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Document 52018XC0608(01)

Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

C/2018/3241

GU C 196 del 8.6.2018, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/1


Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

(2018/C 196/01)

Indice

1.

Introduzione 1

2.

Requisiti generali in materia di etichettatura 2

2.1.

Pratiche leali d’informazione 2

2.2.

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti 2

2.3.

Presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti e leggibilità 2

2.4.

Indicazioni obbligatorie (articolo 9 e sezione 2 del regolamento) 3

2.5.

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti 5

3.

Dichiarazione nutrizionale 6

3.1.

Applicazione della dichiarazione nutrizionale 6

3.2.

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria 6

3.3.

Indicazioni volontarie 7

3.4.

Forme di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale 10

3.5.

Forme di espressione e presentazione supplementari 12

3.6.

Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale 12

3.7.

Complementi alimentari 14

3.8.

Prodotti specifici 14

1.   Introduzione

Il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1169/2011 (1) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (qui di seguito «il regolamento»). Il regolamento modifica le disposizioni esistenti che disciplinano l’etichettatura degli alimenti nell’Unione al fine di consentire al consumatore di fare scelte informate e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti prodotti e commercializzati legalmente. È in vigore dal 13 dicembre 2014, eccetto per le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che sono applicabili dal 13 dicembre 2016.

La presente comunicazione intende assistere gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento fornendo risposte a una serie di domande sollevate dopo l’entrata in vigore del regolamento.

La comunicazione riflette le discussioni condotte tra la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione (DG SANTE) e gli esperti degli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro sul regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori.

La presente comunicazione non pregiudica l’interpretazione che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Requisiti generali in materia di etichettatura

2.1.   Pratiche leali d’informazione

2.1.1.   L’articolo 7, paragrafo 1, lettera d) del regolamento stabilisce che «Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente o alimento, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente». Che tipo di contenitori rientrano indicativamente nel campo di applicazione della presente disposizione? In che modo devono essere dunque etichettati correttamente i prodotti?

Disposizioni pertinenti : articolo 2, paragrafo 2, lettera f), articolo 7, paragrafo 1, lettera d), articolo 13, paragrafo 2, allegato VI, parte A. punto 4

Si renderebbe necessaria l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), ove si ritenga che il consumatore medio si aspetti che un particolare alimento sia prodotto con un determinato ingrediente o che un determinato ingrediente sia naturalmente presente in tale alimento, mentre questi sono di fatto stati sostituiti con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Possono essere portati i seguenti esempi:

un alimento nel quale un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento sia stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente, ad esempio una pizza per la quale si preveda l’indicazione del formaggio sull’etichetta, mentre il formaggio è stato sostituito con un altro prodotto, con una diversa denominazione, ottenuto da materie prime utilizzate allo scopo di sostituire, in tutto o in parte, il latte,

un alimento nel quale un componente naturalmente presente in tale alimento sia stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente, ad esempio un prodotto che assomiglia al formaggio nel quale i grassi di origine casearia sono stati sostituiti da grassi di origine vegetale.

Per quanto riguarda l’etichettatura di alimenti nei quali un ingrediente/ingredienti di sostituzione sono utilizzati all’interno di un prodotto, il nome del prodotto deve essere seguito nelle immediate vicinanze dalla denominazione dell’ingrediente/degli ingredienti di sostituzione, stampati sulla confezione o sull’etichetta in modo tale da garantirne la leggibilità e utilizzando un carattere la cui parte mediana (altezza della x) sia almeno pari al 75 % dell’altezza della x della denominazione del prodotto e che non sia inferiore a 1,2 mm.

Spetta all’operatore del settore alimentare trovare una denominazione adatta a tale alimento di sostituzione conformemente alle norme sulla denominazione degli alimenti.

Inoltre, all’occorrenza, si applicano le disposizioni della legislazione specifica sui prodotti. Ad esempio, è vietato utilizzare la denominazione «formaggi di imitazione» poiché la denominazione «formaggi» è riservata esclusivamente ai prodotti di origine casearia (2).

2.2.   Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

2.2.1.   Per gli alimenti preimballati, le informazioni figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Quale tipo di etichetta può essere utilizzata per l’apposizione sugli alimenti?

Disposizioni pertinenti : articolo 2, paragrafo 2, lettera i), e articolo 12

Le etichette non possono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso.

Le etichette amovibili devono essere esaminate caso per caso al fine di determinare se esse rispettano i requisiti generali in materia di messa a disposizione, accessibilità e posizionamento delle informazioni obbligatorie.

Può essere utilizzato qualunque tipo di etichetta considerato conforme ai criteri sopraindicati.

