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Document E2012C0442

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 442/12/COL, del 29 novembre 2012 , relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di concorrenza

GU L 190 del 11.7.2013, p. 93–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/442(2)/oj

11.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/93


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 442/12/COL

del 29 novembre 2012

relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia di concorrenza

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 55,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso "l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte"), in particolare gli articoli 13 e 14 e il protocollo 4,

VISTO l'articolo 15 del regolamento interno dell'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso "l'Autorità"),

considerando quanto segue:

(1)

In base al sistema di applicazione della normativa in materia di concorrenza stabilito nell'accordo SEE, l'Autorità svolge le indagini e decide sui casi in tale materia con decisione amministrativa, soggetta al controllo giurisdizionale della Corte EFTA.

(2)

L'Autorità è tenuta a svolgere i propri procedimenti in materia di concorrenza in modo equo, imparziale e obiettivo e deve assicurare il rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate ai sensi del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE), del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (norme sullo svolgimento dei procedimenti da parte dell'Autorità a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (norme relative al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese) e del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (esecuzione del capitolo IV relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese), nonché della pertinente giurisprudenza della Corte EFTA e della Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso "la Corte di giustizia"). In particolare, il diritto degli interessati ad essere sentiti è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1).

(3)

Al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("le altre parti interessate"), dei denuncianti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("i denuncianti") e delle persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dei terzi ai sensi dell'articolo 11 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ("i terzi") coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza, la responsabilità di salvaguardare il rispetto di tali diritti dovrà essere affidata a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi.

(4)

La decisione dell'Autorità 177/02/COL del 30 ottobre 2002 definisce il mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza. La decisione 177/02/COL è stata modificata dalla decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 che delega taluni poteri in materia di concorrenza al consigliere-auditore. È ora necessario chiarire e rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare le norme relative al suo mandato, alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza del SEE.

(5)

La funzione del consigliere-auditore è stata generalmente percepita come un importante contributo ai procedimenti in materia di concorrenza dinanzi all'Autorità, a motivo dell'indipendenza e della competenza che i consiglieri-auditori vi hanno apportato. Affinché ne sia garantita la costante indipendenza dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato, è necessario che il consigliere-auditore sia collocato amministrativamente presso il membro del Collegio competente per la concorrenza.

(6)

L'Autorità può nominare, se necessario, uno o più consiglieri-auditori. Se si accorge dell'esistenza di un conflitto di interessi nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore pone immediatamente fine a ogni suo intervento nel procedimento. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni devono essere svolte da un altro consigliere-auditore.

(7)

Il consigliere-auditore, nella sua qualità di arbitro indipendente, deve cercare di risolvere le questioni che incidono sull'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate, delle altre parti interessate, dei denuncianti o dei terzi interessati quando tali questioni non hanno potuto essere risolte attraverso contatti preliminari con la direzione dell'Autorità responsabile dello svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza, che è tenuta a rispettare tali diritti procedurali.

(8)

È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dei procedimenti dinanzi all'Autorità ai sensi degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE, in particolare il diritto a essere sentiti.

(9)

Al fine di rafforzare questo ruolo, il consigliere-auditore deve avere la funzione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle imprese e delle associazioni di imprese nell'ambito dei poteri d'indagine dell'Autorità a norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, come pure dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che dà facoltà all'Autorità di comminare ammende alle imprese e alle associazioni di imprese. Al consigliere-auditore devono inoltre essere attribuite funzioni specifiche nel corso di tali indagini in relazione alle richieste di applicazione del segreto professionale, alla garanzia contro l'autoincriminazione, ai termini di risposta stabiliti nelle decisioni richiedenti informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, come pure per quanto riguarda il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese oggetto di un'indagine dell'Autorità a norma del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Nel valutare le denunce relative alla garanzia contro l'autoincriminazione presentate dalle imprese, il consigliere-auditore valuta se esse sono manifestamente infondate e servono meramente come tattica dilatoria.

(10)

Il consigliere-auditore deve essere in grado di facilitare la risoluzione di controversie riguardo all'applicazione del segreto professionale a un documento. A tal fine, con l'accordo dell'impresa o dell'associazione di imprese che invoca il segreto professionale, il consigliere-auditore sarà autorizzato a esaminare il documento in causa e a esprimere un'adeguata raccomandazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in materia della Corte EFTA e della Corte di giustizia.

