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Document 32019D1862

Decisione (UE) 2019/1862 della Commissione del 6 novembre 2019 che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell’ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell’Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

C/2019/7894

GU L 286 del 7.11.2019, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1862/oj

7.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/17


DECISIONE (UE) 2019/1862 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di alcuni loro diritti nell’ambito del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel regime dell’Unione mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto degli impegni internazionali assunti dall’Unione per garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche marine (1), il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2) ha istituito un regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»). Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il regime mirante a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN è un elemento importante della politica comune della pesca dell’Unione (4) e, in quanto tale, rappresenta un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell’Unione e degli Stati membri dell’UE.

(2)

Ai sensi degli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione effettua analisi volte ad identificare i pescherecci dediti alla pesca INN e, ai sensi degli articoli da 31 a 33 del medesimo regolamento, mette in atto le procedure necessarie per individuare i paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49 e 50 del regolamento (CE) n. 1010/2009, la Commissione e gli Stati membri comunicano e si scambiano informazioni per facilitare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 da parte degli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009, essi possono scambiare informazioni riguardanti la pesca INN con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Le analisi e le procedure della Commissione, nonché lo scambio di informazioni con gli Stati membri e con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, possono incentrarsi sui pescherecci, compresi gli armatori e, se del caso, gli operatori (persone giuridiche o fisiche), nonché sui paesi terzi.

(3)

Durante le analisi e le procedure e ai fini dell’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1010/2009 in relazione ad una presunta pesca INN, è inevitabile trattare dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È necessario che la Commissione tratti tali dati per poter svolgere i compiti ad essa incombenti in quanto autorità pubblica a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009. Le analisi e le procedure svolte per quanto concerne la pesca INN costituiscono funzioni di controllo, ispezione o regolamentazione connesse all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(4)

Per poter effettuare le proprie analisi e mettere in atto le procedure necessarie, fornire assistenza e informazioni agli Stati membri e scambiare informazioni con i paesi terzi o le organizzazioni in materia di pesca INN, la Commissione elabora informazioni acquisite o ricevute da persone giuridiche, persone fisiche, autorità degli Stati membri (ad esempio, le autorità nazionali competenti notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 8, dell’articolo 21, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008), autorità dei paesi terzi, in particolare degli Stati di bandiera, e organismi e organizzazioni internazionali, in particolare organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca. È inoltre possibile che la Commissione, nel corso di tali analisi e procedure, si trovi a trattare informazioni debitamente documentate, acquisite o ricevute da fonti accessibili al pubblico, da fonti anonime (ad esempio, informatori) o da fonti identificate (cittadini, organizzazioni non governative, imprese del settore della pesca ecc.), la cui identità deve essere protetta.

(5)

La Commissione trasmette le informazioni e le sue analisi alle autorità competenti degli Stati membri e ad altre autorità e organismi nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale con le autorità e le organizzazioni degli Stati membri o dei paesi terzi, in particolare le organizzazioni o gli accordi regionali di gestione della pesca, come previsto dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009, o laddove necessario e opportuno ai fini delle analisi e delle procedure. Essa chiede agli Stati di bandiera o agli Stati membri di bandiera di attivarsi e di trasmettere informazioni su presunte attività di pesca INN agli armatori e, se del caso, agli operatori di una data nave, per salvaguardare i loro diritti di difesa e garantire un’applicazione efficiente ed efficace delle norme dell’UE miranti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(6)

Le attività di trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 svolte nel corso di analisi e procedure relative alla pesca INN hanno luogo prima che la Commissione abbia identificato formalmente la nave che sta presumibilmente praticando attività di pesca INN, abbia dato inizio all’iter di iscrizione di tale nave nell’elenco UE delle navi INN e abbia individuato formalmente i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Tali attività proseguono per l’intera durata delle analisi, delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi e continuano anche dopo che le analisi e le procedure si sono concluse (ad esempio, per valutare la necessità di avviarne di nuove così da tener conto di ulteriori informazioni che la Commissione sta ricevendo). Per quanto riguarda i dati personali scambiati con gli Stati membri, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, le attività di trattamento dei dati personali si svolgono dal momento in cui la Commissione riceve i dati, fino a tutta la fase di analisi da parte degli Stati membri, dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali e si protraggono anche oltre. I dati sono conservati per tutto il tempo necessario a completare le analisi e le procedure negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. In casi eccezionali possono essere conservati per più tempo, se ciò è necessario a garantire l’adempimento degli obblighi dell’Unione.

