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Document 32008D0974

Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

GU L 345 del 23.12.2008, p. 91–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/974/oj

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/91


DECISIONE 2008/974/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione europea (UE) sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'UE sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nei capitoli II e III, per esempio liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a rafforzare un sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («il codice» o «l'ICOC») è parte integrante di tale sistema. Esso ha lo scopo di prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa e delle tecnologie correlate.

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1), sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Detta posizione comune invita, fra l'altro, a promuovere l'adesione al codice da parte del maggior numero possibile di paesi, soprattutto quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

(4)

Il 23 maggio 2007 il Consiglio ha deciso di intervenire per promuovere l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi. A tal fine, è stato organizzato un seminario a margine della riunione annuale 2007 degli Stati firmatari che ha riunito i più importanti Stati in possesso di missili balistici, inclusi quelli che non hanno aderito al codice. È una priorità dell'UE proseguire questo dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al fine di assicurare l'attuazione pratica e costante di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dagli Stati firmatari del codice per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;

b)

sostenere l'attuazione del codice;

c)

promuovere l'ulteriore rafforzamento del codice.

2.   In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall'Unione europea contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

fornire mezzi per organizzare una sensibilizzazione mirata, per esempio in forma di seminario, al fine di promuovere nuove adesioni al codice nella regione in cui il livello di adesioni a tale codice è più scarso;

b)

fornire mezzi finanziari e tecnici per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati firmatari e le visite degli osservatori internazionali ai siti di lancio che sperimentano i veicoli di lancio nello spazio (SLV) che gli Stati firmatari hanno deciso di considerare su base volontaria in conformità dell'articolo 4, lettera a), punto ii), del codice.

c)

fornire mezzi per sviluppare un dibattito tra gli Stati firmatari sulle modalità per preservare la pertinenza e la fattibilità del codice. Il dibattito tiene segnatamente conto dei nuovi sviluppi nel settore della proliferazione dei missili balistici e degli sviluppi nei contesti istituzionali e giuridici internazionali connessi ai missili balistici.

Questi progetti sono realizzati a vantaggio degli Stati firmatari e non firmatari del codice.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione vi è pienamente associata.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla Fondazione per la ricerca strategica di Parigi (FRS).

L'FRS svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, a sostegno della Presidenza, e in stretta consultazione con la presidenza delle riunioni annuali degli Stati firmatari del codice nonché con l'Austria in qualità di punto di contatto centrale immediato (ICC)/segretariato esecutivo del codice. A tal fine, l'SG/AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

3.   La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente decisione, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 015 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo di finanziamento dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'UE che corrisponda alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione vi è pienamente associata. Essa riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa scade sei mesi dopo la data di decorrenza degli effetti, salvo che la Commissione non concluda un accordo di finanziamento con l'FRS prima della scadenza di tale periodo, nel qual caso la presente decisione scade ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.


ALLEGATO

Sostegno dell'UE al codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Obiettivi

L'Unione europea ha sin dall'inizio fermamente sostenuto il codice. L'Unione europea considera il codice un importante strumento multilaterale volto a contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate tramite la trasparenza e misure volte a rafforzare la fiducia. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno aderito al codice e lo attuano in buona fede.

In passato, l'Unione europea ha cercato di colmare le restanti lacune nell'attuazione del codice e riguardo alla sua universalità organizzando un seminario degli Stati firmatari e non firmatari del codice a margine della riunione annuale del 2007. Incoraggiata dai risultati del seminario, l'Unione europea desidera proseguire questa iniziativa e sostenere tre aspetti del codice:

universalità;

attuazione;

rafforzamento e miglioramento del funzionamento.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Progetto 1: Promozione dell'universalità del codice

2.1.1.   Obiettivo del progetto

Sebbene il numero degli Stati firmatari abbia raggiunto il livello di due terzi di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, resta molto da fare per raggiungere l'universalità del codice. Nelle riunioni annuali, gli Stati firmatari hanno preso atto che i motivi alla base della riluttanza degli Stati non firmatari ad aderire al codice variano considerevolmente, andando dalla generale mancanza di consapevolezza e comprensione del codice a motivi più politici.

