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Document 32023R1330

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1330 della Commissione del 29 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/4311

GU L 166 del 30.6.2023, p. 76–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1330/oj

30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 166/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1330 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 (2) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso con un'aliquota pari a 104,46 EUR per tonnellata netta per l'unico gruppo esportatore che ha collaborato e per tutte le altre società.

(2)

Le sentenze nelle cause T-383/17 (3) e C-260/20 P (4) hanno comportato l'annullamento delle misure per l'unico gruppo esportatore che ha collaborato. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 (5) la Commissione europea ha istituito nuovamente i dazi antidumping sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea al livello riveduto di 103,16 EUR per tonnellata netta per l'unico gruppo esportatore che ha collaborato e per tutte le altre società.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 1o febbraio 2022 dalla European Thermal Paper Association («il richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 maggio 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, il produttore noto della Repubblica di Corea e le autorità di quest'ultima, nonché gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Osservazioni in merito all'apertura

(9)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura da Hansol Paper Co. Ltd. («Hansol Paper»). Detta parte ha sostenuto che i dati contenuti nella domanda non dimostrano che l'industria dell'Unione subisca un pregiudizio notevole.

(10)

La Commissione ha ricordato che Hansol Paper aveva effettuato un esame della domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di altri paragrafi pertinenti dell'articolo 11 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta erano soddisfatti, ossia che l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova presentati dai richiedenti costituivano sufficienti elementi di prova tendenti a dimostrare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole.

(11)

A tale riguardo ha anche ricordato che nella fase della domanda non è necessario che la Commissione disponga di elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio identici per qualità e quantità a quelli che sarebbero necessari per l'estensione delle misure. Un'inchiesta antidumping è una procedura in cui la certezza riguardo all'esistenza degli elementi necessari per adottare o prorogare una misura o chiudere un procedimento si raggiunge gradualmente, con l'avanzare dell'inchiesta stessa. Inoltre non è escluso che nella domanda possano figurare determinati errori o imprecisioni. La loro presenza tuttavia non incide necessariamente sulla conclusione generale che la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole e che il fascicolo merita un'inchiesta.

(12)

Inoltre lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini di una domanda (sufficienti elementi di prova) chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella domanda non sono identiche a quelle disponibili al termine di un'inchiesta. Non è escluso che si verifichino cambiamenti tra la fase della domanda e la conclusione dell'inchiesta. Tali cambiamenti tuttavia non incidono necessariamente sulla conclusione generale secondo cui il fascicolo merita un'inchiesta in quanto esistono sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping pregiudizievole.

(13)

Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui i dati contenuti nella domanda non dimostrerebbero che l'industria dell'Unione subisca un pregiudizio notevole, Hansol Paper ha dichiarato che gli indicatori economici forniti nella domanda dimostrerebbero che le importazioni dalla Corea si attestano a livelli non pregiudizievoli, che la quota di mercato della Corea è trascurabile e che l'industria dell'Unione sta conseguendo buoni risultati in termini di volume delle vendite, quota di mercato, investimenti ed efficienza operativa. Secondo Hansol Paper, la domanda ha riconosciuto che i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sono diminuiti nel periodo in esame, ma ha evidenziato che ciò è ascrivibile ad altri fattori a livello di mercato che non hanno nulla a che vedere con le importazioni dalla Corea.

(14)

La Commissione ha precisato che, nella domanda, il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio causato dal paese interessato. La Commissione ha di fatto ritenuto che, nella domanda, il richiedente avesse fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che, dopo un periodo iniziale di ripresa, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio nel momento in cui, tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, sono aumentate le importazioni dal paese interessato. A tale riguardo, ha ricordato che l'accertamento di un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l'altro, dei fattori pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma di fatto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Questo vale mutatis mutandis per l'analisi del rischio nell'ambito di un riesame in previsione della scadenza. Allo stesso modo, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento ai fini della determinazione di un pregiudizio notevole (e quindi del rischio di persistenza o reiterazione del medesimo). Inoltre l'esistenza di altri fattori che possono avere un impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia notevole (di nuovo, questo vale anche per l'analisi del rischio). Questa considerazione è tanto più valida nel caso di un riesame in previsione della scadenza, in cui l'accento è posto su ciò che accadrebbe in caso di abrogazione delle misure. Inoltre nel caso dei riesami in previsione della scadenza, le misure antidumping possono esercitare un certo effetto positivo anche se il pregiudizio persiste complessivamente. Ad ogni modo, la Commissione ha anche osservato che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare, ha dimostrato che il mercato coreano è caratterizzato da una notevole sovraccapacità produttiva. Il mercato interno coreano non è in grado di assorbire l'eccesso di produzione. Il mercato dell'Unione, che è il più grande mercato della carta termica a livello mondiale, è quindi attraente per gli esportatori coreani in termini di dimensioni. Inoltre l'accesso ad altri mercati di esportazione è difficile per una serie di motivi (8). Sulla base di quanto sopra, la Commissione aveva il diritto di avviare l'inchiesta.

(15)

Per quanto riguarda le asserzioni di Hansol Paper in merito all'andamento positivo di alcuni indicatori di pregiudizio contenuti nella domanda, ad esempio la quota di mercato e il volume delle vendite, la Commissione ha rilevato che le misure antidumping spesso esercitano un effetto positivo sulla situazione dell'industria dell'Unione, un fattore di cui ovviamente si è tenuto conto nell'analisi della Commissione.

(16)

Per quanto riguarda l'osservazione sull'interesse dell'Unione, la Commissione non ha alcun obbligo giuridico di esaminare l'interesse dell'Unione nella fase di apertura.

1.7.   Campionamento

(17)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(18)

La Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori dell'Unione. Il criterio utilizzato per la selezione del campione è stato il massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione del prodotto simile nell'UE tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano l'86 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Un'osservazione è pervenuta dall'associazione dell'Unione che ha sostenuto il campione provvisorio. Il campione è stato confermato il 12 maggio 2022. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha quindi deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

1.8.   Risposte al questionario

(20)

La Commissione ha invitato i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e il principale produttore esportatore noto della Corea a compilare i questionari pertinenti messi a disposizione online (9) il giorno dell'apertura.