(11)

Spetta al consigliere-auditore decidere in merito all'audizione di un terzo che dimostri di avervi un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate portatrici di un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi.

(12)

Il consigliere-auditore decide se ammettere i denuncianti e i terzi interessati all'audizione, tenendo conto del contributo che possono offrire per chiarire i fatti pertinenti al caso di specie.

(13)

Il diritto delle parti interessate di essere sentite prima di una decisione finale che arrechi pregiudizio ai loro interessi è garantito dal diritto loro accordato di rispondere per iscritto alla posizione preliminare dell'Autorità, illustrata nella comunicazione degli addebiti, e dal diritto di esporre le proprie argomentazioni, su loro richiesta, all'audizione. Al fine dell'esercizio effettivo di tali diritti, le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti hanno il diritto di accedere al fascicolo istruttorio dell'Autorità.

(14)

Per salvaguardare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa delle parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, è opportuno che tra i compiti affidati al consigliere-auditore vi sia la ricerca di una soluzione alle controversie che sorgano tra le parti e la direzione Concorrenza e aiuti di Stato dell'Autorità in merito all'accesso al fascicolo o alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. In circostanze eccezionali il consigliere-auditore può sospendere il decorso del termine entro il quale il destinatario di una comunicazione degli addebiti è tenuto a rispondere alla stessa fino alla risoluzione della controversia circa l'accesso al fascicolo, se il destinatario non è in grado di rispondere entro il termine stabilito e in quel momento una proroga non costituirebbe una soluzione adeguata.

(15)

Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali rispettando nel contempo i legittimi interessi di riservatezza, il consigliere-auditore deve, se del caso, poter ordinare misure specifiche per l'accesso al fascicolo dell'Autorità. In particolare, il consigliere-auditore deve poter decidere di concedere un accesso limitato alle sezioni del fascicolo che una parte ha chiesto di consultare, ad esempio limitando il numero o le categorie delle persone aventi accesso e l'uso delle informazioni messe a disposizione.

(16)

È opportuno che sia il consigliere-auditore a decidere in merito alle richieste di proroga del termine impartito per la risposta a una comunicazione degli addebiti, a una comunicazione degli addebiti supplementare o a una lettera di esposizione dei fatti, o del termine entro il quale le altre parti interessate, i denuncianti o i terzi interessati possono trasmettere le proprie osservazioni, in caso di disaccordo tra uno di questi soggetti e la direzione Concorrenza e aiuti di Stato.

(17)

Il consigliere-auditore deve promuovere l'efficacia dell'audizione, adottando, tra l'altro, tutte le misure preparatorie, compresa la distribuzione in tempo utile prima dell'audizione di un elenco preliminare dei partecipanti e dell'ordine del giorno provvisorio.

(18)

L'audizione permette alle parti cui l'Autorità ha inviato una comunicazione degli addebiti e alle altre parti interessate di esercitare ulteriormente il proprio diritto di essere sentite sviluppando le loro osservazioni oralmente davanti all'Autorità, che deve essere rappresentata dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato nonché dalle altre direzioni che contribuiscono alla redazione della decisione che l'Autorità deve adottare. L'audizione deve rappresentare un'ulteriore occasione per garantire che tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità e alla durata della presunta infrazione, vengano chiariti quanto più possibile. L'audizione deve inoltre consentire alle parti di esporre le loro argomentazioni relativamente agli aspetti che possono essere rilevanti per l'eventuale imposizione di ammende.

(19)

Per garantire l'efficacia delle audizioni, il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, le direzioni dell'Autorità, la Commissione europea e le autorità degli Stati SEE a porre domande nel corso dell'audizione. È opportuno che l'audizione non sia pubblica, in modo da garantire che tutti i partecipanti possano esprimersi liberamente. Pertanto, le informazioni rivelate durante l'audizione possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dei procedimenti giudiziari e/o amministrativi volti ad applicare gli articoli 53 e/o 54 dell'accordo SEE. Se giustificato dall'esigenza di tutelare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate, il consigliere-auditore deve poter sentire le persone a porte chiuse.

(20)

Le parti che propongono impegni ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, nonché le parti che si impegnano in una procedura di transazione nei procedimenti relativi ai cartelli a norma dell'articolo 10 bis del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, possono rivolgersi al consigliere-auditore in relazione all'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.

