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Document 52002XC0709(01)

Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 163 del 9.7.2002, p. 7–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0709(01)

Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 163 del 09/07/2002 pag. 0007 - 0016


Comunicazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(2002/C 163/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, la Commissione invita tutti gli interessati a trasmetterle le loro osservazioni sul seguente progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi nel settore delle assicurazioni, entro il 30 settembre 2002, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Unità IV/D-1, Ufficio J 70 2/56 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 296 98 07 E-mail: Steve.Ryan@cec.eu.int

Progetto di regolamento (CE) n. .../... della Commissione

del ...

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento(2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, aventi per oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

- la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,

- la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,

- la copertura in comune di certi tipi di rischi,

- il regolamento dei sinistri,

- il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,

- i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2) In virtù di detto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni(3). Il regolamento (CEE) n. 3932/92, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, scade il 31 marzo 2003.

(3) Il regolamento n. 3932/92 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione ha ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda il regolamento dei sinistri e i registri e le informazioni per i rischi aggravati. La situazione non è mutata.

(4) Il 12 maggio 1999 la Commissione ha adottato una relazione(4) al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CEE) n. 3932/92. Il 15 dicembre 1999 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla relazione della Commissione(5). Il 19 maggio 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione(6). Il 28 giugno 2000 la Commissione ha tenuto una riunione di consultazione sul regolamento con le parti interessate, compresi rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

(5) Un nuovo regolamento deve soddisfare il duplice requisito di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Si deve inoltre tenere conto dell'esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione dal 1992 in poi e dei risultati delle consultazioni sulla relazione del 1999 e di quelle che si sono tenute nel corso del processo legislativo di adozione del presente regolamento.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

(7) È tuttavia opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco delle clausole esentate a vantaggio di una definizione delle categorie di accordi esentati che faccia riferimento ad una soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante. Tuttavia va riconosciuto che nel settore delle assicurazioni esistono alcuni tipi di collaborazione tra tutte le imprese operanti su un mercato rilevante delle assicurazioni che possono essere considerati in linea di massima conformi alle condizioni stabilite nell'articolo 81, paragrafo 3.

(8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In sede di valutazione individuale di un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, si deve tener conto di diversi fattori, e in particolare della struttura del mercato rilevante.

(9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3.

(10) La collaborazione tra imprese di assicurazione o tra associazioni di imprese per quanto riguarda la raccolta di statistiche sul numero dei sinistri, il numero di rischi singoli assicurati, il totale delle indennità versate in rapporto ai sinistri e l'ammontare del capitale assicurato rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole compagnie, e deve quindi rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento. Identici vantaggi derivano dall'utilizzazione di tali dati per la determinazione di premi puri indicativi o, qualora si tratti di assicurazioni che comportano una capitalizzazione, di tavole di frequenza. Vanno altresì inclusi gli studi in comune sull'impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che le restrizioni siano esentate solo in quanto sono necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre che le pratiche concordate riguardanti i premi commerciali, vale a dire i premi effettivamente applicati ai contraenti e comprensivi del caricamento per la copertura dei costi amministrativi, commerciali e degli altri costi, del caricamento di sicurezza o dei margini di utile, non siano esentate e che anche i premi puri debbano avere solo valore di riferimento. Nei limiti in cui il calcolo in comune di premi puri indicativi e la realizzazione di studi in comune non riguardano i premi commerciali effettivamente applicati ai contraenti ed hanno natura solo indicativa, ci si può attendere che i consumatori potranno beneficiare di una maggiore scelta, dato che vengono facilitati l'ingresso nel mercato e la presenza di un maggior numero di concorrenti.

(11) Inoltre, più sono ampie le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici raccolti per il calcolo dei premi puri, minore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per il calcolo dei premi su una base più ristretta. È quindi opportuno limitare il beneficio dell'esenzione per categoria agli scambi di statistiche e al calcolo in comune di premi puri indicativi alle situazioni nelle quali i dati statistici sono raggruppati in categorie quanto più ristrette possibile, compatibilmente con l'inclusione in ciascuna categoria di un campione statistico significativo.

