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Document 32014R0524

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 148 del 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 524/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine lo scambio di informazioni dovrebbe essere bidirezionale nei limiti delle rispettive competenze di vigilanza delle autorità. È pertanto necessario che le norme specifichino le informazioni concernenti gli enti e, ove opportuno, il funzionamento delle loro succursali che le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché le informazioni concernenti la succursale che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

(2)

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante va visto nel contesto più ampio della vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri; ove opportuno, le informazioni potrebbero essere fornite a livello consolidato. In particolare, se l'impresa madre capogruppo dell'ente è nello Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale, e l'autorità competente interessata è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell'ente operante attraverso succursale. Tuttavia, in tal caso l'autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato.

(3)

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine non è limitato alle tipologie di informazioni specificate all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE e pertanto alle tipologie di informazioni di cui al presente regolamento. In particolare, gli articoli 35, 36, 39, 43 e 52 della direttiva 2013/36/UE prevedono disposizioni separate per lo scambio di informazioni concernenti la verifica in loco delle succursali, le notifiche dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, e le misure, comprese quelle di natura cautelare, adottate dalle autorità competenti in relazione alle succursali e alle loro imprese madri. Il presente regolamento non dovrebbe quindi specificare requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.

(4)

È necessario adottare disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine al fine di armonizzare le pratiche di regolamentazione e di vigilanza in tutta l'Unione. Queste informazioni dovrebbero coprire tutti gli elementi specificati all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE, ossia la gestione e la proprietà, comprese le linee di business di cui all'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, la solvibilità, la garanzia dei depositi, le grandi esposizioni, il rischio sistemico, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno. Per facilitare il controllo degli enti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate in merito alle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell'Unione, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte agli enti. Inoltre, le informazioni sulla leva finanziaria e sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente gli enti.

(5)

Quando una tensione di liquidità colpisce, o si presume colpirà, l'ente, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti hanno bisogno di avere un quadro chiaro della situazione per poter adottare misure cautelative nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/36/UE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme chiare per definire le tipologie di informazioni oggetto di scambio tra autorità in caso di tensioni di liquidità. È inoltre necessario precisare le informazioni da scambiare in situazioni di emergenza, quali quelle definite all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in modo che le autorità si preparino con sufficiente anticipo.

(6)

Date le differenze di dimensioni, di complessità e di importanza delle succursali operanti negli Stati membri ospitanti, è importante applicare il principio di proporzionalità nello scambio di informazioni. A tal fine, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono responsabili di succursali indicate come significative ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbe essere scambiata una gamma più ampia di informazioni.

(7)

Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro termini ragionevoli, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull'ente, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in casi specifici le informazioni pertinenti su una particolare succursale dovrebbero essere trasmesse esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni che mettono in luce situazioni di violazione, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l'ente rispetta la normativa nazionale e dell'Unione.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare anche lo scambio di informazioni riguardanti l'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante mediante prestazione di servizi transfrontalieri. Data la natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si trovano a dover far fronte ad una carenza di informazioni riguardanti le operazioni effettuate nella loro giurisdizione, e pertanto è essenziale precisare dettagliatamente le informazioni da scambiare ai fini della salvaguardia della stabilità finanziaria e del controllo delle condizioni di autorizzazione, in particolare per controllare che l'ente presti i propri servizi conformemente alle notifiche effettuate. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si forniscono reciprocamente ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Esso fissa le norme in materia di informazioni da scambiare concernenti gli enti che operano, attraverso succursale o esercitando la libera prestazione di servizi, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.