(21)

Hanno risposto al questionario i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, il principale produttore esportatore noto, Hansol Paper, e i relativi importatori collegati, Hansol Europe B.V. e Hansol America Inc. Inoltre il richiedente ha fornito una risposta al questionario con dati macroeconomici.

1.9.   Verifica

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:

produttori dell'Unione

Koehler Paper SE, Oberkirch, Germania

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Germania

Jujo Thermal Oy, Kauttua, Finlandia

produttore esportatore della Repubblica di Corea

Hansol Paper Co. Ltd, Seoul e Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, Repubblica di Corea («Hansol Paper»)

importatori collegati

Hansol Europe B.V., Hoofddorp, Paesi Bassi («Hansol Europe»)

Hansol America Inc., Fort Lee, Stati Uniti d'America («Hansol America»).

1.10.   Fase successiva della procedura

(23)

Il 27 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Il 10 maggio 2023 la Commissione ha inviato un aggiornamento del calcolo dell'undercutting solo a Hansol Paper. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni dai richiedenti e da Hansol Paper.

(24)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Nessuna parte ha richiesto un'audizione.

1.11.   Presentazione dei dati

(25)

Dato l'esiguo numero di parti che hanno presentato dati, alcune delle cifre riportate di seguito dovevano essere presentate sotto forma di intervalli di valori per evitare violazioni della riservatezza. Sotto forma di intervalli di valori sono presentati anche i dati forniti dall'unico produttore esportatore che ha collaborato, trattandosi in questo caso dell'unica società che ha collaborato.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

(27)

La carta termica leggera è una carta speciale. Presenta un rivestimento termoattivo che reagisce formando un'immagine quando esposto a calore proveniente da stampanti dotate di testine di stampa termiche. La carta termica leggera è utilizzata nei punti vendita, ad esempio per la stampa degli scontrini emessi dagli esercenti del commercio al dettaglio, ma anche per la realizzazione di etichette autoadesive per imballaggi, biglietti ed etichette per il commercio elettronico.

(28)

La carta termica leggera può essere prodotta con vari tipi di rivelatori chimici. Tutte le tipologie sono sottoposte alla presente inchiesta.

2.2.   Prodotto in esame

(29)

Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica di Corea.

2.3.   Prodotto simile

(30)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell'Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica di Corea; nonché

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(31)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(32)

In una comunicazione del 1o luglio 2022 il produttore esportatore ha chiesto di precisare se i nuovi tipi di prodotto fabbricati dall'industria dell'Unione sarebbero stati inclusi oppure esclusi dall'ambito del riesame in previsione della scadenza. Questi nuovi tipi di prodotto non si avvalgono di rivelatori chimici e la creazione dell'immagine avviene per effetto di una reazione fisica anziché di un processo chimico. Una nota al fascicolo datata 19 settembre 2022 ha precisato l'ambito dell'inchiesta indicando che il procedimento riguarda solo la carta termica leggera con rivelatore chimico.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(33)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015). Secondo la tabella 2, le importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno rappresentato il 2,7 % del mercato dell'Unione, contro la quota di mercato del 13,6 % registrata nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(34)

Ha collaborato all'inchiesta Hansol Paper, a cui si devono (quasi) tutte le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica di Corea. Non si è manifestato nessun altro produttore esportatore. Le risultanze relative alla persistenza del dumping si basano sui dati verificati di Hansol Paper.

3.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.   Valore normale

(35)

La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore sono risultate rappresentative.

(36)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.

(37)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per alcuni tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame le vendite sul mercato interno sono state nulle e pertanto non erano rappresentative.

(38)

La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(39)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(40)

Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(41)

Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

b)

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(42)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, tra il 32 % e il 100 % del volume totale delle vendite sul mercato interno è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita di ciascun tipo di prodotto è stata superiore al costo di produzione. Di conseguenza, a seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata del prezzo di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame o come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(43)

Nei casi in cui un tipo di prodotto non è stato venduto sul mercato interno e in assenza di un prezzo di vendita sul mercato interno praticato per tale tipo di prodotto da un altro produttore esportatore, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(44)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e

b)

la media ponderata del profitto ottenuto dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2.   Prezzo all'esportazione

(45)

Hansol Paper ha esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite la società collegata Hansol Europe.

(46)

Per le vendite del produttore esportatore effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione all'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(47)

Per le vendite del produttore esportatore nell'Unione tramite Hansol Europe operante come importatore, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.

(48)

Per quanto riguarda il margine di profitto, in linea con la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione (10), la Commissione non ha utilizzato il margine di profitto della società collegata, in quanto è considerato inaffidabile. In mancanza di altre informazioni, ha fatto ricorso al margine di profitto del 4,5 % che era stato utilizzato anche nell'inchiesta iniziale (11).

3.2.3.   Confronto

(49)

La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(50)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti per spese di trasporto, movimentazione e carico, spese bancarie, dazi doganali dell'UE, sconti di fine esercizio, commissioni e per la restituzione dei dazi sono stati detratti dai prezzi di vendita sul mercato interno e/o all'esportazione ove comunicati e ritenuti giustificati. La Commissione ha ritenuto ingiustificate le domande di adeguamento relative ai costi di imballaggio e di credito.

(51)

Poiché l'imballaggio per l'esportazione e quello per le vendite sul mercato interno erano sostanzialmente identici, non vi era motivo di accogliere la domanda di adeguamento.

(52)

L'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base stabilisce che, quando il credito è un fattore preso in considerazione nella determinazione dei prezzi applicati, un adeguamento può essere giustificabile. La Commissione ha respinto l'adeguamento per il costo del credito sulla base di un ragionamento che, data la sua natura sensibile, è stato comunicato solo al produttore esportatore. La Commissione ha concluso che il costo del credito concesso non era un fattore preso in considerazione dalla parte nella determinazione dei prezzi applicati.