2.3.   Presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti e leggibilità

2.3.1.   Come viene determinata la «superficie maggiore», in particolare nel caso di lattine o bottiglie?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 3, articolo 16, paragrafo 2, allegato V, punto 18

Per gli imballaggi con facce rettangolari o le scatole, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza x larghezza).

In caso di forme cilindriche (ad esempio, lattine) ovvero confezioni a forma di bottiglia (ad esempio, bottiglie), che hanno spesso forme irregolari, la superficie maggiore può essere intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Indicativamente, in base alla raccomandazione internazionale n. 79 dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (3), in caso di confezioni cilindriche o quasi cilindriche la superficie del pannello di visualizzazione principale della confezione è determinata per il 40 % dal prodotto dall’altezza della confezione x moltiplicata per la circonferenza, esclusi tappi, fondi, flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

2.3.2.   Come si definiscono le dimensioni dei caratteri in maiuscolo e dei numeri?

Disposizioni pertinenti : allegato IV

Le dimensioni delle lettere maiuscole e dei numeri devono essere pari alla lettera «A» di inizio della parola «Appendice», la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2 mm.

2.3.3.   Le dimensioni obbligatorie del carattere, previste dall’articolo 13, paragrafo 2, si applicano anche alle ulteriori indicazioni obbligatorie richieste per tipologie o categorie specifiche di alimenti, quali quelle riportate nell’allegato III?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 2, allegato III

Le dimensioni minime carattere, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, si applicano solo alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Se le indicazioni obbligatorie ulteriori di cui all’allegato III sono riportate in modo tale da essere parte integrante della denominazione dell’alimento, si applicano le dimensioni obbligatorie del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Negli altri casi non sono applicabili le dimensioni obbligatorie del carattere.

2.3.4.   Le dimensioni obbligatorie del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2, si applicano anche alle indicazioni obbligatorie che accompagnano la denominazione dell’alimento, quali quelle riportate nell’allegato VI, parte A (ad esempio «scongelato», «affumicato», «irradiato» ecc.)?

Disposizioni pertinenti : articolo 13, paragrafo 2, allegato VI, parte A

Sì, poiché tali indicazioni obbligatorie sono associate alla denominazione dell’alimento al quale si applicano le dimensioni minime del carattere di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

In merito all’allegato VI, parte A, punto 4, il regolamento prevede dimensioni del carattere con una parte mediana (altezza della x) pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e che in ogni caso non inferiori alle dimensioni minime del carattere previste dall’articolo 13, paragrafo 2.

2.4.   Indicazioni obbligatorie (articolo 9 e sezione 2 del regolamento)

2.4.1.   Denominazione dell’alimento

In quali casi la denominazione dell’alimento deve comprendere un’indicazione della presenza d’acqua aggiunta che rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito?

Disposizioni pertinenti : allegato VI, parte A, punto 6

La presenza d’acqua aggiunta che rappresenta più del 5 % del prodotto finito deve essere indicata nella denominazione dell’alimento nei seguenti casi:

prodotti a base di carne e preparati di carne sotto forma di taglio (anche d’arrosto), fetta, porzione o carcassa di carne

prodotti della pesca e preparati questi prodotti sotto forma di taglio (anche d’arrosto), fetta, porzione, filetto o prodotto intero della pesca.

Spetta agli operatori del settore alimentare verificare caso per caso se un prodotto rispetta questi requisiti. A tale proposito, deve essere presa in considerazione «l’apparenza» dell’alimento. A titolo indicativo, questa indicazione non è obbligatoria per gli alimenti quali gli insaccati (ad esempio, le mortadelle, gli hot dog), i sanguinacci, il pane di carne, il paté (di carne o di pesce) e le polpette (di carne o di pesce).

2.4.2.   Elenco degli ingredienti

I nanomateriali ingegnerizzati devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti? Esistono esenzioni?

Disposizioni pertinenti : articolo 18, paragrafi 3 e 20

Tutti i nanomateriali ingegnerizzati utilizzati negli alimenti devono essere chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti.

L’articolo 20, lettere b), c) e d), prevedono la possibilità di derogare dall’inserimento nell’elenco degli ingredienti di gli additivi ed enzimi alimentari, nonché di taluni supporti e sostanze. La medesima possibilità di deroga si applica anche quando questi sono presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati.

Indicazione e designazione degli ingredienti

È possibile porre sull’etichetta la seguente indicazione: «olio di colza o olio di palma parzialmente idrogenato» quando un produttore alterna il tipo di olio vegetale?

Disposizioni pertinenti : articoli 7 e 18, allegato VII, parte A, punti 8 e 9

No, tale indicazione violerebbe il regolamento. È vietato far figurare sull’etichetta informazioni che non siano sufficientemente precise o specifiche sulle caratteristiche dell’alimento e che potrebbero pertanto indurre in errore il consumatore.

