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Document 32014R0141

Regolamento di esecuzione (UE) n. 141/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 44 del 14.2.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/141/oj

14.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 141/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

In data 16 dicembre 2011, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il proprio parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano (6). L’Autorità ha inviato il proprio parere sulla sostanza oli vegetali/olio di chiodi di garofano al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame riguardante gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato elaborato nella sua versione definitiva il 13 dicembre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza oli vegetali/olio di chiodi di garofano.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano deve considerarsi approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. In particolare, è opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(5)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Agli Stati membri dovrebbe essere concesso il tempo necessario per modificare o revocare autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di chiodi di garofano.

(7)

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di chiodi di garofano, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti oli vegetali/olio di chiodi di garofano come sostanza attiva entro il 6 settembre 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade non oltre il 6 settembre 2015.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano). EFSA Journal 2012;10(1):2506. [43 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 241 relativa alla sostanza attiva oli vegetali/olio di chiodi di garofano è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approva-zione

Scadenza dell’appro-vazione

Disposizioni specifiche

«241

Oli vegetali/olio di chiodi di garofano

N. CAS 84961-50-2 (olio di chiodi di garofano)

97-53-0 (eugenolo – componente principale)

N. CIPAC 906

L’olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Il componente principale è l’eugenolo.

≥ 800 g/kg

Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno come fungicida e battericida post-raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che nelle condizioni d’impiego figuri l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

alle specifiche tecniche,

b)

ai dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di oli vegetali/olio di chiodi di garofano, eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego di oli vegetali/olio di chiodi di garofano come prodotto fitosanitario. I dati devono riferirsi all’esposizione umana.

Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 aprile 2016.»


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