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Document 32014R1022

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014 , recante duecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 283 del 27.9.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1022/oj

27.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

recante duecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 settembre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Una persona dovrebbe inoltre essere depennata dall'elenco, in quanto dovrebbe figurare nell'elenco del regolamento (UE) n. 753/2011 de Consiglio (2), e una voce già esistente dovrebbe essere ulteriormente modificata con l'inserimento di informazioni identificative supplementari conformemente alla decisione del CSNU del 15 agosto 2014.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  Regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio del 1o agosto 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

la voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Qari Rahmat (alias Kari Rahmat). Data di nascita: (a) 1981 (b) 1982. Luogo di nascita: Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Indirizzo: (a) villaggio di Kamkai, distretto di Achin, provincia di Nangarhar, Afghanistan, (b) provincia di Nangarhar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.8.2014.»

(2)

La voce «Mokhtar Belmokhtar (alias(a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di Katibat el Moulathamoune che opera nella quarta regione dell'AQIM (Sahel/Sahara). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Other information: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun e AI Mourabitoun. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b):11.11.2003.»

(3)

La voce «Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17 novembre 1960. Luogo di nascita: (a) Kuwait, (b) Qatar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Data di nascita: 17 novembre 1960. Luogo di nascita: (a) Kuwait, (b) Qatar. Nazionalità: kuwaitiana. N. passaporto: (a) 001714467 (passaporto kuwaitiano), (b) 101505554 (passaporto kuwaitiano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.»


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