È obbligatorio indicare le origini vegetali specifiche per tutti gli alimenti che contengono oli o grassi di origine vegetale, indipendentemente dal tenore di olio o grasso nell’alimento?

Disposizioni pertinenti : articolo 18, allegato VII, parte A, punti 8 e 9

Sì, è obbligatorio qualunque sia la quantità di olio o grasso presente nell’alimento in questione.

2.4.3.   Indicazione della quantità netta

Il regolamento prevede che «quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non debba includere la glassa». In questo caso, il peso netto dell’alimento è quindi identico al peso netto sgocciolato. È obbligatorio indicare sull’etichetta sia il «peso netto» che il «peso netto sgocciolato»?

Disposizioni pertinenti : allegato IX, punto 5

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta/peso netto. Ai fini del presente punto, l’acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l’obbligo di indicare sull’etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassa (peso netto senza glassa).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell’alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

doppia indicazione:

peso netto: X g e

peso netto sgocciolato: X g;

indicazione comparativa:

peso netto = peso sgocciolato = X g;

indicazione unica:

peso netto (senza glassa): X g.

2.4.4.   Termini «Da consumarsi preferibilmente entro il …» o «Da consumare entro…»

Il sidro deve essere etichettato con il termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …»?

Disposizioni pertinenti : articolo 24, allegato X, punto 1(d)

No, il sidro ottenuto per fermentazione non deve recare l’indicazione di un termine minimo di conservazione, in quanto appartiene alla categoria «dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva», che sono esenti da tale obbligo.

Tuttavia, un prodotto ottenuto dalla miscelazione dell’alcol con succo di frutta è considerato facente parte della categoria dei «prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva», pertanto è richiesta l’indicazione del termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …», a meno che il prodotto non presenti un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume (l’indicazione del termine minimo di conservazione «Da consumarsi preferibilmente entro il …» non è richiesta per le bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume).

2.4.5.   Istruzioni per l’uso

Per quanto riguarda le «istruzioni per l’uso», gli operatori del settore alimentare possono utilizzare il simbolo di un fornello o di un forno invece delle rispettive parole?

Disposizioni pertinenti : articoli 9, paragrafo 2, e 27

No, questo non è consentito. Le indicazioni obbligatorie, come le istruzioni per l’uso, devono essere espresse mediante parole e cifre. Il ricorso a pittogrammi o a simboli costituisce solo un mezzo di espressione complementare.

La Commissione può tuttavia adottare in futuro atti di esecuzione che consentano di esprimere una o più delle indicazioni obbligatorie mediante pittogrammi o simboli al posto di parole o cifre.

2.5.   Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti

2.5.1.   Etichettatura degli alimenti congelati

La data di congelamento o di primo congelamento (se il prodotto è stato congelato più di una volta) deve figurare obbligatoriamente sull’etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati non preimballati?

Disposizioni pertinenti : allegato III

No, la data di congelamento o di primo congelamento è solo obbligatoria sull’etichettatura delle carni congelate, preparati di carni congelate e prodotti della pesca non trasformati congelati che sono preimballati. Gli Stati membri possono decidere di estendere questo obbligo ai prodotti non preimballati.

Come vengono definiti i «prodotti della pesca non trasformati»?

La nozione di prodotti della pesca (4) comprende tutti gli animali marini o d’acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi marini, rettili e rane), selvaggi o d’allevamento, comprese tutte le forme e parti commestibili di questi animali. La nozione di (5) prodotti della pesca non trasformati si definisce come tutti i prodotti della pesca che non abbiano subito trasformazioni e comprendono i prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, tagliati, disossati, tritati, scorticati, tagliuzzati, puliti, preparati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.

L’indicazione «Surgelato il [DATA]» può essere utilizzata per indicare la data di congelamento di carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati?

Disposizioni pertinenti : allegato III, punto 6 e allegato X, punto 3

No, l’indicazione «Surgelato il» non può essere utilizzata, in quanto l’allegato X prevede espressamente che il termine da utilizzare è «Congelato il …».

3.   Dichiarazione nutrizionale

3.1.   Applicazione della dichiarazione nutrizionale

3.1.1.   Le regole relative alla dichiarazione nutrizionale fissate dal regolamento si applicano a tutti gli alimenti?

Disposizioni pertinenti : articolo 29

Le regole non si applicano ai seguenti alimenti, che sono soggetti alle proprie regole in materia di etichettatura:

i complementi alimentari (6),

le acque minerali naturali (7).

Relativamente agli alimenti appartenenti a gruppi specifici, l’applicazione del regolamento non pregiudica le norme di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o le misure specifiche previste da tale quadro normativo.