(21)

È opportuno che il consigliere-auditore presenti una relazione sul rispetto dell'effettivo esercizio dei diritti procedurali per l'intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza. Inoltre, e separatamente dalla relazione, il consigliere-auditore deve anche poter formulare osservazioni sul prosieguo e sull'obiettività del procedimento in modo tale da garantire che i procedimenti in materia di concorrenza siano conclusi sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi di fatto pertinenti.

(22)

La decisione 177/02/COL del 30 ottobre 2002 e la decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 devono essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

RUOLO, NOMINA E COMPITI DEL CONSIGLIERE-AUDITORE

Articolo 1

Il consigliere-auditore

1.   Per i procedimenti in materia di concorrenza sono nominati uno o più consiglieri-auditori, i cui poteri e funzioni sono definiti nella presente decisione.

2.   Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali per l'intera durata dei procedimenti in materia di concorrenza dinanzi all'Autorità ai fini dell'applicazione degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE (in prosieguo "i procedimenti in materia di concorrenza").

Articolo 2

Nomina, revoca e supplenza

1.   L'Autorità nomina il consigliere-auditore. La nomina è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE. Ogni interruzione del mandato, revoca o trasferimento del consigliere-auditore è oggetto di una decisione motivata dell'Autorità. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.

2.   Il consigliere-auditore è amministrativamente alle dipendenze del membro dell'Autorità responsabile per la concorrenza (in prosieguo "il membro competente del Collegio").

3.   In caso d'impedimento del consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di assumere tali funzioni, il membro competente del Collegio, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario dell'Autorità estraneo all'istruzione del caso.

4.   Nel caso di un conflitto di interessi reale o potenziale, il consigliere-auditore si astiene dall'intervenire in un caso. Si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 3

Metodo di funzionamento

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente.

2.   Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le norme in materia di concorrenza in base alla vigente normativa del SEE ed ai principi sanciti dalla Corte EFTA e dalla Corte di giustizia (2).

3.   Nell'esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore ha accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti in materia di concorrenza.

4.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato sugli sviluppi del procedimento.

5.   Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al membro competente del Collegio in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dall'Autorità in materia di concorrenza.

6.   Se presenta raccomandazioni motivate al membro competente del Collegio o prende decisioni come previsto dalla presente decisione, il consigliere-auditore fornisce copia di tali documenti al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi dell'Autorità.

7.   Le parti interessate, le altre parti interessate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (in prosieguo "le altre parti interessate"), i denuncianti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte (in prosieguo "i denuncianti") e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione coinvolti in procedimenti in materia di concorrenza che intendono sollevare questioni relative all'esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla direzione Concorrenza e aiuti di Stato. Se non è risolta, la questione può essere demandata al consigliere-auditore ai fini di un esame indipendente. Le richieste relative a misure che hanno una scadenza devono essere presentate in tempo utile, entro il termine inizialmente stabilito.

CAPO 2

FASE D'INDAGINE

Articolo 4

Diritti procedurali nella fase d'indagine

1.   Il consigliere-auditore garantisce l'esercizio effettivo dei diritti procedurali che sorgono nel contesto dell'esercizio dei poteri d'indagine dell'Autorità a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

2.   In particolare, il consigliere-auditore esercita le seguenti funzioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 7:

a)

le imprese o le associazioni di imprese possono domandare al consigliere-auditore di valutare la richiesta che un documento, chiesto dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 18, 20 o 21 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, negli accertamenti di cui all'articolo 13 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o nel contesto di misure di indagine nei procedimenti che possono comportare l'imposizione di ammende ai sensi dell'articolo 14 del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, e non trasmesso alla Commissione, sia coperto da segreto professionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EFTA. Il consigliere-auditore può esaminare la questione soltanto se l'impresa o l'associazione di imprese richiedente gli consente di prendere visione delle informazioni per le quali invoca il segreto professionale, nonché dei relativi documenti che il consigliere-auditore ritiene necessari ai fini di una valutazione. Senza rivelare il contenuto delle informazioni potenzialmente riservate, il consigliere-auditore comunica al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e all'impresa o all'associazione di imprese interessata il suo parere preliminare e può adottare le misure necessarie per favorire una soluzione reciprocamente accettabile. Se non viene raggiunta una soluzione, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata al membro competente del Collegio, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. La parte richiedente riceve copia della raccomandazione;

