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Document 32009D0865
2009/865/EC: Commission Decision of 30 November 2009 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances metaflumizone and gamma-cyhalothrin (notified under document C(2009) 9366) (Text with EEA relevance)
2009/865/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive metaflumizone e gamma-cialotrina [notificata con il numero C(2009) 9366] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/865/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive metaflumizone e gamma-cialotrina [notificata con il numero C(2009) 9366] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 314 del 1.12.2009, p. 100–101
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/100 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive metaflumizone e gamma-cialotrina
[notificata con il numero C(2009) 9366]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/865/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF Agro S.A.S., Francia, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metaflumizone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/517/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(2) |
Nell’agosto 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla Pytech Chemicals GMbH una domanda di iscrizione della sostanza attiva gamma-cialotrina. Con decisione 2004/686/CE (3) il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva. |
(4) |
Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle sostanze attive sopracitate sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 15 aprile 2008 (metaflumizone) e in data 25 gennaio 2008 (gamma-cialotrina). |
(5) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, in entrambi i casi è stato necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e farle esaminare dallo Stato membro relatore, che dovrà poi presentare la propria valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro la scadenza del periodo triennale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie rilasciate per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione di metaflumizone e gamma-cialotrina nell’allegato I. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti metaflumizone e gamma-cialotrina per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 34.
(3) GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.