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Document E2012C0441

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 441/12/COL, del 29 novembre 2012 , sulla designazione dei nuovi consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza

GU L 190 del 11.7.2013, p. 92–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/441(2)/oj

11.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/92


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 441/12/COL

del 29 novembre 2012

sulla designazione dei nuovi consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO il regolamento dell'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare l'articolo 15,

VISTA la decisione n. 442/12/COL dell'Autorità di Vigilanza EFTA, del 29 novembre 2012, relativa alla funzione e al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

Al fine di garantire un efficace svolgimento dei procedimenti in materia di concorrenza e il diritto delle parti a essere sentite durante i procedimenti, è necessario designare uno o più consiglieri-auditori.

Il membro dell'Autorità competente per la concorrenza può decidere se il funzionario dell'Autorità può continuare a svolgere la funzione di consigliere-auditore anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Autorità.

In caso d'impedimento di un consigliere-auditore, le sue funzioni sono svolte da un altro consigliere-auditore. Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di svolgere le sue funzioni, il membro del Collegio competente designa un altro funzionario competente dell'Autorità, estraneo all'istruzione del caso, per l'esercizio delle relative funzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina dei consiglieri-auditori

1.   La signora Clémence Perrin e la signora Auður Steinarsdóttir, giuriste, sono nominate consiglieri-auditori per i procedimenti in materia di concorrenza.

2.   Qualora nessun consigliere-auditore sia in grado di svolgere le sue funzioni, il membro del Collegio competente per la concorrenza è abilitato a designare un altro funzionario competente dell'Autorità di sorveglianza EFTA, estraneo all'istruzione del caso, per l'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 2

Abrogazione delle precedenti decisioni

La decisione n. 554/08/COL e la decisione n. 7/10/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA sono abrogate e gli ex consiglieri-auditori cessano definitivamente dal servizio.

Articolo 3

Informazione

Gli Stati EFTA e la Commissione europea sono informati con la trasmissione di una copia della decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2012

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio


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