3.2.   Dichiarazione nutrizionale obbligatoria

3.2.1.   Quali elementi devono essere dichiarati?

Disposizioni pertinenti : articoli 13, 30, 32, 34 e 44, allegati IV e XV

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare tutte le seguenti indicazioni: il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.

Il valore energetico deve essere espresso sia in kilojoule (kJ), sia in kilocalorie (kcal). Il valore in kilojoule deve essere indicato per primo, seguito dal valore in kilocalorie. L’abbreviazione kJ/kcal può essere utilizzata.

L’ordine di presentazione delle informazioni è il seguente:

energia

grassi

di cui:

acidi grassi saturi

carboidrati

di cui:

zuccheri

proteine

sale

La dichiarazione deve essere presentata, se lo spazio lo permette, sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sotto forma lineare.

Le regole relative alle dimensioni minime dei caratteri si applicano alla dichiarazione nutrizionale, che deve essere stampata in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia uguale o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o di recipienti la cui superficie maggiore è inferiore a 80 cm2, l’altezza della x è di almeno 0,9 mm. L’altezza della x è definita all’allegato IV del regolamento.

(N.B.: gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm2 sono esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale (allegato V, punto 18, cfr. il seguente punto 3.6.1).

Se il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, l’informazione relativa a questi elementi può essere sostituita dalla dicitura «Contiene quantità di …», collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (cfr. punto 3.2.2 per la definizione di «quantità trascurabile»).

Vi sono prodotti non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale (cfr. punto 3.6.1).

3.2.2.   Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto (soggetti ai requisiti obbligatori di etichettatura) è trascurabile, è necessario integrare questi elementi nella tabella nutrizionale (articolo 34, paragrafo 5)?

Disposizioni pertinenti : articolo 34, paragrafo 5

No, quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita dalla dicitura «contiene quantità trascurabili di …», posta immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

3.2.3.   In quali casi può figurare la dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente?

Disposizioni pertinenti : Articolo 30, paragrafo 1

La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale sugli alimenti ai quali non è stato aggiunto sale, come il latte, la verdura, la carne e il pesce. Se il sale è stato aggiunto nel corso della trasformazione o mediante l’aggiunta di ingredienti contenenti sale, come il prosciutto, il formaggio, le olive o le acciughe, questa dicitura non può essere utilizzata.

3.2.4.   Il tenore di «sale» dichiarato nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria è calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5. Devono essere prese in considerazione per questo calcolo tutte le forme di sodio provenienti da vari ingredienti, come il saccarinato o l’ascorbato di sodio?

Disposizioni pertinenti : allegato I, punto 11

Sì, il tenore equivalente in sale deve sempre essere calcolato a partire dalla quantità totale di sodio contenuto nell’alimento, utilizzando la formula: sale = sodio × 2,5.

3.3.   Indicazioni volontarie

3.3.1.   Quali altre sostanze nutritive possono essere dichiarate?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 2, articoli 32, 33, 34 e allegato XV

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può inoltre essere completata dall’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a)

acidi grassi monoinsaturi;

b)

acidi grassi polinsaturi;

c)

polioli;

d)

amido;

e)

fibre;

f)

vitamine e sali minerali.

L’ordine di presentazione delle informazioni, ove opportuno, è il seguente:

energia

grassi

di cui:

acidi grassi saturi

acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi

carboidrati

di cui:

zuccheri

polioli

amido

fibre

proteine

sale

vitamine e sali minerali

La dichiarazione deve essere presentata, se lo spazio lo permette, sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sotto forma lineare.

Le quantità di sostanze nutritive sono espresse in grammi (g) (9) per 100 g o per 100 ml, e possono inoltre essere espresse per porzione o per unità di consumo.

3.3.2.   Se una sostanza che è oggetto di un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, come deve essere riportata tale informazione?

Disposizioni pertinenti : articoli 30 e 49

Se la sostanza nutritiva che è oggetto di un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è integrata nella dichiarazione nutrizionale, non è necessaria alcuna indicazione complementare.

Se la sostanza nutritiva o un’altra sostanza, per la quale è stata fatta una dichiarazione nutrizionale o sulla salute, non è integrata nella dichiarazione nutrizionale, è opportuno indicare in etichetta la quantità della sostanza nutritiva o delle altre sostanze nello stesso campo di visione, ad esempio nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale (cfr. anche punto 3.3.5 seguente).