Articolo 2

Informazioni su base consolidata

Se l'impresa madre capogruppo dell'ente è stabilita nello stesso Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, detta autorità competente fornisce le informazioni concernenti l'ente a livello consolidato e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a tale livello.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI ENTI OPERANTI ATTRAVERSO SUCCURSALE

Articolo 3

Informazioni concernenti la gestione e la proprietà

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell'ente, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE le seguenti informazioni relative all'ente:

a)

la struttura dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza, compresa l'attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale;

b)

l'elenco degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate, sulla base delle informazioni fornite dall'ente creditizio conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 4

Informazioni concernenti la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

a)

eventuali carenze sostanziali della gestione del rischio di liquidità dell'ente di cui le autorità competenti sono a conoscenza e che possono avere conseguenze per le succursali, eventuali misure di vigilanza adottate al riguardo e in che misura l'ente vi si è conformato;

b)

la valutazione complessiva effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'ente, in particolare in relazione alla succursale;

c)

i coefficienti dell'ente indicanti la sua posizione in termini di liquidità e di finanziamento stabile a livello nazionale o a livello dell'Unione nella valuta nazionale dello Stato membro d'origine dell'ente e in tutte le altre valute pertinenti per l'ente;

d)

le componenti della riserva di liquidità dell'ente;

e)

il grado di gravame sulle attività dell'ente;

f)

il rapporto tra prestiti e depositi dell'ente;

g)

eventuali coefficienti di liquidità nazionali che si applicano all'ente nel quadro di misure di politica macroprudenziale delle autorità competenti o dell'autorità designata, sia come requisiti vincolanti, orientamenti, raccomandazioni e avvertenze, sia in altro modo, ivi compresa la definizione di detti coefficienti;

h)

eventuali requisiti specifici in materia di liquidità applicati ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;

i)

eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e da succursali dell'ente.

2.   Se le autorità competenti hanno derogato in tutto o in parte all'applicazione all'ente della parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello subconsolidato o, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, a livello consolidato.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa le seguenti informazioni:

a)

la politica in materia di liquidità e di finanziamento dell'ente, ivi compresi la descrizione delle modalità di finanziamento delle sue succursali, eventuali dispositivi di sostegno infragruppo e le procedure di gestione accentrata della tesoreria;

b)

i piani di emergenza dell'ente relativi alla liquidità e al finanziamento, ivi comprese informazioni sugli scenari di tensione ipotizzati.

Articolo 5

Informazioni concernenti la solvibilità

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente rispetta i seguenti requisiti:

a)

i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;

b)

eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti conformemente all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

c)

i requisiti di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa dell'ente soggetto ai requisiti di fondi propri le seguenti informazioni:

a)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il coefficiente di capitale di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il coefficiente di capitale totale dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

i requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;

f)

il livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE;

g)

il livello della riserva di capitale anticiclica specifica che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE;

h)

il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE;

i)

il livello della riserva per i C-SII o per gli O-SII che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 131, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE;

j)

il livello di eventuali ulteriori requisiti in materia di fondi propri imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e di altri requisiti imposti in materia di solvibilità dell'ente a norma dello stesso articolo.

3.   In caso di deroga all'applicazione delle disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi degli articoli 7, 10 e 15 dello stesso regolamento, o in caso di deroga ai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE, o qualora l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione ad applicare il trattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 a livello subconsolidato o, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, a livello consolidato.

Articolo 6

Informazioni concernenti i sistemi di garanzia dei depositi

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome del sistema di garanzia dei depositi a cui l'ente appartiene conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni concernenti il sistema di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 1:

a)

la copertura massima offerta dal sistema di garanzia dei depositi per ogni depositante ammissibile;

b)

l'ambito di applicazione della copertura e i tipi di depositi coperti;

c)

eventuali esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e le categorie di depositanti;

d)

le modalità di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post, e il volume del sistema;

e)

le coordinate dell'amministratore del sistema.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite alle autorità competenti dello Stato membro ospitante solo una volta in riferimento a ogni sistema di garanzia dei depositi interessato. In caso di modifica delle informazioni fornite, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono informazioni aggiornate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Informazioni concernenti la limitazione delle grandi esposizioni

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di limiti alle grandi esposizioni e i requisiti stabiliti dalla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

Articolo 8

Informazioni concernenti il rischio sistemico posto dall'ente

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente è stato designato come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Se l'ente è stato designato come G-SII, tra le informazioni da fornire rientra anche la sottocategoria in cui è classificato.