(12) Inoltre, poiché l'accesso ai calcoli dei premi puri e agli studi relativi ai premi di rischio è necessario sia per le imprese che già operano sul mercato geografico o del prodotto di cui trattasi, sia per quelle che esaminano la possibilità di entrare nel mercato in questione, queste ultime devono poter accedere ai suddetti calcoli e studi a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti sul mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l'impegno da parte dell'impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione. Esse potrebbero anche includere l'appartenenza all'associazione di assicuratori preposta all'elaborazione dei calcoli, purché le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato in questione possano essere ammesse a far parte di detta associazione a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia ai fini di cui sopra i diritti addebitati alle imprese di assicurazione che non hanno contribuito alla loro elaborazione per avere accesso ai calcoli e agli studi in questione vanno considerati non ragionevoli se sono talmente elevati da costituire un ostacolo all'ingresso nel mercato.

(13) L'attendibilità dei premi puri calcolati in comune e degli studi in comune cresce tanto più quanto aumenta il numero dei dati statistici sui quali essi sono fondati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per calcolare premi puri attendibili, ma quelli con quote di mercato piccole, ed ancor meno i nuovi operatori, non hanno questa possibilità. L'inclusione nei calcoli e negli studi effettuati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l'ingresso nel mercato. Data la specificità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l'esenzione per i calcoli e gli studi elaborati in comune a soglie in termini di quote di mercato.

(14) Le condizioni tipo di assicurazione o le clausole individuali tipo per l'assicurazione diretta e modelli tipo che illustrino i profitti di una polizza di assicurazione sulla vita sono necessari per il calcolo dei premi puri indicativi e dei premi di rischio, poiché questi devono essere valutati facendo riferimento a determinate condizioni di assicurazione. Tuttavia le condizioni di assicurazione tipo non devono portare né alla standardizzazione dei prodotti, né al determinarsi di squilibri significativi tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Di conseguenza, l'esenzione deve applicarsi solo alle condizioni di assicurazione tipo elaborate e convenute in relazione al calcolo in comune dei premi puri e agli studi in comune relativi ai premi di rischio, e solo in quanto esse siano al tempo stesso necessarie ed utilizzate esclusivamente ai fini di tali calcoli o studi. Inoltre, l'esenzione va applicata a condizione che esse non siano vincolanti, bensì servano unicamente da modello.

(15) Le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di rischio senza prevedere la possibilità esplicita di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere il mantenimento della relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre il termine pattuito inizialmente. Rimangono comunque salvi gli obblighi, previsti da disposizioni comunitarie o nazionali, di includere determinati rischi in determinati tipi di polizza.

(16) Inoltre, si deve stabilire che le condizioni di assicurazione tipo devono essere comunicate a chiunque vi sia interessato, e in particolare al contraente, al fine di garantire una reale trasparenza e, di conseguenza, un beneficio per i consumatori.

(17) L'inclusione in una polizza di assicurazione di rischi a cui un numero significativo di contraenti non è esposto simultaneamente può ostacolare l'innovazione, dato che l'abbinamento di rischi non collegati tra loro può distogliere gli assicuratori dall'offrire una copertura separata e specifica per ciascuno di essi. Una clausola che imponga una simile copertura globale non deve quindi beneficiare dell'esenzione per categoria. Quando gli assicuratori sono tenuti per legge ad includere nelle polizze la copertura di rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto, l'inclusione in un contratto tipo indicativo di una clausola tipo che rispecchia tale obbligo giuridico non costituisce una restrizione della concorrenza e non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

(18) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione (detti spesso "pool") destinati a coprire un numero non specificato di rischi non restringe la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato se, in mancanza del consorzio in questione, nessuno dei membri del consorzio sarebbe in grado di fornire la categoria di assicurazione di cui trattasi (anche se altri assicuratori o consorzi di assicuratori offrono tale categoria di assicurazione). Se la capacità di sottoscrizione totale del consorzio è pari ad oltre il doppio della capacità di sottoscrizione necessaria per offrire la categoria di assicurazione in questione, con un livello di copertura sufficiente per coprire i rischi di cui trattasi, il consorzio in questione potrebbe essere sostituito da almeno due consorzi concorrenti e potrebbe quindi, secondo il grado di potere di mercato di cui dispone, restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

