, con questo emendamento si chiede che il dibattito in materia abbia luogo a livello non solo tecnico, ma anche politico. L'adozione di norme minime per le autorizzazioni intese a garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente, dovrebbe scaturire da un processo decisionale politico in grado di coinvolgere tutte le parti interessate. Considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima di proporre misure di esecuzione. Essi dovrebbero inoltre poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare d'impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di presentare le sue proposte.

Raccomandazione 16

Articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque anni.

I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque quattro anni.

I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

Motivazione

La frequenza con cui i piani di gestione dei rifiuti saranno riveduti dovrebbe essere sincronizzata con quella del riesame (previsto dall'articolo 31) dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29. Quest'ultima norma lega la frequenza di tale riesame a quella delle relazioni settoriali di cui all'articolo 34, che a sua volta prevede per esse una cadenza triennale. Sincronizzando la revisione dei piani di gestione dei rifiuti con il riesame dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e quindi con la presentazione delle relazioni settoriali, s'instaurerà una collaborazione regolare tra le autorità competenti che le aiuterà ad adempiere gli obblighi d'informazione previsti dalla direttiva.

In proposito è importante sottolineare la necessità che le autorità competenti siano dotate di risorse adeguate.

Raccomandazione 17

Articolo 29, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.

1.   Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Tali programmi sono riveduti almeno ogni quattro anni.

I programmi di prevenzione dei rifiuti e le misure ivi previste mirano, come minimo, a stabilizzare entro il 2010 la produzione di rifiuti e a ridurla significativamente entro il 2020.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.

Motivazione

Come già spiegato nella motivazione dell'emendamento 14, la frequenza del riesame (previsto dall'articolo 31) dei programmi di prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere sincronizzata con quella della revisione dei piani di gestione dei rifiuti. L'articolo 29 lega la frequenza del riesame di tali programmi a quella delle relazioni settoriali di cui all'articolo 34, che a sua volta prevede per esse una cadenza triennale. La sincronizzazione di tali adempimenti viene qui proposta per gli stessi motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 14.

I programmi di prevenzione dei rifiuti mirano a conseguire uno degli obiettivi più importanti delle politiche in materia, ossia la riduzione della produzione dei rifiuti. In proposito, la direttiva quadro riveduta dovrebbe stabilire indici di riferimento intesi a valutare i progressi compiuti. La definizione di precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti è inoltre in linea con gli obiettivi e le priorità fissati al riguardo dal Sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente.

Oltre a ciò, l'articolo 29 prevede che i programmi di prevenzione dei rifiuti siano predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace. Di conseguenza, è importante che a tale livello siano assegnate risorse adeguate.

Raccomandazione 18

Articolo 30, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.

2.   Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, obiettivi e indicatori quantitativi e qualitativi a cui gli Stati membri ricorreranno per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.

Motivazione

La definizione di obiettivi qualitativi e quantitativi a livello nazionale può evidenziare le differenze tra i vari Stati membri riguardo allo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure. In prospettiva, l'uso di metodi comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progressi realizzati consentirà di definire adeguate politiche di prevenzione a livello comunitario.

Raccomandazione 19

Articolo 34, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

In tali relazioni gli Stati membri forniscono anche informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti.

Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.

1.   Ogni tre quattro anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

In tali relazioni gli Stati membri forniscono anche informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti.

Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.

Motivazione

Per le ragioni già esposte nelle motivazioni degli emendamenti 12 e 13, la frequenza delle relazioni settoriali dovrebbe essere sincronizzata con quella del riesame dei programmi di prevenzione dei rifiuti e con quella della revisione dei piani di gestione dei rifiuti.

Raccomandazione 20

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la una procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2. politica che preveda il coinvolgimento delle parti interessate e previa valutazione dell'impatto delle misure proposte.

Motivazione

Gli allegati alla direttiva in esame svolgono un ruolo importante nella definizione del futuro ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Come osservato negli emendamenti 5 e 6, si propone di trasferire il contenuto degli Allegati I e II alla direttiva (ossia la classificazione delle future operazioni di trattamento) negli allegati corrispondenti di un apposito regolamento. Più in generale, tuttavia, è importante riconoscere che l'adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico deve formare oggetto di un dibattito non solo tecnico, ma anche politico. Gli attori interessati dovrebbero essere coinvolti nel relativo processo decisionale (politico) e, considerate le loro responsabilità e competenze in materia di rifiuti, gli enti locali e regionali dovrebbero quantomeno essere consultati prima di proporre misure di esecuzione. Inoltre, come già osservato nell'emendamento 5, gli attori interessati dovrebbero poter condurre una riflessione sulla valutazione preliminare di impatto che la Commissione dovrebbe effettuare prima di proporre tali adeguamenti.

Raccomandazione 21

Allegato I

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

D 1  Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)

D 2  Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3  Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)

D 4  Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

D 9  Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10  Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12  Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14  Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15  Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

D 1

Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)

D 2

Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3

Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)

D 4

Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)

D 5

Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

D 9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10

Incenerimento a terra

D 11

Incenerimento in mare

D 12

Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13

Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15

Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

Motivazione

Come spiegato nella motivazione dell'emendamento 5, l'Allegato I alla direttiva sui rifiuti dovrebbe essere soppresso, e il suo contenuto trasferito nel corrispondente allegato al regolamento n. xxxx.

Raccomandazione 22

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

R 1  Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009

0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep -( Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi

R 3  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4  Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6  Rigenerazione di acidi o basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8  Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11  Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12  Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13  Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009

0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep -( Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

R 2

Rigenerazione/recupero dei solventi

R 3

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6

Rigenerazione di acidi o basi

R 7

Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8

Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10

Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Motivazione

Come spiegato nella motivazione dell'emendamento 5, l'Allegato II alla direttiva sui rifiuti dovrebbe essere soppresso, e il suo contenuto trasferito in un regolamento separato.

Bruxelles, 14 giugno 2006

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Michel DELEBARRE


(1)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 63.


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