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Document 32009L0152

Direttiva 2009/152/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 314 del 1.12.2009, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/152/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/66


DIRETTIVA 2009/152/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Con la direttiva 2006/135/CE della Commissione (2) il carbendazim è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale iscrizione scade il 31 dicembre 2009.

(2)

L'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata, su richiesta, per un periodo non superiore a dieci anni. Il 6 agosto 2007 la Commissione ha ricevuto dal notificante una richiesta di rinnovo dell'iscrizione di detta sostanza.

(3)

Il 10 gennaio 2008 il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, la Germania, un fascicolo tecnico a sostegno della sua richiesta. La Germania ha presentato il progetto della relazione di riesame il 27 luglio 2009. Un riesame inter pares dovrà essere effettuato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(4)

Dato che la richiesta di rinnovo è stata presentata in tempo utile e non è possibile completare la procedura di rinnovo prima della scadenza dell'iscrizione del carbendazim, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE occorre accordare un rinnovo per il periodo necessario per completare tale procedura.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 [carbendazim (stereochimica non stabilita) n. CAS 10605-21-7 n. CIPAC 263], sesta colonna (scadenza dell'iscrizione), la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «31 dicembre 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 12.12.2006, pag. 37.


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