(19) La costituzione di simili consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione non restringe la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato neppure se, in mancanza del consorzio in questione, solo uno dei membri del consorzio sarebbe in grado di fornire la categoria di assicurazione di cui trattasi, a meno che la capacità di sottoscrizione di tutti gli altri membri del consorzio nel loro insieme sarebbe sufficiente per offrire la categoria di assicurazione in questione, con un livello di copertura sufficiente per coprire i rischi di cui trattasi. In tal caso il consorzio potrebbe essere sostituito da un consorzio e da un singolo assicuratore, in concorrenza tra loro, e il consorzio potrebbe quindi, secondo il grado di potere di mercato di cui dispone, restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

(20) Tuttavia, la costituzione di simili consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione potrebbe, secondo il grado del loro potere di mercato, restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, se, in mancanza del consorzio in questione, più di uno dei membri del consorzio sarebbe in grado di fornire da solo la categoria di assicurazione di cui trattasi.

(21) Per i nuovi rischi, per i quali non esiste alcuna informazione storica sui sinistri, non è possibile determinare in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione potrebbero coesistere proponendo tale tipo di assicurazione. Un accordo di pooling per l'assicurazione di simili nuovi rischi può perciò essere esentato per un periodo di tempo limitato. Tre anni dovrebbero costituire un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri sufficienti per valutare la necessità o meno di un unico consorzio. Il presente regolamento esenta quindi per i primi tre anni di esistenza qualsiasi consorzio del genere che venga costituito ex novo per coprire un nuovo rischio.

(22) Per i rischi che non sono nuovi, si riconosce che i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono anche, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più entità di assicurazione in concorrenza tra loro. Essi possono per esempio consentire ai loro membri di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo di cui trattasi, permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia un'esenzione a favore di tali consorzi non è giustificata se il consorzio in questione detiene un grado significativo di potere di mercato, poiché in tal caso la restrizione della concorrenza derivante dall'esistenza del consorzio sarebbe preponderante rispetto a qualsiasi possibile vantaggio.

(23) Il presente regolamento esenta quindi qualsiasi consorzio di coassicurazione o di coriassicurazione esistente da oltre tre anni, o che non sia costituito per coprire un rischio nuovo, a condizione che la quota di mercato complessiva dei suoi membri non superi le soglie seguenti: il 25 % per i consorzi di coriassicurazione e il 20 % per i consorzi di coassicurazione. La soglia per i consorzi di coassicurazione è inferiore in quanto i meccanismi di coassicurazione richiedono condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi, con il risultato che la concorrenza residua tra i membri del consorzio di coassicurazione è particolarmente ridotta.

(24) Queste esenzioni si applicano tuttavia soltanto se il consorzio in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite all'articolo 8 del presente regolamento, che sono intese a minimizzare le restrizioni della concorrenza tra membri di un consorzio.

(25) La cooperazione relativa alla valutazione dei dispositivi di sicurezza e delle imprese incaricate della loro installazione e manutenzione è vantaggiosa in quanto evita la necessità di ripetute valutazioni individuali. A tale scopo il regolamento deve definire le condizioni alle quali la definizione delle caratteristiche tecniche e delle procedure di omologazione dei dispositivi di sicurezza nonché delle imprese addette alla loro installazione e manutenzione beneficia dell'esenzione. Scopo di tali condizioni è assicurare che tutti i produttori e tutte le imprese di installazione e manutenzione di dispositivi di sicurezza possano chiedere di essere valutati e che la valutazione e l'omologazione siano guidate da criteri obiettivi e ben definiti, che possono riferirsi solamente all'efficacia dei dispositivi e non all'obbligo di utilizzare determinate tecnologie. Per quanto riguarda le imprese di installazione e manutenzione, possono essere impiegati solamente criteri che si riferiscano al lavoro effettuato.