b)

se il destinatario di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte si rifiuta di rispondere ad una domanda in essa contenuta invocando la garanzia contro l'autoincriminazione, definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EFTA, egli può sottoporre la questione al consigliere-auditore entro il termine stabilito a partire dalla data di ricevimento della richiesta. In casi appropriati, e tenuto conto della necessità di evitare un indebito ritardo nel procedimento, il consigliere-auditore può formulare una raccomandazione motivata riguardo all'applicabilità della garanzia contro l'autoincriminazione e informa il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato delle sue conclusioni, da prendere in considerazione in caso di successiva adozione di una decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Il destinatario della richiesta riceve copia della raccomandazione motivata;

c)

se il destinatario di una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ritiene troppo breve il termine impartito per la risposta, può adire il consigliere-auditore, in tempo utile entro il termine inizialmente stabilito. Il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine, tenendo presente la portata e la complessità della richiesta di informazioni e le esigenze dell'indagine;

d)

le imprese o le associazioni di imprese oggetto di un'indagine dell'Autorità a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima. Se un'impresa o un'associazione di imprese ritiene di non essere stata adeguatamente informata dalla direzione Concorrenza e aiuti di Stato circa il suo status procedurale può deferire la questione al consigliere-auditore per trovare una soluzione. Il consigliere-auditore adotta una decisione in base alla quale la direzione Concorrenza e aiuti di Stato è tenuta a informare l'impresa o l'associazione di imprese che ha presentato la richiesta circa il suo status procedurale. Tale decisione è comunicata all'impresa o all'associazione di imprese che ha presentato la richiesta.

CAPO 3

RICHIESTE DI ESSERE SENTITI

Articolo 5

Terzi interessati

1.   Le persone diverse da quelle di cui agli articoli 5 e 11 del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dai terzi di cui all'articolo 11 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono presentare richiesta di essere sentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 16 del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Il richiedente presenta una domanda scritta in cui dimostra di avere interesse all'esito del procedimento.

2.   Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide sull'opportunità di sentire oralmente i terzi interessati. Nel valutare se un terzo dimostra un interesse sufficiente, il consigliere-auditore esamina se e in quale misura il comportamento oggetto del procedimento in materia di concorrenza influisce sul richiedente o se questi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

3.   Se ritiene che il richiedente non abbia dimostrato di avere un interesse sufficiente a essere sentito, il consigliere-auditore lo informa per iscritto motivando il suo parere. Viene inoltre fissato un termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni scritte. Se il richiedente comunica il proprio parere per iscritto entro il termine fissato dal consigliere-auditore ma le osservazioni scritte presentate non portano a una diversa valutazione, tale conclusione è riportata in un'apposita decisione motivata da notificare al richiedente.

4.   Il consigliere-auditore comunica alle parti dei procedimenti in materia di concorrenza l'identità dei terzi interessati che intendono essere sentiti, sin dal momento dell'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, salvo nel caso in cui la diffusione danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa.

Articolo 6

Diritto all'audizione; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all'audizione

1.   Su richiesta delle parti alle quali l'Autorità ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un'audizione, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte.

2.   Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, decidere di accordare ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell'audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all'audizione in qualità di osservatori.

CAPO 4

ACCESSO AL FASCICOLO, RISERVATEZZA E SEGRETI AZIENDALI

Articolo 7

Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni

1.   Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che l'Autorità sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7.

2.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denuncianti e i terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:

a)

le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte;

b)

un denunciante, informato dall'Autorità della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, se ha motivo di credere che l'Autorità sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte;

c)

un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non sia stata redatta in modo tale da consentirgli l'effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione;

d)

un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte e dell'articolo 16, paragrafo 1, del capitolo V del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

3.   Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.

Articolo 8

Segreti aziendali e altre informazioni riservate

1.   Quando l'Autorità intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione Concorrenza e aiuti di Stato informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.

2.   Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l'impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.

4.   Se del caso, allo scopo di equilibrare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, il consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo, che sono indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della parte, siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto l'accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso.

