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Document 32014D0291

2014/291/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2014 , relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificato con il numero C(2014) 3103]

GU L 148 del 20.5.2014, p. 88–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/291/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/88


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2014

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificato con il numero C(2014) 3103]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2014/291/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

L'8 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE (2) che consente l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo fino a un limite annuale di 250 kg di azoto per ettaro, a determinate condizioni, in aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3)

Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/65/UE (3), che modifica la decisione 2005/880/CE ed estende la deroga fino al 31 dicembre 2013.

(4)

La deroga in tal modo concessa riguardava 21 752 aziende nel 2012, pari al 46 % della superficie agricola totale netta.

(5)

Il 22 gennaio 2014 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6)

Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi attuano un programma di azione su tutto il territorio nazionale.

(7)

La normativa dei Paesi Bassi recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosfato.

(8)

I dati trasmessi dai Paesi Bassi per il periodo 2008 — 2011 mostrano un aumento del 7 % del patrimonio suino e dell'8 % del patrimonio avicolo rispetto al periodo 2004 — 2007. Il numero di bovini, ovini e caprini è rimasto stabile. Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno fissato limiti per il numero di suini e di capi di pollame e si sono impegnate a garantire che la produzione di effluente, sia in termini di azoto che di fosfato, non superi il livello del 2002. Inoltre, da gennaio 2015 le autorità competenti dei Paesi Bassi sono tenute a garantire il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Tali misure sono necessarie ad assicurare che l'applicazione della deroga in oggetto non comporti un'ulteriore intensificazione.

(9)

L'uso di azoto da effluenti di animali allevati a pascolo nel periodo 2008 — 2011 è stato pari a 344 000 tonnellate, in leggero calo rispetto al periodo 2004 — 2007. L'uso di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 18 % circa nel periodo 2008 — 2011 rispetto al periodo 2004 — 2007. L'eccesso di fosforo nel periodo 2008 — 2011 è stato di 16 000 tonnellate, con un calo del 51 % rispetto al periodo 2004 — 2007.

(10)

Il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno.

(11)

Le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel contesto della deroga concessa dalla decisione 2010/65/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua. Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008 — 2011, emerge che nei Paesi Bassi, relativamente alle acque sotterranee, circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 79 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2004 — 2007). Per le acque superficiali, il 98 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 92 % di tali stazioni presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. La maggior parte dei punti di monitoraggio per le acque superficiali mostra una tendenza alla stabilità o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati. L'eccedenza annuale di azoto e fosforo nel suolo si è ridotta, principalmente grazie alla riduzione degli apporti di effluenti e fertilizzanti minerali, dovuta al fatto che i programmi di azione dei Paesi Bassi impongono l'applicazione di quantitativi sempre più bassi di azoto e fosforo. Per il periodo di riferimento 2008 — 2011, tutte le acque dolci e di transizione sono state classificate come eutrofiche o ipertrofiche.

(12)

La Commissione ritiene che le condizioni per la concessione della deroga debbano essere modificate in base all'esame della domanda presentata dai Paesi Bassi il 22 gennaio 2014 e in considerazione del programma di azione, delle informazioni sulla qualità dell'acqua e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con decisione 2010/65/UE e con le deroghe in vigore in altri Stati membri. Di conseguenza, la Commissione ritiene che un quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro possa essere consentito nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma d'azione, mentre un quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro possa essere consentito solo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni. La Commissione ritiene che ciò non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune condizioni rigorose.

(13)

Tali condizioni comprendono la predisposizione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle leguminose, il divieto di applicare fosfato proveniente da fertilizzanti chimici e l'intensificazione dei controlli. Dette condizioni hanno lo scopo di garantire una fertilizzazione basata sul fabbisogno delle colture e di contenere e prevenire le infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque.

(14)

Dalle informazioni presentate dai Paesi Bassi risulta che il quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo, corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma di azione e a 250 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, è giustificato in base a criteri oggettivi quali il grado elevato di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività dei prati ad alto assorbimento di azoto.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE.

