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Document JOL_2012_351_R_0047_01

2012/792/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994
Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

GU L 351 del 20.12.2012, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2012

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

(2012/792/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della nomencaltura combinata di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) («NC»).

(2)

Tali negoziati hanno dato luogo agli accordi in forma di scambi di lettere siglati con la Thailandia il 22 novembre 2011 e con il Brasile il 7 dicembre 2011 («accordi»).

(3)

Conformemente alla decisione 2012/231/UE del Consiglio, del 23 aprile 2012 (2), gli accordi sono stati firmati a nome dell’Unione il 26 giugno 2012 con il Brasile e il 18 giugno 2012 con la Thailandia.

(4)

È opportuno approvare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, sono approvati a nome dell’Unione.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alle notifiche previste negli accordi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. CHARALAMBOUS


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 1.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

Ginevra, 26 giugno 2012

Signor,

a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3211, 1602 3230 e 1602 3290 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3211 è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità del Brasile;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile.

L’Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Ginevra, 26 giugno 2012

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 26 giugno 2012, così redatta:

«a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3211, 1602 3230 e 1602 3290 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3211 è aperto un contingente tariffario di 16 140 tonnellate, di cui 15 800 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 62 905 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 295 tonnellate sono attribuite al Brasile. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità del Brasile;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile.

L’Unione europea e il Brasile si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.»

Con la presente mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della lettera che precede.

Feito em Genebra,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Geneve, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje,

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Întocmit la Geneva, la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä,

Utfärdat i Genève den

Image

Pelo Brasil

За Бразилия

Por Brasil

Za Brazílii

For Brasilien

Für Brasilien

Brasiilia nimel

Για τη Βραζιλία

For Brazil

Pour le Brésil

Per il Brasile

Brazīlijas vārdā –

Brazilijos vardu

Brazília részéről

Għall-Brażil

Voor Brazilië

W imieniu Brazylii

Pentru Brazilia

Za Brazíliu

Za Brazilijo

Brasilian puolesta

För Brasilien

Image


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994

Bruxelles, 18 giugno 2012

Signor,

a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3230, 1602 3290 e 1602 39 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3921 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3929 è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3940 è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3980 è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità della Thailandia;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia.

L’Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.

Voglia accettare, Signor, l’espressione della mia profonda stima.

Per l’Unione europea

Bruxelles, 18 giugno 2012

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del 18 giugno 2012, così redatta:

«a seguito dei negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, sulla modifica delle concessioni dell’UE per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, ho l’onore di proporre quanto segue:

1)

l’Unione europea incorpora nel proprio elenco le seguenti modifiche:

 

il dazio consolidato per i prodotti delle voci 1602 3230, 1602 3290 e 1602 39 è pari a 2 765 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3230 è aperto un contingente tariffario di 79 705 tonnellate, di cui 14 000 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3290 è aperto un contingente tariffario di 2 865 tonnellate, di cui 2 100 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3921 è aperto un contingente tariffario di 10 tonnellate attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari a 630 EUR/t;

 

per i prodotti della voce 1602 3929 è aperto un contingente tariffario di 13 720 tonnellate, di cui 13 500 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3940 è aperto un contingente tariffario di 748 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

 

per i prodotti della voce 1602 3980 è aperto un contingente tariffario di 725 tonnellate, di cui 600 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il dazio contingentale è pari al 10,9 %;

2)

le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al punto 1 sono effettuate sulla base di certificati di origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle competenti autorità della Thailandia;

3)

consultazioni in merito a ciascuna delle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscono insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia.

L’Unione europea e la Thailandia si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo. L’accordo entra in vigore 14 (quattordici) giorni dopo la data dell’ultima notifica.»

Con la presente mi pregio comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della lettera che precede.

Per il Regno di Thailandia


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