3.3.3.   Se la quantità di fibre (o di ogni altra sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2) è dichiarata sulla confezione di alimenti non preimballati, quali altri elementi nutritivi devono essere dichiarati?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafi 1, 2 e 5, e articolo 49

Se un operatore del settore alimentare è interessato a dichiarare la quantità di fibre di un prodotto, ovvero la quantità di ogni altra sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, è necessario fornire la dichiarazione nutrizionale completa. Tale dichiarazione comprende:

il valore energetico, nonché

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Se la dichiarazione nutrizionale o sulla salute fa riferimento a una qualsiasi sostanza nutritiva riportata all’articolo 30, paragrafo 2, anche la quantità di tale sostanza nutritiva deve essere indicata nella dichiarazione nutrizionale.

3.3.4.   È possibile riportare sull’etichetta il contenuto di fibre utilizzando una percentuale delle assunzioni di riferimento, sebbene il regolamento non riporti dati armonizzati relativi alle assunzioni di riferimento per le fibre?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 2 e articolo 35, paragrafo 1, lettera e)

No. Le uniche sostanze nutritive per le quali sia possibile esprimere la quantità sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento sono riportate all’allegato XIII, anche quando vengono utilizzate forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

3.3.5.   È possibile indicare gli apporti di componenti di sostanze nutritive dichiarate a titolo volontario, come gli acidi grassi omega 3, del gruppo dei polinsaturi?

Disposizioni pertinenti : articolo 30

No, la dichiarazione nutrizionale è un elenco esaustivo, comprendente il valore energetico e le sostanze nutritive, alla quale non può essere aggiunta nessun’altra informazione nutrizionale (ma cfr. anche punto 3.3.2 precedente).

3.3.6.   Quali informazioni nutrizionali possono essere ripetute sull’imballaggio?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3), articolo 32, paragrafo 2, articolo 33 e articolo 34, paragrafo 3

Alcune indicazioni nutrizionali obbligatorie possono essere ripetute sull’imballaggio, nel campo visivo principale (in genere denominato «parte interiore dell’imballaggio») utilizzando uno dei seguenti formati:

il valore energetico, o

il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Le regole relative all’altezza minima dei caratteri si applicano in entrambi i casi (cfr. articolo 13, paragrafo 2, allegato IV, cfr. anche il punto 3.2.1).

In caso di ripetizione, la dichiarazione nutrizionale rimane un elenco con un contenuto definito e limitato. Non è richiesta alcuna informazione complementare nella dichiarazione iscritta nel campo visivo principale.

In caso di ripetizione, sono sufficienti indicazioni espresse per porzione o unità di consumo (a condizione che la porzione o l’unità utilizzata sia quantificata immediatamente accanto alla dichiarazione e che il numero di porzioni o di unità contenute sia indicato sull’imballaggio). Tuttavia, deve essere fornito anche il valore energetico per 100 g o per 100 ml.

3.3.7.   Quando le informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo principale (nella parte anteriore dell’imballaggio) sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento, questa informazione deve apparire anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell’imballaggio)?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 4, e articolo 33, allegato XIII

Le informazioni nutrizionali ripetute a titolo volontario nel campo visivo principale devono contenere unicamente il valore energetico o il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale. Questi elementi devono essere indicati anche nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (nella parte posteriore dell’imballaggio). È tuttavia possibile esprimere queste indicazioni sulla parte posteriore, sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento (oltre ai valori assoluti) anche se questa forma di espressione non è utilizzata nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

3.3.8.   È possibile ripetere la dichiarazione nutrizionale una volta sotto forma di semplice dichiarazione del valore energetico e un’altra volta sotto forma di valore energetico dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3 e articolo 34, paragrafo 3

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere ripetuto indicando il solo valore energetico, ovvero il valore energetico accompagnato dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. È anche possibile ripetere tali informazioni più di una volta.

Queste aggiunte volontarie alla dichiarazione nutrizionale devono figurare nel campo visivo principale e rispettare i requisiti in materia di dimensioni del carattere.

3.3.9.   L’etichettatura del contenuto di una singola sostanza nutritiva è consentita nella parte anteriore dell’imballaggio, ad esempio X% grassi?

Disposizioni pertinenti : articolo 30, paragrafo 3

La ripetizione volontaria della dichiarazione nutrizionale non consente di riportare in etichetta il contenuto di una singola sostanza nutritiva, in quanto l’informazione da riportare sarebbe soltanto il valore energetico, o il valore energetico accompagnato dall’indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

Tuttavia, l’etichetta può riportare la dichiarazione del contenuto di una singola sostanza nutritiva ove tale dichiarazione sia richiesta per legge, quale il tenore in materie grasse di:

taluni latti da bere di cui all’allegato VII, parte IV, paragrafo III, comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

taluni grassi spalmabili di cui all’allegato VII, parte VII, paragrafo I e relativa appendice II del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei prodotti agricoli.

Sarebbe anche possibile riportare in etichetta indicazioni, quali «a basso contenuto di grassi» ovvero «contenuto di grassi < 3 %», a condizione che tali indicazioni siano conformi alle condizioni d’uso di tale dichiarazione e le altre disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.3.10.   Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al regolamento?

