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Document 52006AE0733

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi COM(2006) 12 def. — 2006/0007 (CNS)

GU C 195 del 18.8.2006, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/19


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

COM(2006) 12 def. — 2006/0007 (CNS)

(2006/C 195/05)

Il Consiglio, in data 14 febbraio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore DANUSĒVIČS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 132 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.

Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora, preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e limitandosi a riunirli, apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

2.

Il Comitato non può non approvare la codificazione generale delle disposizioni comunitarie avviata dalla Commissione in base alla decisione adottata il 1o aprile 1987 e confermata nelle conclusioni del vertice di Edimburgo. Esso esprime quindi un parere favorevole alla proposta di direttiva, come ha già fatto del resto in altre occasioni riguardo a iniziative analoghe.

3.

Il Comitato osserva che, a norma dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, all'atto della codificazione non può essere apportata nessuna modifica sostanziale; nella proposta di direttiva in esame la Commissione garantisce il rispetto di questa condizione.

4.

Il ruolo consultivo del Comitato economico e sociale europeo e il suo atteggiamento responsabile comporta che esso verifichi le modifiche apportate prima di approvare la proposta. Il relatore ha proceduto a effettuare tale verifica senza trovare alcun elemento che desse adito a critiche o osservazioni particolari.

5.

Il Comitato non può che esprimere quindi un parere favorevole sulla proposta di codificazione che s'inserisce nel processo di semplificazione e chiarificazione del diritto europeo.

Bruxelles, 17 maggio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


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