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Document 32014R0525

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 148 del 20.5.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 525/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 341, paragrafo 3, terzo comma;

considerando quanto segue:

(1)

Il rischio generico di mercato è definito all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 come il rischio di una variazione di prezzo dello strumento finanziario dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, ad un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

(2)

Ai fini del calcolo del rischio generico di mercato di cui all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013 è opportuno considerare che strumenti di capitale diversi fanno parte dello stesso mercato quando sono soggetti allo stesso rischio generico di mercato, ovvero quando tutti i movimenti di prezzo dello strumento derivano dalle condizioni economiche locali. A tali fini si deve pertanto intendere per mercato un'economia integrata che coincide normalmente con la giurisdizione nazionale.

(3)

Fermo restando quanto precede, l'introduzione della moneta unica ha eliminato fattori significativi di segmentazione dei mercati degli strumenti di capitale della zona euro, sopprimendo ad esempio il rischio di cambio tra gli Stati membri partecipanti e rendendo possibile la pubblicazione dei risultati societari nella stessa moneta. L'adozione dell'euro presuppone inoltre un'ampia convergenza economica e giuridica tra gli Stati membri partecipanti e poggia su un mercato integrato soggetto a regole comuni. Quest'ultimo è comune a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma la moneta unica ha prodotto un'integrazione economica più stretta e profonda tra gli Stati membri partecipanti che giustifica un trattamento distinto ai fini del presente regolamento. Di conseguenza il termine «mercato» dovrebbe indicare, per i paesi appartenenti alla zona euro, tutti i mercati degli strumenti di capitale situati nella zona euro, mentre per i paesi non appartenenti alla zona euro dovrebbe indicare solo il mercato nazionale degli strumenti di capitale.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione di «mercato» ai fini del calcolo della posizione netta generale in strumenti di capitale di cui all'articolo 341, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Con il termine «mercato» si intende:

a)

per la zona euro, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse situate in Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta;

b)

per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro e i paesi terzi, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse ubicate all'interno di una giurisdizione nazionale.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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