(16)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione della deroga di cui alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure per il rispetto degli obblighi che ne derivano.

(17)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (5), stabilisce norme generali per l'istituzione di tale infrastruttura ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della deroga in oggetto dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e rafforzare la coerenza dei dati, i Paesi Bassi, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente deroga dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 22 gennaio 2014 per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«azienda dedita a praticoltura», un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo;

2.

«animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali;

3.

«superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile;

4.

«prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende dedite a praticoltura alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende dedite a praticoltura, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma di azione e a 250 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2.   L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel programma di azione.

3.   L'uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito nelle aziende che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione.

4.   Per ogni superficie aziendale viene redatto un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno civile presso l'azienda entro giugno per il primo anno ed entro febbraio per gli anni successivi.

5.   Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

numero dei capi di bestiame e descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

c)

piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli campi;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantitativo e tipo dell'effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sulla superficie aziendale;

f)

quantitativo dell'effluente importato utilizzato sulla superficie aziendale;

g)

calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;

h)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (parcella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno);

i)

applicazione di azoto mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo;

j)

calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

6.   Per ogni superficie aziendale è tenuto un registro delle applicazioni di fertilizzanti. Tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.

7.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;

e)

il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.

8.   L'agricoltore accetta di sottoporre a controlli sull'applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri ogni azienda dedita a praticoltura che beneficia di una deroga individuale.

9.   L'azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno.

L'analisi dell'azoto rispetto all'azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l'apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell'azienda, successivamente all'aratura della superficie prativa.

Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un'analisi ogni cinque ettari di superficie.

10.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.

Articolo 6

Copertura del suolo

1.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione coltivano a prato almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nelle proprie aziende.

2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione provvedono inoltre affinché:

a)

su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco sia avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale, allo scopo di ridurre il potenziale di lisciviazione;

b)

le colture intercalari non siano arate anteriormente al 1o febbraio, in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali;

c)

i prati, su terreni sabbiosi o di tipo «loess», siano arati solo in primavera;

d)

in tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura dei prati segua una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione sia basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche; e

e)

se la rotazione delle colture comprende le leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti sia ridotta in conseguenza.

3.   In deroga alla lettera c), l'aratura dei prati è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 7

Provvedimenti relativi alla produzione di effluente

Le autorità nazionali dei Paesi Bassi provvedono affinché la produzione nazionale di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. Ciò comporta il mantenimento dei diritti di produzione per suini e pollame per la durata della deroga concessa dalla presente decisione.

Inoltre, le autorità competenti dei Paesi Bassi assicurano che da gennaio 2015 venga trattata una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende dedite a praticoltura, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga individuale in ciascun comune e le aggiornano con frequenza annuale.

2.   È istituita una rete di monitoraggio, che comprende aziende selezionate come siti di monitoraggio, per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità.

3.   In detta rete di monitoraggio, che comprende circa 300 aziende che beneficiano di una deroga, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratica di fertilizzazione e di rotazione colturale. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

5.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

6.   Il monitoraggio delle acque è rafforzato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.

Articolo 9

Controlli

1.   Le autorità nazionali competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite massimo annuale per ettaro di 230 o 250 kg di azoto da effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa e il rispetto delle norme relative all'applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull'utilizzo del terreno. Qualora dal controllo effettuato dalle autorità nazionali risulti l'inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, il richiedente ne è informato. In tal caso, la domanda si considera respinta.

2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Almeno il 5 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto a ispezioni amministrative relative all'utilizzo del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

Almeno il 7 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale a norma della presente decisione è sottoposto a ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno, entro marzo, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno;

b)

evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga;

c)

evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;

e)

mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, secondo quando stabilito all'articolo 8, paragrafo 1;

f)

risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque;

g)

informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all'articolo 8, paragrafo 6;

h)

risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole e risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

i)

valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 9.

2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 12

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89.

(3)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 108, del 25.4.2007, pag. 1.

(6)  GU L 347, del 20.12.2013, pag. 549.


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