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Document 32009R0554

Regolamento (CE) n. 554/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

GU L 164 del 26.6.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/554/oj

26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/35


REGOLAMENTO (CE) n. 554/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 per quanto riguarda i contingenti tariffari per taluni vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2) (di seguito «il protocollo») è stato firmato il 18 febbraio 2008. È stato approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri tramite decisione 2008/438/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3) ed è stato applicato provvisoriamente dal 1o gennaio 2007.

(2)

L’articolo 5 del protocollo e l’allegato VIII prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per taluni vini, in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o gennaio 2007.

(3)

Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4).

(4)

Le suddivisioni TARIC per alcune sottovoci della nomenclatura combinata (NC) sono state modificate dal 1o luglio 2007. Le suddivisioni TARIC per tali codici NC della parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.

(5)

Poiché il protocollo si applica dal 1o gennaio 2007, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte II dell’allegato al regolamento (CE) n. 2597/2001 è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

(2)  GU L 99 del 10.4.2008, pag. 2.

(3)  GU L 155 del 13.6.2008, pag. 15.

(4)  GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.


ALLEGATO

«PARTE II:   EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

49 000 (2)

Esenzione

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

350 000 (3)

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Questa suddivisione TARIC si applica dal 1o luglio 2007.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale aumenterà di 6 000 hl l’anno.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2008, questo volume contingentale diminuirà di 6 000 hl l’anno.»


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