(7)

Tra le categorie dei dati personali trattati dalla Commissione figurano i dati identificativi e di contatto, quelli riguardanti l’attività professionale e relativi o ricollegabili all’oggetto delle analisi o delle procedure, in particolare i dati relativi ai pescherecci, alla loro posizione geografica e alle loro attività di pesca, i dati relativi agli armatori, ai comandanti e agli equipaggi, i dati relativi alle persone addette alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e quelli riguardanti gli informatori.

(8)

I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico o in un luogo sicuro al fine di impedire l’accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di sapere. Sono conservati presso i servizi della Commissione competenti per gli affari marittimi e la pesca che sono incaricati delle analisi e delle procedure, dell’assistenza e della trasmissione delle informazioni agli Stati membri, ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, per tutto il tempo necessario a svolgere le analisi e le procedure e affinché gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possano effettuare essi stessi le analisi necessarie a trattare i casi di presunta pesca INN e verificare il seguito dato, nonché per tutto il periodo di conservazione amministrativa previsto dopo la chiusura definitiva del fascicolo (6).

(9)

Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e come attuati dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso, per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN la Commissione ha obblighi specifici che le derivano dal regolamento (CE) n. 1005/2008, il quale le impone di svolgere analisi e procedure, ma sempre nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto d’ufficio (7), nonché dei diritti di difesa delle persone fisiche o giuridiche soggette a tali analisi e procedure (8).

(10)

In alcune circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 con l’esigenza di svolgere analisi e procedure in materia di pesca INN, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. In tal senso, l’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 dello stesso.

(11)

La politica comune della pesca dell’Unione prevede che la Commissione applichi in modo efficace ed efficiente le norme dell’Unione volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati in conformità all’articolo 25 di detto regolamento.

(12)

È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell’esercizio dei suoi poteri e dei suoi obblighi a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del regolamento (CE) n. 1010/2009. È opportuno che esse si applichino alle operazioni di trattamento dei dati effettuate per l’intera durata delle analisi e delle procedure previste per la pesca INN, dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che potrebbero servire ad identificare i pescherecci che praticano la pesca INN o i paesi terzi non cooperanti, fino a tutta la fase di svolgimento delle analisi e delle procedure e dei dialoghi con le autorità dei paesi terzi, nonché nelle fasi successive, vale a dire quando le navi o i paesi terzi sono stati formalmente identificati ai sensi degli articoli 27 o 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, se ciò è necessario per verificare il seguito dato o per garantire l’adempimento degli obblighi dell’Unione.

(13)

È opportuno che tali norme interne cessino di applicarsi alle operazioni di trattamento dei dati personali che sono state comunicate agli interessati conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o all’articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel quadro dell’assistenza fornita agli Stati membri e dello scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni, è opportuno che tali norme si applichino dal momento in cui la Commissione riceve i dati personali che essa trasmette in un secondo tempo agli Stati membri, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, fino all’intera durata delle analisi e dei procedimenti avviati dagli Stati membri, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali per trattare i casi di presunta pesca INN, nonché successivamente, se ciò è necessario per verificare il seguito dato e per garantire l’adempimento degli obblighi dell’Unione.

(14)

Per conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, è opportuno che, in modo trasparente e coerente, la Commissione informi tutti gli interessati riguardo allo svolgimento di attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti, mediante la pubblicazione di informative sulla protezione dei dati sul suo sito Internet. Se del caso, sarebbe opportuno che essa predisponesse garanzie supplementari per far sì che gli interessati fossero informati singolarmente secondo modalità adeguate.