(26) Idealmente, dovrebbero esistere standard o specifiche tecniche per tutti gli aspetti relativi ai dispositivi di sicurezza e alla loro valutazione, certificazione, installazione e manutenzione a livello europeo, che assicurerebbero l'armonizzazione e la coerenza all'interno del mercato unico. Quando simili standard o specifiche tecniche a livello europeo esistono, gli accordi a livello nazionale sono superflui e non possono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione per categoria.

(27) Quando simili standard o specifiche tecniche a livello europeo non esistono, gli accordi tra assicuratori che definiscono specifiche tecniche o procedure di omologazione da utilizzare in uno o più Stati membri vanno esentati. Tuttavia, l'esperienza dimostra che accordi nazionali differenti tra assicuratori in materia di dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o manutenzione di tali dispositivi possono rendere difficile per i contraenti la copertura di un certo rischio se il dispositivo di sicurezza o l'impresa di installazione o di manutenzione a cui ricorrono sono conformi alle specifiche e alle procedure di omologazione definite dagli assicuratori di un altro Stato membro, ma non alle specifiche e alle procedure convenute dagli assicuratori dello Stato membro nel quale è sito il rischio. È quindi opportuno estendere il beneficio dell'esenzione per categoria a simili accordi nazionali solamente se prevedono esplicitamente il riconoscimento di qualsiasi altro accordo nazionale analogo e dell'omologazione di un dispositivo di sicurezza o di un'impresa di installazione o di manutenzione ottenuta in qualsiasi Stato membro.

(28) Infine, qualsiasi accordo in materia di dispositivi di sicurezza non deve tradursi in un elenco esaustivo di dispositivi omologati: ogni impresa deve rimanere libera di accettare dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione non omologate in comune.

(29) Qualora accordi individuali esentati a norma del presente regolamento producano tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, interpretate secondo la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Questa revoca può essere disposta in particolare se studi sull'impatto di sviluppi futuri si fondano su ipotesi ingiustificabili, o se le condizioni di assicurazione tipo raccomandate contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, o se i consorzi sono utilizzati o gestiti in modo tale da conferire ad una o più imprese partecipanti i mezzi per acquisire o rafforzare un potere di mercato significativo sul mercato rilevante, o se i consorzi producono una ripartizione del mercato.

(30) Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, il periodo di validità del presente regolamento deve essere fissato a 10 anni.

(31) Il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 82 del trattato.

(32) Conformemente al principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve pregiudicare l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione dell'esenzione

Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni (in appresso "imprese partecipanti") che stabiliscono le condizioni alle quali tali imprese si propongono o realizzano una cooperazione per:

a) il calcolo in comune di premi puri indicativi o l'elaborazione e la diffusione in comune di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione;

b) la realizzazione in comune di studi per la determinazione di premi di rischio indicativi, e la diffusione dei loro risultati;

c) l'elaborazione in comune e la diffusione di condizioni di assicurazione non vincolanti per le assicurazioni dirette, sviluppate e concordate in relazione ai calcoli e/o agli studi di cui alle lettere a) e b), nella misura in cui sono al tempo stesso necessarie ed utilizzate esclusivamente per tali calcoli e studi;

d) l'elaborazione in comune e la diffusione di modelli non vincolanti che illustrino gli utili da realizzare mediante una polizza di assicurazione che comporti un elemento di capitalizzazione;

e) la costituzione ed il funzionamento di consorzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione; e

f) l'elaborazione, l'adozione e la diffusione di:

- specifiche tecniche per dispositivi di sicurezza,

- procedure di valutazione e omologazione della conformità di dispositivi di sicurezza a tali specifiche,

- regole o codici di condotta per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza, e

- regole per la valutazione e l'omologazione di imprese di installazione o manutenzione di dispositivi di sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) Per "accordo" si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata.

2) Per "impresa partecipante" si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate.

