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Document 32014R1013
Council Implementing Regulation (EU) No 1013/2014 of 26 September 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 283 del 27.9.2014, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1013/2014 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Con sentenza del 16 luglio 2014 nella causa T-572/11, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente Samir Hassan nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
È inoltre opportuno aggiornare le informazioni relative a due entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
1. |
La seguente persona è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
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2. |
Le voci relative alle entità elencate in appresso di cui alla sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono sostituite dalle seguenti voci.
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