(15)

Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell’articolo 25 del medesimo regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e l’esercizio degli altri loro diritti, al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008. A tale riguardo, la Commissione può dover limitare l’esercizio di tali diritti e obblighi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725 qualora sia messa a rischio la finalità delle sue funzioni di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connesse all’efficace attuazione della politica comune della pesca dell’Unione.

(16)

Nell’intento di tutelare l’efficacia della cooperazione, la Commissione può inoltre dover limitare l’esercizio dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei dati effettuate da altri organi, organismi e istituzioni dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri. La Commissione può far ricorso a tale possibilità nel caso in cui la finalità perseguita da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione o da un’autorità di uno Stato membro mediante l’introduzione di simile limitazione sia messa a rischio dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della Commissione stessa per i medesimi dati personali. A tal fine è opportuno che la Commissione consulti tali organi, organismi e istituzioni e tali autorità sui motivi alla base dell’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di queste ultime.

(17)

La Commissione può inoltre dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali paesi od organizzazioni e tutelare in questo modo un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell’Unione, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in determinate circostanze, l’interesse dei diritti fondamentali dell’interessato può prevalere sull’interesse della cooperazione internazionale.

(18)

La Commissione può dover limitare anche la comunicazione di informazioni agli interessati e l’esercizio di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti da fonti anonime o identificate (ad esempio, gli informatori) i cui diritti e libertà devono essere tutelati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(19)

La Commissione ha pertanto ravvisato nei motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 i motivi che giustificano la necessità di applicare un’eventuale limitazione alle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’ambito delle analisi e delle procedure da essa svolte nel settore della pesca INN.

(20)

È opportuno che eventuali limitazioni applicate sulla base della presente decisione siano necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi che ne deriverebbero per i diritti e le libertà degli interessati.

(21)

È opportuno che la Commissione gestisca in modo trasparente tutte le limitazioni applicate e le annoti singolarmente nel sistema di registrazione corrispondente.

(22)

Responsabile del trattamento è la Commissione, che agisce tramite il servizio competente per gli affari marittimi e la pesca, responsabile delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN e delle attività di assistenza agli Stati membri e di informazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali sui casi di presunta pesca INN.

(23)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i responsabili del trattamento possono rinviare od omettere la comunicazione all’interessato di informazioni riguardanti i motivi dell’introduzione di una limitazione qualora tale comunicazione rischi di compromettere in qualche maniera la finalità della limitazione stessa. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni di cui agli articoli 16 e 35 di tale regolamento.

(24)

È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente le limitazioni imposte, per far sì che la limitazione del diritto dell’interessato ad essere informato conformemente agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 permanga solo per il tempo necessario allo svolgimento delle analisi e delle procedure previste in caso di pesca INN da parte della Commissione stessa.

(25)

Qualora altri diritti degli interessati siano oggetto di limitazione, è opportuno che il titolare del trattamento valuti caso per caso se la comunicazione della limitazione rischi di comprometterne la finalità.

(26)

È opportuno che il responsabile della protezione dei dati della Commissione effettui un esame indipendente dell’applicazione delle limitazioni al fine di garantire l’osservanza della presente decisione.

(27)

La presente decisione è adottata ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, onde consentire immediatamente alla Commissione di limitare l’esercizio di determinati diritti e obblighi ai sensi del suddetto articolo 25 allo scopo di non compromettere lo svolgimento delle analisi e delle procedure necessarie per trattare i casi di pesca INN.

(28)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 17 luglio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione è tenuta a rispettare nell’informare gli interessati del trattamento dei dati che li riguardano conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 nell’ambito del sistema dell’Unione volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, «pesca INN»).

2.   Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento, nell’ambito del suddetto sistema.

