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Document 32014R0531

Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

GU L 148 del 20.5.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0788

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/531/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/52


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 531/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Tale numero minimo è indicato nell'allegato I del regolamento.

(2)

Il 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/312/UE che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (2). Tale decisione, che è entrata in vigore il 30 giugno 2013, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014—2019. La legislatura 2014—2019 inizia il 1o luglio 2014.

(3)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.


ALLEGATO

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Belgio

15 750

Bulgaria

12 750

Repubblica ceca

15 750

Danimarca

9 750

Germania

72 000

Estonia

4 500

Irlanda

8 250

Grecia

15 750

Spagna

40 500

Francia

55 500

Croazia

8 250

Italia

54 750

Cipro

4 500

Lettonia

6 000

Lituania

8 250

Lussemburgo

4 500

Ungheria

15 750

Malta

4 500

Paesi Bassi

19 500

Austria

13 500

Polonia

38 250

Portogallo

15 750

Romania

24 000

Slovenia

6 000

Slovacchia

9 750

Finlandia

9 750

Svezia

15 000

Regno Unito

54 750


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