3.2.4.   Margine di dumping

(53)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(54)

Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29 % per Hansol Paper. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(55)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol Paper ha osservato che la maggior parte del dumping derivava da un tipo di carta termica per etichette e ha sottolineato la differenza in termini di mix di prodotti tra le sue vendite nell'Unione analizzate nell'inchiesta iniziale e quelle analizzate nell'inchiesta di riesame. La Commissione ricorda che il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati per tipo di prodotto, come descritto nelle sezioni precedenti, e che, in ultima analisi, doveva essere stabilito un unico margine di dumping per le vendite di tutti i prodotti oggetto delle misure in vigore. Pertanto nel determinare il margine di dumping si è tenuto conto della differenza di mix di prodotti tra l'inchiesta iniziale e il riesame.

3.3.   Rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure

(56)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea e l'attrattiva del mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati.

3.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella Repubblica di Corea

(57)

Secondo le informazioni di mercato, Hansol Paper era di gran lunga il maggiore produttore del prodotto oggetto del riesame nella Repubblica di Corea. La sua capacità produttiva è stata quantificata in cifre diverse a seconda della fonte. La relazione 2019 Hansol Paper Sustainability Report la definiva pari a 355 000 tonnellate all'anno per la divisione comprendente la carta termica leggera (12). Nel corso dell'inchiesta, pur ammettendo che tale valore corrispondeva alla capacità prevista per quanto riguarda il rivestimento termico, Hansol Paper ha comunicato cifre relative alla capacità produttiva comprese tra 250 000 e 300 000 tonnellate all'anno. Durante la verifica in loco, la società ha affermato che la cifra indicata nella relazione del 2019 era inesatta e ha ritenuto che fossero più precisi i dati di capacità contenuti nello studio Thermal Paper 2019-2024 World Market Study di Laves Chemie Consulting, in cui la capacità produttiva di carta termica di Hansol Paper era stimata pari a 260 000 tonnellate all'anno (13).

(58)

Secondo il suddetto studio di Laves Chemie Consulting, fino a poco tempo fa vi sarebbero stati nella Repubblica di Corea altri tre produttori di carta termica, con una capacità produttiva totale di 45 000 tonnellate (14). Resta tuttavia da chiarire in che misura questa capacità possa essere attivata per la produzione di carta termica leggera qualora le circostanze del mercato lo giustificassero. Secondo i produttori dell'Unione, l'unico altro produttore coreano che fabbrica ancora carta termica sarebbe Donghwa Ind co. Ltd, con una capacità produttiva di 15 000 tonnellate all'anno (15).

(59)

Alla luce di quanto precede, sebbene non sia riuscita a quantificare la capacità inutilizzata globale coreana, la Commissione ha potuto stabilire che la capacità produttiva è significativa, dal momento che è circa 10 volte superiore al consumo interno della Corea e rappresenta quasi il doppio del consumo dell'Unione. Inoltre Hansol Paper ha annunciato in più occasioni la sua intenzione di espandere l'attività di produzione di carta termica, come indicato nella relazione finanziaria del primo semestre del 2021 (16) e in quelle successive (anche nel 2022 (17)). Tale espansione rappresenterebbe un incremento rispetto alla capacità produttiva di carta termica della Corea nel periodo dell'inchiesta di riesame, al tempo già nettamente superiore al consumo di carta termica leggera dell'Unione (cfr. tabella 1).

(60)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol Paper ha affermato che le risultanze della Commissione sulla capacità della Corea erano infondate e inesatte, in particolare perché: i) Hansol Paper era l'unico produttore del prodotto oggetto del riesame in Corea, ii) la Commissione aveva interpretato in modo errato gli annunci di espansione di Hansol Paper e iii) la Commissione aveva esagerato nel definire notevolmente flessibile la capacità produttiva di Hansol Paper.

(61)

La Commissione ha espresso disaccordo. Quanto al fatto che Hansol Paper sarebbe stato l'unico produttore del prodotto oggetto del riesame in Corea, la Commissione ha osservato che ciò è stato contraddetto da altre informazioni contenute nel fascicolo, comprese le dichiarazioni rese dalla stessa Hansol Paper nel corso dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza (18). Pur avendo costantemente sostenuto che Hansol Paper era l'unico produttore esportatore che ha collaborato alla presente inchiesta di riesame, la Commissione non aveva concluso che Hansol Paper fosse l'unico produttore di carta termica leggera nella Repubblica di Corea. Al contrario, come spiegato al considerando 58, gli elementi di prova contenuti nel fascicolo indicavano la possibilità che nella Repubblica di Corea vi fosse almeno un altro produttore di carta termica leggera dedito alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, ossia Donghwa Ind co. Ltd. La Commissione ha osservato che il sito web di Donghwa Ind (19) conteneva riferimenti alla produzione di carta termica in generale ed immagini di prodotti tra cui figuravano gli scontrini dei punti di vendita, che sono tipicamente in carta termica leggera. La Commissione ha inoltre osservato che, alla luce degli elementi di prova, Hansol Paper non ha presentato prove a sostegno della sua affermazione di essere l'unico produttore di carta termica leggera nella Repubblica di Corea. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

La Commissione ha contestato il fatto che, come affermato da Hansol, la capacità inutilizzata in Corea fosse pari a zero. Ad esempio, Hansol Paper ha fornito cifre di capacità talmente basse che in alcuni anni del periodo in esame l'utilizzo degli impianti comunicato avrebbe superato il 100 %.