Articolo 9

Informazioni concernenti le procedure amministrative e contabili

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 10

Informazioni concernenti i meccanismi di controllo interno

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti in materia di meccanismi di controllo interno, ivi compresi i dispositivi di gestione e controllo dei rischi e di audit interno, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 11

Informazioni concernenti la leva finanziaria

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti in materia di coefficienti di leva finanziaria ai sensi della parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 499 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni comunicate dall'ente ai sensi dell'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti il suo coefficiente di leva finanziaria e la sua gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

Articolo 12

Informazioni concernenti in generale la non osservanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, diversi dai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 del presente regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 13

Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alle seguenti sanzioni o misure eventualmente imposte o applicate all'ente e che incidono sulle attività della succursale:

a)

ammende amministrative o altre misure amministrative applicate a norma degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE;

b)

le misure di vigilanza imposte ai sensi dell'articolo 104 o 105 della direttiva 2013/36/UE;

c)

le sanzioni penali imposte per violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono tenute a fornire le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 14

Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:

a)

le coordinate delle persone responsabili della gestione delle situazioni di emergenza in seno alle autorità competenti da contattare nelle situazioni di emergenza;

b)

le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.

Articolo 15

Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante

Fatte salve le disposizioni in materia di scambio di informazioni a seguito di ispezioni delle succursali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei casi in cui le autorità competenti hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto;

b)

la descrizione dell'eventuale mancata osservanza delle condizioni alle quali sono esercitate, per ragioni di interesse generale, le attività della succursale nello Stato membro ospitante;

c)

l'indicazione del rischio sistemico posto dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, ivi compresa l'eventuale valutazione dell'incidenza probabile della sospensione o della chiusura delle attività della succursale in relazione ai seguenti aspetti:

i)

la liquidità sistemica;

ii)

i sistemi di pagamento;

iii)

i sistemi di compensazione e regolamento;

d)

la quota di mercato della succursale, se supera il 2 % del mercato complessivo dello Stato membro ospitante in una delle seguenti categorie:

i)

depositi;

ii)

prestiti;

e)

eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e dalla succursale.

CAPO III

INFORMAZIONI CONCERNENTI I PRESTATORI DI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

Articolo 16

Informazioni concernenti i prestatori di servizi transfrontalieri

Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione all'ente che esercita la sua attività mediante prestazione di servizi nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le seguenti informazioni:

a)

i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto;

b)

il volume dei depositi ricevuti dai residenti dello Stato membro ospitante;

c)

il volume dei prestiti concessi ai residenti dello Stato membro ospitante;

d)

in relazione alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente ha notificato come attività che intende esercitare nello Stato membro ospitante tramite prestazione di servizi:

i)

sotto quale forma l'ente svolge le attività;

ii)

le attività più significative in termini di attività dell'ente nello Stato membro ospitante;

iii)

la conferma che l'ente svolge le attività indicate come attività principale nella notifica presentata ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2013/36/UE.

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ENTI CHE OPERANO ATTRAVERSO SUCCURSALE IN CASO DI TENSIONE DI LIQUIDITÀ CHE COLPISCE L'ENTE O LA SUCCURSALE

Articolo 17

Portata dello scambio di informazioni concernenti la tensione di liquidità

1.   Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione all'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.

2.   Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione ad una succursale stabilita nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.

3.   Le autorità competenti forniscono le seguenti informazioni:

a)

la descrizione della situazione verificatasi, compresa la causa della situazione di tensione, l'impatto atteso della tensione di liquidità sull'ente e gli sviluppi relativi alle operazioni infragruppo;

b)

la spiegazione delle misure adottate o previste dalle autorità competenti o dall'ente, ivi compreso l'eventuale obbligo imposto all'ente dalle autorità competenti di attenuare la tensione di liquidità;

c)

i risultati delle valutazioni delle conseguenze sistemiche della tensione di liquidità;

d)

le più recenti informazioni quantitative disponibili concernenti la liquidità specificate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a h).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


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