EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1218

Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 351 del 20.12.2012, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1218/oj

20.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1218/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2012/792/UE del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994, e dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell’elenco dell’UE allegato al GATT 1994 (3) (gli «accordi»), il Consiglio ha approvato gli accordi, a nome dell’Unione, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994.

(3)

Gli accordi sono stati negoziati sulla base dei codici della nomenclatura combinata allora in vigore.

(4)

Nella versione più recente dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (4) le linee tariffarie 16 023 940 e 16 023 980 sono state fuse nella nuova linea tariffaria 16 023 985. L’allegato del presente regolamento tiene conto di questa nuova situazione.

(5)

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per le linee tariffarie oggetto dei negoziati sono attualmente fissati a livelli inferiori alle nuove aliquote dei dazi convenzionali derivanti dalla modifica delle concessioni ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Tuttavia, in conformità del regolamento (CEE) n. 2658/87, i dazi autonomi si applicano se sono inferiori ai dazi convenzionali.

(6)

È pertanto opportuno aumentare l’aliquota dei dazi autonomi fissata nella tariffa doganale comune sino al livello dei dazi convenzionali.

(7)

È opportuno modificare e integrare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte seconda («Tabella dei dazi») dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con i dazi che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Le aliquote dei dazi autonomi sono fissate al livello delle aliquote dei dazi convenzionali.

Articolo 2

La parte terza, sezione III, allegato 7 («Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire») dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con i contingenti tariffari e integrato con i volumi e i dazi che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2012.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(3)  Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Parte seconda

Tabella dei dazi

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi (autonomi e convenzionali)

1602 32 11

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 32 30

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 32 90

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 21

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 29

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t

1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

2 765 EUR/t


Parte terza

Allegati tariffari

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi

1602 32 11

Carni di galli e di galline trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 16 140 t, di cui 15 800 t attribuite al Brasile

Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 32 30

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 79 705 t, di cui 62 905 t attribuite al Brasile e 14 000 t alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

1602 32 90

Carni di galli e di galline trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 2 865 t, di cui 295 t attribuite al Brasile e 2 100 t alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

1602 39 21

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, non cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 10 t per la Thailandia

Dazio contingentale: 630 EUR/t

1602 39 29

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, cotte, contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 13 720 t, di cui 13 500 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

ex 1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 748 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

ex 1602 39 85

Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili

Apertura di un contingente tariffario di 725 t, di cui 600 t attribuite alla Thailandia

Dazio contingentale: 10,9 %

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie dell’elenco UE dell’OMC.


Top