(63)

Per quanto riguarda la presunta errata interpretazione degli annunci di espansione di Hansol Paper e la questione della capacità produttiva flessibile, la Commissione ha espresso disaccordo. La stessa Hansol Paper aveva annunciato pubblicamente e in più occasioni, nelle sue relazioni finanziarie, l'intenzione di espandere la sua attività di produzione di carta termica (20). Il fatto che i piani di investimento disponibili al momento della visita di verifica non comprendessero investimenti volti ad aumentare la capacità non impedisce a Hansol Paper di dare seguito ai suoi annunci in una fase successiva. In ogni caso, i mezzi a disposizione di Hansol Paper per espandere l'attività di produzione di carta termica sono molteplici e fra questi figurano le capacità di commutazione. Come osservato dalla stessa parte nella relazione 2022 Hansol Paper Sustainability Report (21), Hansol Paper dispone innegabilmente di impianti di produzione flessibili. Anche se la quantificazione della flessibilità non è chiaramente disponibile, il fatto che essa figuri nella relazione suggerisce che la flessibilità non è esigua e, pertanto, merita di essere comunicata pubblicamente. Il mix di prodotti previsto nel piano di produzione di Hansol Paper per il 2023 non impedisce alla parte di trasferire una quantità non trascurabile di capacità al prodotto oggetto del riesame qualora ve ne fosse necessità.

3.3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati

(64)

Il mercato interno della Repubblica di Corea è modesto: il consumo annuo è compreso tra 20 000 e 37 200 tonnellate (22). La produzione annua della sola Hansol Paper è da quattro a nove volte superiore al consumo del prodotto oggetto del riesame nel mercato interno della società. L'inchiesta ha stabilito che, in termini di volume, il consumo interno è in fase di contrazione, in quanto nel periodo in esame le vendite di carta termica leggera effettuate sul mercato interno da Hansol Paper, il produttore dominante del paese, sono diminuite del 29 % (23). Ne consegue che l'industria coreana della carta termica leggera è orientata all'esportazione. Per quanto riguarda la redditività delle vendite sul mercato interno di Hansol Paper, cfr. la sezione 3.2.1.

(65)

Sulla base dei dati verificati di Hansol Paper, la Commissione ha stabilito che durante il periodo oggetto del riesame il volume delle esportazioni coreane verso destinazioni diverse dall'Unione è aumentato (24). Ha inoltre stabilito che le esportazioni coreane, in particolare verso gli Stati Uniti, sono state significative (25). Tuttavia nel periodo oggetto del riesame i prezzi di vendita delle esportazioni coreane verso destinazioni diverse dall'Unione sono diminuiti. Tale andamento è particolarmente evidente nel mercato statunitense (26). Inoltre il 27 settembre 2021 le autorità statunitensi hanno istituito misure antidumping per le importazioni di carta termica originaria, tra l'altro, della Repubblica di Corea (27). Per questi motivi il mercato statunitense è diventato meno interessante, in termini di prezzi, per le esportazioni coreane.

(66)

Il mercato dell'Unione, con circa il 25 % del consumo mondiale di carta termica leggera, è il più grande mercato al mondo per questo tipo di prodotto e presenta un elevato potenziale di crescita in termini assoluti (28). L'inchiesta ha stabilito che il mercato dell'Unione è interessante in termini di prezzi rispetto ad altri mercati. Dopo l'istituzione delle misure antidumping, avvenuta nel 2017, le importazioni dalla Repubblica di Corea sono diminuite notevolmente e nel 2020 sono state pari a 1 000 - 2 500 tonnellate soltanto. Tuttavia da allora, nonostante i dazi antidumping in vigore, le vendite coreane nell'Unione sono nuovamente aumentate (29) e nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno totalizzato un volume di 4 500-6 000 tonnellate, pari a una quota di mercato del 2,7 %.

(67)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol Paper ha chiesto alla Commissione di calcolare un margine di dumping per le vendite di Hansol Paper ai mercati dei paesi terzi, adducendo che tale calcolo era una prassi costante nei riesami in previsione della scadenza effettuati dalla Commissione e che quest'ultima non aveva valutato se i prezzi all'esportazione di Hansol Paper verso i mercati non UE indicassero la presenza di pratiche di dumping. La Commissione ha precisato che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è stabilire se la scadenza delle misure possa implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Considerate le risultanze circa la presenza di un dumping significativo per le vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le successive conclusioni sul rischio di persistenza del dumping, la Commissione non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti del dumping nell'ambito della presente inchiesta. Quanto ai prezzi all'esportazione di Hansol Paper verso i mercati non UE, essi sono stati analizzati al considerando 65. Un'ulteriore analisi è fornita nei considerando che seguono.

(68)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol Paper ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto rilevare la perdita di attrattiva del mercato della carta termica leggera dell'Unione alla luce delle informazioni già presentate da Hansol Paper (e, presumibilmente, non analizzate in misura sufficiente dalla Commissione), in particolare, le affermazioni secondo cui Hansol Paper non si sarebbe più concentrata sul mercato dell'Unione, l'importanza del mercato statunitense per Hansol Paper e il livello delle misure antidumping statunitensi per la carta termica; ha sostenuto altresì che nel presente regolamento la Commissione non ha descritto le attività di Hansol Paper in altri mercati terzi.

(69)