3.   La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione ai fini o in relazione alle attività svolte per adempiere al proprio compito di svolgere analisi e procedure e fornire assistenza reciproca in caso di presunta pesca INN a norma dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

La presente decisione non si applica al trattamento, da parte della Commissione, dei dati personali che siano stati comunicati all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera d), o dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 27, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

La presente decisione si applica alle seguenti categorie di dati personali:

a)

dati identificativi e di contatto;

b)

dati riguardanti l’attività professionale;

c)

attività della nave o relative alla nave, posizione geografica e movimenti della nave, attività di pesca o inerente alla pesca;

d)

dati relativi all’armatore e all’operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all’equipaggio della nave;

e)

dati relativi alle persone addette alla movimentazione, al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca lungo tutta la catena di approvvigionamento;

f)

dati riguardanti gli informatori;

g)

tutti gli altri dati relativi all’oggetto delle analisi e delle procedure pertinenti.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applica una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2.   Qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione pregiudichi la finalità delle analisi e delle procedure da essa svolte relativamente alla pesca INN, ad esempio rivelando gli strumenti e i metodi utilizzati, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l’applicazione:

a)

degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e

b)

del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 dello stesso.

3.   La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti da altri organi, organismi e istituzioni dell’Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, da organizzazioni internazionali o da fonti anonime o identificate nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell’Unione sulla base degli atti giuridici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX del medesimo, al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (10);

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un’autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti dello Stato membro in questione sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o in virtù delle misure nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali in materia di pesca INN.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando le risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle lettere citate.

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso in cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgano sull’interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate:

a)

l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscano norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni di determinati diritti ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725;

b)

le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 7 della presente decisione.

5.   Eventuali limitazioni all’esercizio di diritti e obblighi ai sensi del paragrafo 2 sono necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte ai fini delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, essa provvede ad informare singolarmente gli interessati secondo modalità adeguate.

2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure riguardanti la pesca INN, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6.

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l’interessato:

a)

della limitazione applicata e dei suoi principali motivi; e

b)

della possibilità di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa.

3.   La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6 della presente decisione.

4.   In caso di limitazione totale o parziale del diritto di accesso, l’interessato ha la facoltà di esercitare il suo diritto di accesso conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora ritenga che i suoi diritti siano stati illegittimamente negati o limitati.

Articolo 5

Comunicazione all’interessato di una violazione dei dati personali

Allorché limita la comunicazione all’interessato di una violazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

1.   La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la valutazione della necessità e proporzionalità di tale limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nell’annotazione la Commissione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato rischia di compromettere la finalità delle sue analisi e procedure in materia di pesca INN o delle limitazioni applicate ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 o 3, della presente decisione o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.

3.   L’annotazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un apposito registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui all’articolo 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all’interessato i motivi principali di tale limitazione. Contestualmente, essa informa l’interessato della possibilità di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 un anno dopo la loro adozione e al termine delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte relativamente alla pesca INN. Valuta in un secondo tempo se sia necessario mantenere tali limitazioni.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione

1.   Il responsabile della protezione dei dati della Commissione viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Gli è concesso, su richiesta, l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere che la limitazione sia nuovamente presa in esame. L’esito del riesame richiesto gli viene comunicato.

3.   La Commissione documenta l’intervento del responsabile della protezione dei dati in ciascun caso in cui l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione viene limitato.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici»), del 4 agosto 1995, e ha aderito all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite («accordo di conformità FAO»), del 24 novembre 1993. È inoltre parte dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, approvato nel corso della 36a sessione della conferenza FAO (Roma, 18-23 novembre 2009), ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 1, dello Statuto FAO, mediante la risoluzione n. 12/2009 del 22 novembre 2009.

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

(4)  Cfr., in particolare, gli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall’elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui versione più recente è il SEC(2010)900) sotto forma di elenco in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

(7)  Cfr., in particolare, l’articolo 339 del TFUE.

(8)  L’attuazione dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 e il rispetto degli obblighi dei titolari del trattamento a norma del medesimo regolamento non incidono sul trattamento, da parte della Commissione, dei diritti di difesa delle persone oggetto dei procedimenti. Poiché gli elementi di prova ottenuti nel corso delle analisi e delle procedure sono ricevuti o raccolti in base alle norme procedurali applicabili in materia, la loro integrità e autenticità non possono essere compromesse da un’eventuale modifica dei documenti.

(9)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(10)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


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