Disposizioni pertinenti : articoli 30, 34 e 36, allegati XIV e XV

L’indicazione di una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada non sarebbe conforme ai requisiti dell’Unione, dal momento che tutte le informazioni nutrizionali, obbligatorie o facoltative, devono rispettare le regole stabilite dal regolamento. Tale etichettatura rischierebbe inoltre di indurre in errore il consumatore, poiché i fattori di conversione utilizzati negli Stati Uniti per calcolare il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive sono diversi.

3.4.   Forme di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale

3.4.1.   Quali sono le forme di espressione degli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale?

Disposizioni pertinenti : articoli 32, 33, allegati XIII e XV

Le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale devono essere espresse in grammi (g) per 100 g o per 100 ml, e il valore energetico in kilojoule (kJ) e in kilocalorie (kcal) per 100 g o per 100 ml dell’alimento.

Esse possono inoltre essere dichiarate per porzione o per unità di consumo. Questa porzione o unità deve essere facilmente riconoscibile dai consumatori, ed essere quantificata sull’etichetta nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale; deve inoltre essere indicato il numero di porzioni o di unità contenute nell’imballaggio.

Inoltre, il valore energetico e le quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale possono essere espressi anche sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento specificate nella seguente tabella per 100 g o per 100 ml. In aggiunta o al posto di tale indicazione per 100 ml o per 100 g, queste percentuali possono essere espresse per porzione o per unità di consumo.

Elementi nutritivi o energetici

Assunzioni di riferimento

Energia

8 400 kJ/2 000 kcal

Grassi totali

70 g

Acidi grassi saturi

20 g

Carboidrati

260 g

Zuccheri

90 g

Proteine

50 g

Sale

6 g

Quando le percentuali delle assunzioni di riferimento sono espresse per 100 g o per 100 ml, la dichiarazione deve comprendere la seguenti dicitura: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Per gli alimenti non preimballati, è sufficiente una dichiarazione per porzione o unità di consumo.

3.4.2.   È possibile utilizzare l’acronimo AR sulle etichette per alimenti per riferirsi all’assunzione di riferimento?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

L’acronimo AR che indica l’assunzione di riferimento può essere utilizzato sulle etichette per alimenti a condizione che sia interamente spiegato sulla confezione e possa essere facilmente individuato dai consumatori. La dicitura «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» non può essere modificata.

3.4.3.   È possibile utilizzare il termine «Quantitativo giornaliero consigliato» o il relativo acronimo QGC?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

L’obiettivo del regolamento è di armonizzare il contenuto, l’espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali fornite ai consumatori, comprese quelle facoltative. Non è consentito pertanto utilizzare la nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato» o la sigla QGC nel contesto dell’applicazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (cfr. anche il punto 3.4.2). È inoltre opportuno rilevare che la nozione di «assunzioni di riferimento» differisce dalla nozione di «Quantitativo giornaliero consigliato», considerando che la prima non implica, contrariamente alla seconda, un consiglio nutrizionale. Consumare 20 g di grassi saturi al giorno non è un consiglio nutrizionale ed è opportuno evitare che i consumatori credano che si tratti di una quantità minima necessaria per rimanere in buona salute.

3.4.4.   La dicitura supplementare: «Assunzione di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» deve essere indicata immediatamente accanto a ciascuna dichiarazione nutrizionale?

Disposizioni pertinenti : articoli 32 e 33

Sì, quando le informazione sono espresse sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per 100 g o 100 ml.

No, quando sono espresse per porzione.

3.4.5.   Le assunzioni di riferimento in energia e in sostanze nutritive sono stabilite per gli adulti. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse volontariamente sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per i bambini, invece o oltre a quelle relative agli adulti?

Disposizioni pertinenti : articolo 32, paragrafo 4, articolo 36, paragrafo 3, e articolo 43, allegato XIII

No. L’indicazione facoltativa di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione è ammessa solo se sono state adottate disposizioni dell’Unione europea o, in loro mancanza, norme nazionali.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espresse solo sotto forma di percentuale delle assunzioni di riferimento per gli adulti, oltre alla loro indicazione in valori assoluti. Il regolamento invita tuttavia la Commissione ad adottare atti di esecuzione sull’indicazione di assunzioni di riferimento per categorie particolari di popolazione, oltre alle assunzioni di riferimento per gli adulti; dovrebbero in futuro essere disponibili valori di riferimento per i bambini. In attesa che siano adottate dall’Unione disposizioni di questo tipo, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che fissano le assunzioni di riferimento, scientificamente dimostrate, per queste categorie di popolazione. L’utilizzazione di assunzioni di riferimento per altre categorie particolari di popolazione (come i bambini) non è più ammessa per prodotti immessi sul mercato o etichettati dal 13 dicembre 2014, eccettuati i casi in cui misure europee o nazionali prevedano per questi gruppi assunzioni di riferimento dimostrate scientificamente.