La Commissione ha espresso disaccordo riguardo alla presunta mancanza di attrattiva del mercato dell'Unione per le esportazioni coreane. Il fatto che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il mercato dell'Unione non fosse il principale mercato di Hansol Paper in termini di volume e che Hansol Paper abbia effettuato vendite significative negli Stati Uniti non indebolisce l'attrattiva del mercato dell'Unione. La Commissione ha inoltre sostenuto che il solo fatto che esistano misure antidumping negli Stati Uniti rende il mercato statunitense meno attraente rispetto al periodo antecedente alla loro istituzione, anche se il livello delle misure non è proibitivo. Per quanto riguarda le vendite effettuate da Hansol Paper negli altri mercati, la Commissione non ha potuto divulgare nel presente regolamento i volumi e i prezzi per paese inerenti alle vendite effettuate negli altri mercati in quanto tali informazioni erano state considerate sensibili dalla parte (essendo essa l'unica fonte dei dati in questione). Della strategia di vendita e di prezzo di Hansol Paper negli altri mercati la Commissione ha tuttavia fatto un bilancio, che ha condiviso con la parte attraverso le relazioni di verifica. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che, a livello mondiale, la produzione di carta termica avviene in un numero limitato di paesi, come dimostra lo studio Thermal Paper 2019-2024 World Market Study di Laves Chemie. Pertanto i produttori del prodotto oggetto del riesame sono in concorrenza con i produttori locali solo in alcune aree del mondo. L'America del Sud e l'America centrale, l'Africa, l'Australasia e la maggior parte dei paesi asiatici erano quindi importatori netti di carta termica (30) proveniente principalmente dalla Corea. Sebbene, in linea di principio, i mercati privi di (significativa) produzione interna sembrassero a prima vista più attraenti, la Commissione ha constatato che, in termini generali, i prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame praticati da Hansol Paper nei confronti dei mercati di esportazione non UE, compresi gli Stati Uniti, sono diminuiti nel periodo in esame in misura analoga ai prezzi praticati all'Unione. Da un confronto tra i prezzi di vendita praticati da Hansol Paper su tutti i mercati di esportazione non UE e i prezzi di vendita praticati da Hansol Paper nei confronti dell'Unione è emerso che, durante il periodo in esame, i prezzi all'UE erano nel complesso costantemente superiori ai prezzi di vendita di Hansol Paper al resto del mondo. La Commissione ha pertanto confermato che il mercato dell'Unione, il più grande mercato mondiale della carta termica leggera, con un elevato potenziale di crescita in termini assoluti, era un mercato attraente per le esportazioni coreane dal punto di vista del volume e dei prezzi, indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella rete di vendita di Hansol Paper dai tempi dell'inchiesta iniziale.

3.3.3.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(70)

Alla luce delle risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame di cui al considerando 54, dell'esistenza nella Repubblica di Corea di una capacità produttiva flessibile di entità non trascurabile, del rinnovato e crescente interesse della Corea per il grande mercato dell'Unione con i suoi prezzi interessanti, nonché delle misure antidumping istituite di recente sul suo principale mercato di esportazione (31), è prevedibile che in caso di abrogazione delle misure si verifichi un ulteriore aumento delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame comporti la persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(71)

Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(72)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata quantificata in circa 360 727 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, tra cui la risposta al questionario fornita dal richiedente, sottoposta a controllo incrociato con le risposte individuali al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 18, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano l'86 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell'Unione

(73)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi su: a) i dati del richiedente concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione (32); e b) le importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi, secondo quanto riportato nei dati Eurostat, e l'analisi dei dati sulle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato.

(74)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

PIR

Consumo totale dell'Unione

179 500 -184 000

170 000 -174 500

165 500 -170 000

177 000 -181 500

Indice

100

94

92

98

Fonte: Eurostat, risposte al questionario e domanda.

(75)

Il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 % tra il 2018 e il 2020. Nel 2020 il consumo dell'Unione ha risentito degli effetti della pandemia mondiale di COVID-19, ma durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha evidenziato una ripresa; nel periodo in esame si registra un calo complessivo del 2 %.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(76)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni sulla base della risposta al questionario fornita dal produttore esportatore che ha collaborato e delle statistiche Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell'Unione.

(77)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

PIR

Volume delle importazioni dal paese (in tonnellate)

2 500 -4 000

1 500 -3 000

1 000 -2 500

4 500 -6 000

Indice

100

64

48

165

Quota di mercato

1,6  %

1,1  %

0,9  %

2,7  %

Indice

100

68

53

167

Fonte: questionario sul dumping ed Eurostat.

(78)

Tra il 2018 e il 2020 il volume delle importazioni dal paese interessato è diminuito. È invece aumentato notevolmente durante il periodo dell'inchiesta di riesame, con un incremento del 65 % rispetto al 2018. Durante il periodo in esame la quota di mercato è aumentata, passando dall'1,6 % nel 2018 al 2,7 % nel PIR.

(79)

Al fine di stabilire i volumi e i valori delle importazioni nel periodo in esame, la Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni comunicati da Hansol, il produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato, alla luce delle statistiche sulle importazioni registrate in Eurostat. La Commissione ha riscontrato discrepanze tra le esportazioni verso la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia e la Lituania dichiarate da Hansol Paper e le importazioni in detti Stati membri registrate in Eurostat. Sulla base delle informazioni presentate dalla società, la Commissione ha concluso che il prodotto oggetto del riesame esportato da Hansol Paper in Danimarca, Estonia, Finlandia e in parte anche in Lituania non è entrato nel territorio doganale dell'Unione. È probabile che tali vendite siano rimaste in transito e/o fossero destinate a paesi al di fuori dell'Unione. Pertanto per quanto riguarda le importazioni nei quattro Stati membri summenzionati la Commissione si è basata sulle statistiche registrate in Eurostat.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(80)

La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni sulla base della risposta al questionario fornita dal produttore esportatore e delle statistiche Eurostat.

(81)

Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

PIR

Prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica di Corea

1 800 -2 000

1 550 -1 750

1 450 -1 650

1 450 -1 650

Indice

100

91

82

81

Fonte: questionario sul dumping ed Eurostat.

(82)

Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato è diminuito del 19 %.

(83)

La Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dal produttore che ha collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (Cost, Insurance, Freight — costo, assicurazione, nolo), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(84)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico (quantità esportate del produttore esportatore valutate al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione) per modello di ciascun produttore esportatore in cui è stato riscontrato un numero di controllo del prodotto (NCP) identico per l'industria dell'Unione.

(85)

Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato del 13,7 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. L'83 % circa dei volumi delle importazioni è risultato oggetto di undercutting.

(86)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hansol Paper ha sostenuto che la maggior parte dell'undercutting riguardava un tipo di carta termica per etichette che non ha attinenza con i prodotti oggetto dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha calcolato il margine di undercutting sul confronto tra tipi di prodotto come nell'inchiesta iniziale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla Repubblica di Corea

(87)

Le importazioni di determinati tipi di carta termica leggera da paesi terzi diversi dalla Repubblica di Corea sono provenute principalmente dalla Cina e dagli Stati Uniti.