3) Per "imprese collegate" si intendono:

a) le imprese in cui un'impresa partecipante dispone direttamente o indirettamente:

i) di oltre la metà dei diritti di voto; o

ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o

iii) del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che dispongono in un'impresa partecipante, direttamente o indirettamente, dei diritti o poteri menzionati alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

d) le imprese nelle quali un'impresa partecipante insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente

i) dalle imprese partecipanti o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii) da una o più imprese partecipanti, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

4) Per "premio di rischio" si intende il costo stimato della copertura di un determinato rischio in futuro, ad esclusione di qualsiasi costo amministrativo o commerciale o tributo fiscale o parafiscale, senza tener conto dei proventi di investimenti o degli utili previsti.

5) Per "premio puro" si intende il costo medio della copertura di un determinato rischio in passato, ad esclusione di qualsiasi costo amministrativo o commerciale o tributo fiscale o parafiscale, senza tener conto dei proventi di investimenti o degli utili previsti.

6) Per "condizioni di assicurazione tipo" si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organi o associazioni di assicuratori.

7) Per "consorzi di coassicurazione" si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che:

- convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio, o

- incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto.

8) Per "consorzi di coriassicurazione" si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:

- per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi,

- in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi.

9) Per "nuovo rischio" si intende un rischio per il quale non esistono dati storici sui sinistri che possano essere utilizzati per calcolare premi puri.

10) Per "dispositivi di sicurezza" si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi.

CAPO II

CALCOLO IN COMUNE DI PREMI PURI INDICATIVI E REALIZZAZIONE DI STUDI IN COMUNE

Articolo 3

Condizioni di esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettere a) e b) si applica a condizione che:

a) tutti i premi puri indicativi e tutte le tavole si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi:

- il numero di sinistri durante detto periodo,

- il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto,

- il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,

- l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;

b) i calcoli, le tavole o i risultati degli studi siano elaborati e diffusi specificando esplicitamente il loro valore puramente indicativo;

c) i calcoli, le tavole o i risultati degli studi non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali;

d) i calcoli, le tavole o i risultati degli studi non individuino le imprese di assicurazione interessate;

e) nei calcoli e nelle tavole i dati statistici siano raggruppati in categorie quanto più ristrette possibile, compatibilmente con l'inclusione in ciascuna categoria di un campione statistico significativo;

f) i calcoli, le tavole e i risultati degli studi siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono;

g) gli studi riguardino soltanto l'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare il numero e l'entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti.

Articolo 4

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l'impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare calcoli o tavole diverse da quelle predisposte a norma dell'articolo 1, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all'articolo 1, lettera b).

CAPO III

CONDIZIONI TIPO DI ASSICURAZIONE DIRETTA E MODELLI NON VINCOLANTI

Articolo 5

Condizioni di esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo:

a) siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;

b) indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e

c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.

2. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.

Articolo 6

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica qualora le condizioni di assicurazione tipo contengano clausole che:

a) impongono una copertura globale che copre rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto, fatti salvi gli obblighi di legge;

b) indicano l'ammontare della copertura o la quota che il contraente deve assumere a suo carico (franchigia);

c) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia (fatte salve le clausole di indicizzazione) o modifichi le condizioni del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

d) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso;

e) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni;

f) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno;

g) impongono all'assicurato di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura;

h) impongono all'assicurato di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti;

i) obbligano l'assicurato, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente il contratto di assicurazione;

j) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che sono conformi ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario.

2. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse dalle condizioni di assicurazione tipo stabilite a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

3. Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione.

4. L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non si applica quando, salvi gli obblighi di legge, i modelli non vincolanti presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano cifre corrispondenti alle spese amministrative.

5. Dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera d), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare modelli relativi agli utili futuri di contratti d'assicurazione diversi da quelli stabiliti a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti.

CAPO IV

COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

Articolo 7

Soglia in termini di quota di mercato e durata dell'esenzione

1. Per i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti ex novo per coprire un nuovo rischio, l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio.

2. I consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 1 (perché esistono da oltre tre anni o non sono stati costituiti per coprire un nuovo rischio) beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20 % del mercato rilevante;

b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 % del mercato rilevante.