3.4.6.   Che cos’è un’unità di consumo? Possono essere utilizzati pittogrammi per definire una porzione? Il simbolo ≈ o ~ può essere utilizzato nel senso di «uguale approssimativamente a» per indicare il numero di porzioni in un imballaggio?

Disposizioni pertinenti : articolo 33

«L’unità di consumo» deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e si definisce come un’unità che può essere consumata individualmente. Un’unità di consumo non corrisponde necessariamente a una porzione. Per una tavoletta di cioccolata, ad esempio, l’unità di consumo potrebbe essere un quadrato, mentre una porzione ne comprenderebbe più di uno.

I simboli o pittogrammi possono essere utilizzati per definire la porzione o l’unità di consumo. Il regolamento stabilisce solo che l’unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e quantificate sull’etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere chiaro e non indurre in errore il consumatore.

Le leggere variazioni del numero di unità o di porzioni per imballaggio possono essere segnalate collocando simboli appropriati davanti a questo numero.

3.5.   Forme di espressione e presentazione supplementari

3.5.1.   È possibile utilizzare solo icone, invece di parole, per rappresentare le sostanze nutritive e/o il valore energetico?

Disposizioni pertinenti : articolo 34, allegato XV

No, le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono rispettare un certo formato, che impone l’indicazione delle parole «energia» e «sostanze nutritive».

Il principio generale in virtù del quale le informazioni obbligatorie devono essere espresse mediante parole e cifre si applica anche alle informazioni fornite a titolo volontario. I pittogrammi e i simboli possono essere utilizzati oltre alle parole e alle cifre.

3.5.2.   Il valore energetico può essere espresso unicamente in kilocalorie (kcal) se la dichiarazione nutrizionale è ripetuta volontariamente nel campo di visione principale?

Disposizioni pertinenti : articolo 32, paragrafo 1, allegato XV

No, le indicazioni relative al valore energetico devono essere sistematicamente espresse in kj (kilojoule) e kcal (kilocalorie).

3.6.   Esenzioni dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale

3.6.1.   Quali sono le esenzioni?

Disposizioni pertinenti : articolo 16, paragrafi 3 e 4, articolo 30, paragrafi 4 e 5, e articolo 44, paragrafo 1, lettera b), allegato V

I prodotti riportati nell’allegato V sono esentati dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un’indicazione nutrizionale.

Inoltre le esenzioni si applicano alle bevande alcoliche (con un contenuto alcolico superiore all’1,2 %) e agli alimenti non preimballati (salvo altrimenti disposto da una specifica normativa dell’UE o da norme nazionali).

Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario, essa deve rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria. Tuttavia:

per le bevande alcoliche, la dichiarazione può essere limitata al solo valore energetico. Non è richiesto alcun formato specifico;

per gli alimenti non preimballati, il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico e alle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale. Sono sufficienti indicazioni per porzione o unità di consumo, a condizione che la porzione o l’unità utilizzata siano quantificate e sia indicato il numero di porzioni o di unità.

3.6.2.   I seguenti alimenti sono esentati dai requisiti della dichiarazione nutrizionale obbligatoria?

Disposizioni pertinenti : allegato V

prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti

farina (ad esempio, farina di frumento)

sì, soggetto alle seguenti qualifiche

La farina non contenente ingredienti aggiunti, ad esempio additivi, vitamine, minerali, e che non è stata sottoposta a trattamenti diversi dalla macinatura e dalla decorticazione è considerata un prodotto non trasformato (12).

riso parboiled e riso precotto

no

Il riso parboiled è sottoposto a una fase di precottura e non può pertanto essere considerato un alimento non trasformato. Tuttavia, il riso beneficia dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

olio vegetale

no

Gli oli vegetali sono prodotti trasformati e non possono pertanto beneficiare dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

zucchero

no

Lo zucchero è un prodotto trasformato e non può pertanto beneficiare dell’esenzione per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.

miele

Il miele è considerato un alimento non trasformato e ottenuto da componenti e non da ingredienti, come chiarito al considerando 3 della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che modifica la direttiva 2001/110/CE (14) del Consiglio sul miele. Il miele può pertanto beneficiare dell’esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale.

piante aromatiche, le spezie o le loro miscele

prodotti a base di erbe aromatiche e spezie contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità

Le erbe aromatiche, le spezie o le loro miscele sono esentate dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale, in quanto sono consumate in piccole quantità e non hanno un impatto nutrizionale significativo sulla dieta. Analogamente, i prodotti contenenti aromatizzanti e/o correttori di acidità beneficiano di tale esenzione, a condizione che gli aromatizzanti e/o i correttori di acidità non abbiano un impatto nutrizionale significativo.

sale e i succedanei del sale

sale iodato

no

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, la dichiarazione nutrizionale dei prodotti ai quali sono state aggiunte vitamine e minerali è obbligatoria. Tuttavia, l’aggiunta obbligatoria di iodio al sale non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1925/2006 e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura, relative alla quantità di iodio aggiunto, sono regolamentate dalla legislazione nazionale.

aceti di fermentazione e loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi

aceto di fermentazione con sale aggiunto

no

L’esenzione per gli aceti di fermentazione e loro succedanei è valida soltanto per i prodotti i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi.

3.7.   Complementi alimentari

3.7.1.   Per i complementi alimentari, quale terminologia relativa ai valori di riferimento deve essere utilizzata per la dichiarazione di vitamine e minerali?

Disposizioni pertinenti : articolo 29, allegato XIII

Le norme in materia di dichiarazione nutrizionale del regolamento non si applicano ai complementi alimentari.

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sui complementi alimentari stabilisce che le informazioni sulle sostanze vitaminiche e i minerali debbano essere anche espresse in percentuale sui valori di riferimento riportati nell’allegato alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio (17), sostituita dal regolamento del 13 dicembre 2014.

La direttiva 90/496/CEE ha imposto l’uso di una percentuale associata alle razioni giornaliere raccomandate (RGR), sostituite all’allegato XIII, parte A, del regolamento dalle assunzioni di riferimento o dai «valori nutrizionali di riferimento (VNR)». Mentre è possibile utilizzare il termine «valori nutrizionali di riferimento» o il suo acronimo VNR, a condizione che vi sia una spiegazione completa di tale termine sulla confezione e che tale spiegazione sia facilmente individuabile dai consumatori, a fini di coerenza è consigliabile utilizzare la stessa terminologia per i complementi alimentari e le altre sostanze nutritive sugli alimenti (18) e fare riferimento alle assunzioni di riferimento.

3.7.2.   I complementi alimentari che riportano indicazioni nutrizionali e sulla salute devono avere una dichiarazione nutrizionale ai sensi del regolamento?

Disposizioni pertinenti : articoli 29 e 49

No. Le disposizioni del regolamento che prevedono una dichiarazione nutrizionale non si applicano ai complementi alimentari. Secondo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute, per i complementi alimentari le informazioni nutrizionali devono essere fornite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) sui complementi alimentari.

3.8.   Prodotti specifici

3.8.1.   Per gli alimenti confezionati con un liquido, la dichiarazione nutrizionale deve corrispondere al prodotto sgocciolato (senza il liquido) o al prodotto completo (con il liquido)?

Disposizioni pertinenti : articolo 31, paragrafo 3

Gli alimenti solidi possono presentarsi all’interno di un mezzo liquido, come definito al paragrafo 5 dell’allegato IX (come salamoia, succo di frutta) o altri liquidi (quali olio). Alcuni consumatori mangiano tali prodotti nella loro interezza, mentre altri mangiano soltanto i prodotti sgocciolati. In tale contesto, è pertanto preferibile che la dichiarazione nutrizionale sia calcolata per il contenuto totale del prodotto alimentare, ovvero per l’alimento solido e il liquido insieme, nei casi in cui è probabile che l’alimento venga consumato nella sua interezza. Tale informazione può essere volontariamente fornita nella dichiarazione nutrizionale del prodotto sgocciolato. Per gli altri prodotti, per i quali non è prevedibile che il liquido venga consumato, appare più pertinente fornire informazioni nutrizionali basate sul peso netto sgocciolato.

In ogni caso, la dichiarazione nutrizionale deve indicare in modo chiaro se si riferisce al prodotto sgocciolato o al prodotto nella sua interezza.


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato VII, parte III (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Organizzazione internazionale di metrologia legale, raccomandazione internazionale R79 [edizione 1997(E)]. https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r079-e15.pdf

(4)  Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato I, punto 3.1 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(5)  Sulla base della definizione di alimenti non trasformati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(7)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, 26.6.2009, pag. 45).

(8)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(9)  Cfr. anche le unità di misura specifiche per le vitamine e i sali minerali di cui all’allegato XIII, parte A, punto 1.

(10)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(11)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(12)  L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento fa riferimento alla definizione di «prodotti non trasformati» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: «per “prodotti non trasformati” si intendono prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

(13)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 1.

(14)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(15)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(16)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(17)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(18)  Articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1169/2011.

(19)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(20)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


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