(88)

Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

PIR

RPC

Volume (in tonnellate)

6 000 -7 500

4 500 -6 000

3 500 -5 000

3 500 -5 000

 

Indice

100

80

62

48

 

Quota di mercato

3,5  %

3,0  %

2,4  %

1,7  %

 

Indice

100

85

67

49

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 500 -1 650

1 600 -1 750

1 500 -1 650

1 500 -1 650

 

Indice

100

104

96

96

STATI UNITI

Volume (in tonnellate)

2 850 -3 000

2 350 -2 500

2 850 -3 000

3 000 -3 150

 

Indice

100

84

100

105

 

Quota di mercato

1,6  %

1,4  %

1,7  %

1,7  %

 

Indice

100

89

109

107

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 400 -2 550

2 950 -3 100

2 950 -3 100

2 800 -2 950

 

Indice

100

122

120

115

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

10 000 -11 500

9 500 -11 000

9 000 -10 500

9 000 -10 500

 

Indice

100

93

87

90

 

Quota di mercato

5,8  %

5,7  %

5,5  %

5,3  %

 

Indice

100

98

95

91

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 950 -2 150

2 250 -2 450

2 250 -2 450

2 450 -2 650

 

Indice

100

115

118

126

Fonte: Eurostat.

(89)

Le importazioni dalla Cina sono diminuite di oltre il 50 % durante il periodo in esame, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 5 %. La quota di mercato degli altri paesi terzi è diminuita in maniera costante passando dal 5,8 % nel 2018 al 5,3 % nel PIR.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(90)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(91)

Ai fini dell'accertamento del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita dal richiedente, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda e le statistiche Eurostat. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(92)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(93)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(94)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

399 607

392 619

348 216

360 727

Indice

100

98

87

90

Capacità produttiva (in tonnellate)

563 021

581 338

640 533

633 474

Indice

100

103

114

113

Utilizzo degli impianti

71  %

68  %

54  %

57  %

Indice

100

95

77

80

Fonte: questionario sul pregiudizio e domanda.

(95)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 10 %. Nel 2020 si è ridotto del 13 % rispetto al 2018 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.

(96)

La capacità produttiva è aumentata nel periodo in esame ed è rimasta relativamente stabile nel corso del 2020 e del PIR.

(97)

Il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 23 % tra il 2018 e il 2020. Tra il 2020 e il PIR, è aumentato leggermente, nella misura di tre punti percentuali.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(98)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

168 151

159 905

156 357

164 118

Indice

100

95

93

98

Quota di mercato

92,6  %

93,2  %

93,7  %

92,0  %

Indice

100

101

101

99

Fonte: questionario sul pregiudizio, domanda ed Eurostat.

(99)

Durante il periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono diminuite del 2 %. Si registra anche in questo caso un calo significativo nel 2020 legato alla crisi COVID-19. Durante il PIR le vendite hanno subito un aumento analogo all'andamento del consumo indicato nella tabella 1.

(100)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, attestandosi al 92 % durante il PIR.

4.5.2.3.   Crescita

(101)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 2 %. Contemporaneamente, si è evidenziato un calo analogo delle vendite dell'industria sul mercato dell'UE. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita in misura lieve, passando dal 92,6 % al 92 %.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(102)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

PIR

Numero di dipendenti

1 080

1 057

951

870

Indice

100

98

88

81

Produttività (tonnellate/dipendente)

370

371

366

415

Indice

100

100

99

112

Fonte: questionario sul pregiudizio e domanda.

(103)

Durante il periodo in esame il numero dei dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito in misura significativa, con un calo complessivo di 19 punti percentuali.

(104)

La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione è rimasta stabile nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 ed è aumentata del 13 % dal 2020.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(105)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di dumping individuale riscontrato per il produttore esportatore che ha collaborato era ancora significativo (cfr. considerando 54).

(106)

Tuttavia, nonostante il persistere delle pratiche di dumping del paese interessato, dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(107)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo

1 721

1 729

1 525

1 518

Indice

100

100

89

88

Costo unitario di produzione

1 557

1 504

1 377

1 453

Indice

100

97

88

93

Fonte: questionario sul pregiudizio.

(108)

Nel periodo in esame il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %. Tra il 2018 e il PIR il costo di produzione ha subito una riduzione del 7 %. Inizialmente, tra il 2018 e il 2020, è sceso del 12 % per poi salire del 5,5 % tra il 2020 e il PIR. Tale sviluppo è dovuto all'aumento del costo delle materie prime, in particolare della pasta di legno e dell'energia.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(109)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

61 576

68 809

74 604

75 027

Indice

100

112

121

122

Fonte: questionario sul pregiudizio.

(110)

Durante il periodo in esame il costo del lavoro è aumentato del 22 %. Allo stesso tempo è diminuito il numero dei dipendenti. L'aumento del costo del lavoro è stato di gran lunga superiore all'aumento complessivo dei costi per l'industria dell'Unione dovuto all'inflazione.

4.5.3.3.   Scorte

(111)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2018

2019

2020

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

17 878

18 452

15 810

16 082

Indice

100

103

88

90

Scorte finali in percentuale della produzione

5,3  %

5,5  %

5,2  %

5,0  %

Indice

100

105

100

96

Fonte: questionario sul pregiudizio.

(112)

Le scorte finali espresse come percentuale della produzione esibiscono un andamento stabile per tutto il periodo in esame. La produzione del prodotto oggetto del riesame avviene di norma su ordinazione ed è per questo che le scorte finali tendono ad essere stabili. Tuttavia durante il periodo in esame il livello delle scorte finali ha subito una diminuzione del 10 %, che coincide con un calo della produzione registrato nello stesso periodo.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(113)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

11,3  %

14,8  %

12,2  %

6,6  %

Indice

100

131

108

59

Flusso di cassa (in EUR)

87 661 559

87 198 733

67 116 931

41 474 900

Indice

100

99

77

47

Investimenti (in EUR)

34 123 041

58 784 540

61 376 912

6 839 111

Indice

100

172

180

20

Utile sul capitale investito

104  %

50  %

25  %

24  %

Indice

100

49

24

24

Fonte: questionario sul pregiudizio.

