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Document 32014L0074

Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 148 del 20.5.2014, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/74/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/82


DIRETTIVA DELEGATA 2014/74/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

I sistemi di connettori a pin conformi sono impiegati in digitalizzatori ad alta velocità, in fonti di radiofrequenza e di segnali d'onda nonché in apparecchiature di prova senza fili. I sistemi di connettori a pin conformi senza piombo non sono ancora utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tali strumenti hanno esigenze, in termini di prestazioni e affidabilità, superiori rispetto ad altri apparecchi elettrici ed elettronici e l'affidabilità dei sostituti senza piombo non è garantita in tali condizioni.

(3)

Al fine di consentire ai fabbricanti di produrre componenti senza piombo praticabili sotto il profilo tecnico e dimostrarne la sufficiente affidabilità per l'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali, è pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2020 l'uso del piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tenuto conto dei cicli di innovazione degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 36:

«36.

Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press” per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2021.»


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