Articolo 8

Condizioni di esenzione

L'esenzione prevista dall'articolo 1, lettera e), si applica a condizione che:

a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni;

b) le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio;

c) le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea;

d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite;

e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti;

f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino nessun altro premio diverso dal premio di rischio.

CAPO V

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Articolo 9

Condizioni di esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera f), si applica a condizione che:

a) le specifiche tecniche e le procedure di valutazione della conformità siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinato il dispositivo di sicurezza;

b) le regole per la valutazione delle imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla loro qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;

c) dette specifiche e regole siano elaborate e diffuse con la menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare nei singoli casi dispositivi di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle specifiche e regole stesse;

d) dette specifiche e regole siano comunicate, su semplice richiesta, a chiunque sia interessato;

e) dette specifiche comprendano una classificazione basata sul livello d'efficacia conseguito;

f) una domanda di valutazione possa essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi interessato;

g) la valutazione della conformità non comporti per il richiedente spese sproporzionate rispetto ai costi della procedura di omologazione;

h) i dispositivi e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano la relativa certificazione in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;

i) la conformità o l'omologazione siano certificate per iscritto;

j) il rifiuto del certificato di conformità sia motivato per iscritto ed accompagnato da una copia dei protocolli delle prove e dei controlli effettuati;

k) il rifiuto di prendere in considerazione una domanda di valutazione sia motivato per iscritto;

l) le specifiche e le regole siano applicate da organismi che rispettano le disposizioni pertinenti delle norme della serie EN 45000;

m) qualsiasi specifica tecnica, regola, procedura o codice di condotta adottati da una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di uno o più Stati membri riconosca esplicitamente come altrettanto validi qualsiasi specifica tecnica, regola, procedura o codice di condotta adottati da associazioni nazionali di imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri;

n) qualsiasi specifica tecnica, regola, procedura o codice di condotta adottati da una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di uno o più Stati membri riconosca esplicitamente ed automaticamente come altrettanto valida qualsiasi omologazione di un dispositivo tecnico o di un'impresa di installazione o di manutenzione rilasciata da un'associazione di imprese di assicurazione o di riassicurazione di un altro Stato membro.

Articolo 10

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

L'esenzione di cui all'articolo 1, lettera f), non si applica alle specifiche tecniche, regole, procedure o ai codici di condotta adottati da una o più associazioni di imprese di assicurazione o di riassicurazione di uno o più Stati membri se esistono specifiche tecniche, regole, procedure o codici di condotta equivalenti al livello europeo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Applicazione della soglia in termini di quota di mercato

1. Ai fini del calcolo della soglia in termini di quota di mercato, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell'impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;

b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 20 %.

3. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 25 %.

4. I benefici previsti ai paragrafi 2 e 3 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

5. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 25 %.

6. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 %.

7. I benefici previsti ai paragrafi 5 e 6 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 12

Revoca dell'esenzione

La Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione disposta dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91, se di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo constata, in un caso specifico, che un accordo esentato a norma dell'articolo 1 ha tuttavia effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, e in particolare se:

a) gli studi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera b), si fondano su ipotesi ingiustificabili;

b) le condizioni di assicurazione tipo cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera c), contengono clausole che creano, a danno del contraente, uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;

c) in relazione alla copertura in comune di una determinata categoria di rischi cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, lettera e), si verifica una delle due situazioni seguenti:

- una o più imprese partecipanti esercitano un'influenza determinante sulla politica commerciale di più consorzi sullo stesso mercato,

- la costituzione o l'attività del consorzio, per effetto delle condizioni di ammissione, della definizione dei rischi da coprire, degli accordi di retrocessione o in qualsiasi altro modo, si traduce nella ripartizione dei mercati per i prodotti assicurativi di cui trattasi o per prodotti contigui.

Articolo 13

Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 30 settembre 2003 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2003 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 3932/92.

Articolo 14

Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003 e scade il 31 marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per la Commissione

...

Membro della Commissione

(1) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

(2) GU C 163 del 9.7.2002.

(3) GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7.

(4) COM(1999) 192 def.

(5) CES 1139/99.

(6) PE A5 - 0104/00.

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