(114)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(115)

La redditività è stata positiva per tutto il periodo in esame. Durante il PIR, a seguito di un aumento dei costi di produzione, è tuttavia diminuita attestandosi al 6,6 %, ben al di sotto del profitto di riferimento dell'11,5 % stabilito nell'inchiesta iniziale. Questo calo della redditività è dovuto in parte all'aumento dei costi intervenuto tra il 2020 e il PIR e documentato al considerando 108 e coincide con il notevole aumento delle importazioni dal paese interessato occorso nello stesso periodo.

(116)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato un andamento al ribasso nel periodo in esame, scendendo al 53 %, una situazione simile a quella che si è verificata durante l'inchiesta iniziale.

(117)

L'industria dell'Unione ha continuato a effettuare investimenti nel periodo 2018-2020. Tuttavia durante il PIR essi sono diminuiti drasticamente.

(118)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame, ha registrato un andamento al ribasso, contraendosi del 76 %. Questa flessione dell'utile sul capitale investito è in linea con il calo della redditività.

(119)

La capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali ha risentito della contrazione della redditività, come si evince dal significativo calo degli investimenti durante il PIR.

4.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(120)

Durante il periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta elevata e stabile, a un livello pari o superiore al 92 %. I volumi delle vendite sul mercato dell'Unione hanno subito una lieve flessione, che ha coinciso con un analogo calo del consumo.

(121)

In termini di indicatori finanziari, la redditività dell'industria dell'Unione è stata positiva per tutto il periodo in esame e per la maggior parte di esso si è attestata su valori superiori o prossimi al profitto di riferimento dell'11,5 % stabilito nell'inchiesta iniziale. Nello specifico, l'industria dell'Unione ha realizzato profitti superiori all'11,3 %, al 14,8 % e al 12,2 % rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020. Tuttavia tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame i costi sono aumentati del 5,5 % mentre i prezzi sono rimasti stabili e per effetto di questi fattori la redditività è scesa al 6,6 %. Ciò ha coinciso anche con un aumento delle importazioni oggetto di dumping, passate da una quota di mercato dello 0,9 % nel 2020 a una quota di mercato del 2,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(122)

Dagli indicatori esaminati emerge che le misure antidumping avevano conseguito il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. In effetti, l'istituzione delle misure iniziali nel 2017 ha consentito all'industria dell'Unione di recuperare e mantenere elevate le quote di mercato nell'Unione e di realizzare profitti durante tutto il periodo in esame. Tuttavia nel periodo dell'inchiesta di riesame la redditività dell'industria dell'Unione è scesa al di sotto del profitto di riferimento a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, che ha impedito all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l'aumento del costo di produzione.

(123)

Alla luce di quanto precede, la situazione dell'industria dell'Unione verificata durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata pregiudizievole. Indipendentemente dalla questione se tale pregiudizio possa già essere considerato notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di analizzare il rischio di reiterazione del pregiudizio.

(124)

In seguito alla divulgazione delle informazioni Hansol Paper ha sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione non era pregiudizievole durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(125)

Come indicato al considerando 83, la Commissione ha stabilito un margine di undercutting del 13,7 %. La Commissione ha inoltre osservato al considerando 114 che nel periodo in esame si è registrata un drastica contrazione degli investimenti per l'industria dell'Unione, con un calo dell'80 %. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la redditività dell'industria dell'Unione è stata ben al di sotto del profitto di riferimento dell'11,5 % stabilito nell'inchiesta iniziale. Tutti questi problemi dimostrano che la situazione in cui versava l'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pregiudizievole. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(126)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha altresì valutato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea in caso di scadenza delle misure.

(127)

A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'impatto del potenziale volume delle importazioni e dei prezzi all'importazione sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(128)

Come descritto ai considerando da 57 a 59, il produttore esportatore del paese interessato è in grado di aumentare la propria allocazione della capacità produttiva a vantaggio della produzione di carta termica leggera. Infatti, la relazione sulla sostenibilità di Hansol Paper ha evidenziato la possibilità di effettuare cambi di produzione per produrre tipi di carta diversi a seconda della situazione del mercato. Inoltre, come osservato al considerando 59, la capacità produttiva della Corea è significativa, essendo circa 10 volte superiore al consumo interno del paese e quasi due volte il consumo dell'Unione.

(129)

In secondo luogo, come descritto al considerando 66, il mercato dell'Unione, che rappresenta circa il 25 % del consumo mondiale di carta termica leggera, è il più grande mercato al mondo per questo tipo di prodotto. Inoltre, come descritto al considerando 65, le autorità statunitensi hanno recentemente istituito misure antidumping sul prodotto in esame, rendendo questo importante mercato meno interessante per le esportazioni coreane. In più, in alcuni momenti del periodo in esame, queste esportazioni sono state vendute a prezzi più elevati sul mercato dell'Unione che non sul mercato statunitense. Ciò rende il mercato dell'Unione attraente sia in termini di prezzi che di accessibilità ed esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping.

(130)

In terzo luogo, come illustrato nelle tabelle 2 e 3, durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dal paese interessato sono aumentati, mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti. Tali prezzi all'importazione sono inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Di fatto, come descritto ai considerando da 83 a 85, l'analisi dell'undercutting effettuata dalla Commissione ha evidenziato un margine di undercutting senza dazi del 13,7 % durante il PIR. Questo dimostra che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori coreani sarebbero incentivati ad esportare nell'Unione a prezzi pregiudizievoli. Ciò provocherebbe una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, la quale perderebbe quindi volumi di vendita e/o sarebbe costretta a diminuire i propri livelli di prezzo, con conseguenti ripercussioni sulla redditività.

(131)

Su tale base la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(132)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(133)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(134)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(135)

L'industria dell'Unione è costituita da cinque produttori situati in tre Stati membri (Germania, Spagna e Finlandia). Tutti e cinque i produttori si sono espressi a favore del riesame in previsione della scadenza.

(136)

Come concluso al considerando 123, la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata pregiudizievole. Inoltre come concluso al considerando 130, l'industria dell'Unione risentirebbe negativamente di una soppressione delle misure, che con tutta probabilità comporterebbe un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping. La scadenza delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell'industria.