CAPO 5

PROROGA DEI TERMINI

Articolo 9

Richieste di proroga dei termini

1.   Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine inizialmente stabilito nei procedimenti a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine inizialmente stabilito nei procedimenti ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine inizialmente stabilito. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l'effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell'esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, il consigliere-auditore tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a)

la dimensione e la complessità del fascicolo;

b)

l'eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta;

c)

qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni.

Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell'infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell'entità e la complessità degli studi di esperti.

2.   Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine inizialmente stabilito. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l'altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.

CAPO 6

AUDIZIONE

Articolo 10

Organizzazione e funzione

1.   Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE.

2.   Il consigliere-auditore conduce l'audizione in piena indipendenza.

3.   Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione.

4.   Il consigliere-auditore vigila affinché l'audizione offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 che sono stati ammessi all'audizione un'opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari dell'Autorità.

Articolo 11

Preparazione dell'audizione

1.   Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell'audizione e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell'audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l'audizione desiderano affrontare.

2.   A tal fine, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con le direzioni competenti dell'Autorità.

3.   Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all'audizione.

4.   Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all'audizione l'elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all'audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.

Articolo 12

Tempi e svolgimento

1.   Dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.

2.   Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.

3.   Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, le direzione dell'Autorità e le autorità degli Stati SEE a porre domande nel corso dell'audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l'audizione non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all'audizione, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.

4.   Tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denuncianti o ai terzi interessati ai sensi dell'articolo 5 di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. L'Autorità non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l'audizione

In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all'audizione. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

CAPO 7

RELAZIONE INTERMEDIA E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 14

Relazione intermedia e osservazioni

1.   Il consigliere-auditore presenta al membro competente del Collegio una relazione intermedia sullo svolgimento dell'audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:

a)

la divulgazione di documenti e l'accesso al fascicolo;

b)

i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti;

c)

il rispetto del diritto di essere sentiti;

d)

il corretto svolgimento dell'audizione.

Una copia della relazione viene trasmessa al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi.

2.   Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull'imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione dell'Autorità. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d'indagine a norma della sezione V del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

Tali osservazioni sono trasmesse al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi.

CAPO 8

IMPEGNI E TRANSAZIONI

Articolo 15

Impegni e transazioni

1.   Le parti di un procedimento che propongono impegni tali da rispondere alle riserve formulate dall'Autorità nella sua valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento previsto dall'articolo 9, al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.

2.   Le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 bis del capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.

CAPO 9

RELAZIONE FINALE

Articolo 16

Contenuto e trasmissione prima dell'adozione di una decisione

1.   Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all'effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell'intero procedimento, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

2.   La relazione finale è presentata al membro competente del collegio, al direttore della direzione Concorrenza e aiuti di Stato e alla direzione Affari legali e amministrativi. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati EFTA-SEE nonché, a norma del protocollo n. 23 e dell'accordo SEE, alla Commissione europea.

Articolo 17

Presentazione all'Autorità e pubblicazione

1.   La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa all'Autorità insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, l'Autorità disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell'esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l'intero procedimento.

2.   La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte dell'Autorità.

3.   L'Autorità trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione e disposizione transitoria

1.   La decisione 177/02/COL del 30 ottobre 2002 e la decisione 792/08/COL del 17 dicembre 2008 sono abrogate.

2.   Gli atti procedurali compiuti in base ad esse continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d'indagine che sono state adottate prima dell'entrata in vigore della presente decisione, il consigliere-auditore può declinare l'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 4.

Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte o ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del capitolo IV del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte prima dell'entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all'articolo 14 della presente decisione e la relazione finale di cui all'articolo 16 non riguardano la fase d'indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede; la presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE.

Articolo 20

Gli Stati EFTA ricevono copia della presente decisione.

Articolo 21

La Commissione europea riceve copia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


(1)  Si veda ad esempio la causa E 15/10 - Posten Norge AS / Autorità di vigilanza EFTA, sentenza del 18 aprile 2012, non ancora pubblicata, punti 85-92.

(2)  L'articolo 6 dell'accordo SEE recita: "Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo". Per quanto riguarda le pertinenti sentenze pronunciate dopo la data della firma dell'accordo SEE, l'autorità di vigilanza EFTA e la Corte EFTA sono tenute al rispetto dei principi ivi contemplati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.


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