(137)

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(138)

Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori.

(139)

Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe sugli utilizzatori e/o sugli importatori un'incidenza negativa superiore all'impatto positivo delle misure.

6.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(140)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(141)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione circa il rischio di persistenza del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea.

(142)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. A tutte le parti interessate è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.

(143)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(144)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originari della Repubblica di Corea.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 è un importo fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 114 del 3.5.2017, pag. 3).

(3)  ECLI:EU:T:2020:139.

(4)  ECLI:EU:C:2022:370.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 della Commissione del 16 marzo 2023 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 54).

(6)  GU C 314 del 6.8.2021, pag. 9.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU C 180 del 3.5.2022, pag. 4).

(8)  Sezione 10.3 della domanda, pagine 26-28.

(9)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2596.

(10)  Cfr. ad esempio il punto 68 della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 marzo 2015 nella causa T-466/12, RFA International, LP contro Commissione europea.

(11)  Per i dettagli cfr. il considerando 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 1).

(12)  Domanda, punti da 99 a 101 (pagine 23-24).

(13)  Laves Chemie Consulting, Thermal Paper 2019-2024 World Market Study, allegato 6 della domanda (t22.002094).

(14)  Laves Chemie Consulting, Thermal Paper 2019-2024 World Market Study, allegato 6 della domanda, pagina 19.

(15)  Versione consultabile delle risposte al questionario in t22.003621 (Koehler), t22.003615 (Jujo) e t22.003616 (Mitshubishi).

(16)  Per un estratto, cfr. tra l'altro, la pagina 24 della domanda.

(17)  Per la relazione finanziaria di Hansol Paper relativa ai primi tre trimestri del 2022, cfr. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221111000618 (in coreano).

(18)  Il 10 maggio 2022 (t22.002756) Hansol Paper si definiva «il principale produttore esportatore di carta termica leggera in Corea».

(19)  Sito web della società: http://www.donghwaind.co.kr

(20)  Cfr. note 16 e 17.

(21)  La relazione 2022 Hansol Paper Sustainability report è consultabile all'indirizzo https://www.hansolpaper.co.kr/m/eng/management/data. A pagina 10 della relazione si legge: «Lo stabilimento Janghang Mill [...] dispone di un sistema di impianti flessibile in grado di commutare tra diverse produzioni di carta di materiale speciale, come la carta da stampa di alta qualità, la carta termica e la carta per etichette, in base alle condizioni del mercato [...] Shintanjin Mill [...] dispone di un sistema di impianti flessibile per produrre carta da stampa e carta termica [...]».

(22)  Laves Chemie Consulting, Thermal Paper 2019-2024 World Market Study, allegato 6 della domanda: la tabella «Balance of Supply and Demand in Metric Tonnes», a pag. 22, indica che nel 2019 il consumo di carta termica in Corea ammontava a 60 000 tonnellate. Nella versione consultabile delle risposte al questionario in t22.003621 (Koehler), t22.003615 (Jujo) e t22.003616 (Mitshubishi), il consumo annuo di carta termica leggera in Corea è stimato pari a 37 200 tonnellate.

(23)  Risposta di Hansol Paper al questionario (t22.003569), tabella C.2 (quantità di vendite).

(24)  Ibidem.

(25)  Domanda, allegato 6, pagina 21 («la Corea esporta il 78 % della produzione verso l'America settentrionale e centrale e l'America del Sud, nonché verso altri paesi asiatici. …»).

(26)  Risposta di Hansol Paper al questionario (t22.003569), tabelle K.3 del file «R768 Tables K-L-M (HAI) - OPEN.pdf», da cui si evince che nel periodo oggetto del riesame, il fatturato di Hansol America per il prodotto oggetto del riesame è diminuito del 13 %, mentre il volume delle vendite è aumentato del 2 %. Va osservato che, alla luce dei dati dell'U.S. Census Bureau, i prezzi della carta termica coreana sono scesi da 2 223 USD/tonnellata nel 2018 a 1 645 USD/tonnellata nel 2020 (cfr. la sezione «Import Statistics» nel sito web dell'International Trade Administration degli Stati Uniti: https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea).

(27)  Cfr. il sito web ufficiale dell'International Trade Administration degli Stati Uniti, https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea.

(28)  Domanda, allegato 6, tabelle «Consumption by Grade and Geographic Area 2020», «Consumption by Geographic Area in Metric Tonnes 2022-2024» e «Consumption by Grade and Geographic Area 2024».

(29)  Risposta di Hansol Paper al questionario (t22.003569), tabelle K.3 del file «R768 Tables K-L-M (HEB) - OPEN.pdf».

(30)  Domanda, allegato 6, pagina 21 («la Corea esporta il 78 % della produzione principalmente verso l'America settentrionale e centrale e l'America del Sud, nonché verso altri paesi asiatici. [...] Le esportazioni dell'America centrale e dell'America del Sud sono insignificanti. Le importazioni (nell'America centrale e nell'America del Sud) rappresentano il 50 % del consumo e provengono principalmente dall'Europa, dall'America del Nord, dalla Cina e dalla Corea. I paesi RdM (resto del mondo) in questo contesto comprendono l'Asia (tranne Cina, Giappone e Corea), l'Africa e l'Australasia. Le esportazioni (dei paesi RdM) sono insignificanti, ma i paesi RdM importano l'80 % del consumo principalmente dalla Corea, dalla Cina e dall'Europa [...]»).

(31)  Alla luce dei dati dell'U.S. Census Bureau, nel 2020 le importazioni di carta termica dalla Corea sono state pari a 54 337 tonnellate (cfr. la sezione «Import Statistics» nel sito web dell'amministrazione per il commercio internazionale degli Stati Uniti: https://www.trade.gov/faq/final-determinations-antidumping-duty-investigations-thermal-paper-germany-japan-south-korea).

(32)  Fonte: risposta al questionario fornita dal richiedente e risposte individuali verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(33)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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