2.1.2.   Risultati del progetto

aumentare la consapevolezza, la comprensione e il sostegno in relazione al codice;

migliorare l'interazione tra gli Stati firmatari e non firmatari del codice;

aumentare il numero degli Stati firmatari del codice;

2.1.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di due seminari:

un seminario di sensibilizzazione per la regione in cui il numero di Stati non firmatari è più elevato.

In Africa, non hanno aderito al codice i seguenti Stati: Algeria, Angola, Botswana, Costa d'Avorio, Egitto, Lesotho, Namibia, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Swaziland, Togo e Zimbabwe.

un seminario generale sul modello del seminario organizzato a margine della riunione annuale 2007 degli Stati firmatari, che ha incentrato e strutturato gli scambi su considerazioni tecniche e legate alla politica e alla sicurezza in materia di proliferazione dei missili balistici e pertinenza del codice.

2.2.   Progetto 2: Sostegno all'attuazione del codice tra gli Stati firmatari

2.2.1.   Obiettivi del progetto

Se il codice rappresenta uno strumento importante per ridurre la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate mediante misure di rafforzamento della fiducia e di trasparenza, occorre fare di più per promuovere e migliorare gli scambi tra Stati firmatari. Il progetto sarà incentrato sugli aspetti degli scambi in cui si possono ottenere risultati tangibili.

2.2.2.   Risultati del progetto

creazione di un prototipo di un meccanismo sicuro di informazione e comunicazione basato su Internet (e-ICC), che consenta uno scambio di informazioni più rapido, più facile e più sicuro tra gli Stati firmatari e assicuri la diffusione elettronica dei documenti;

qualora gli Stati firmatari decidano nella riunione annuale di stabilire un e-ICC, tale prototipo potrebbe essere reso operativo;

sostegno rafforzato a una visita di osservatori ai siti di lancio di SLV.

2.2.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede due tipi di misure:

a)

misure intese a facilitare lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra Stati firmatari mediante la creazione di un e-ICC. L'esperienza della Francia con il regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime - MTCR) e-POC è particolarmente rilevante per questo progetto.

Dato che la decisione di istituire un siffatto sistema spetta agli Stati firmatari del codice nella riunione annuale, il progetto sarà attuato in due fasi. L'attuazione della seconda fase sarà soggetta a previa deliberazione da parte degli Stati firmatari sul sistema e-ICC nella riunione annuale.

Fase 1:Proposta dell'UE agli Stati firmatari del codice di creare un e-ICC

Sarà messo a punto un prototipo di e-ICC al fine di presentarlo agli Stati firmatari possibilmente nel 2009 e di ricevere un riscontro sul suo funzionamento da parte degli Stati firmatari.

Fase 2:Approntamento del prototipo di e-ICC

Qualora gli Stati firmatari decidano di istituire un e-ICC nella riunione annuale, tale prototipo potrebbe essere reso operativo. A tal fine gli aspetti materiali e di know-how del prototipo sarebbero trasferiti all'ICC/segretariato esecutivo per la gestione e sarebbe fornita una formazione all'ICC e agli Stati firmatari.

b)

misure intese a fornire mezzi finanziari per una visita di osservatori internazionali al sito di lancio degli SLV degli Stati membri dell'UE.

2.3.   Progetto 3: Promozione di un ulteriore potenziamento e di un migliore funzionamento del codice

2.3.1.   Obiettivi del progetto

Le condizioni di sicurezza sono in continua evoluzione, anche nel settore della proliferazione dei vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa. Gli Stati firmatari si incontrano annualmente e valutano l'attuazione del codice nonché le nuove tendenze nella proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate.

Il progetto promuoverà un approfondimento della discussione tra Stati firmatari, includendo se del caso Stati non firmatari in un contesto più informale, e darà accesso a conoscenze tecniche in materia di proliferazione dei missili balistici al di fuori degli ambienti governativi. I risultati del progetto potrebbero essere presentati come documento di riflessione alla riunione annuale degli Stati firmatari.

2.3.2.   Risultati del progetto

una migliore comprensione delle attuali tendenze in materia di proliferazione dei missili balistici e dei programmi relativi agli SLV con raccomandazioni per gli Stati firmatari;

analisi delle eventuali modalità per motivare gli Stati firmatari a sottoporsi ai programmi missili balistici e SLV;

migliore comprensione dell'interfaccia tra il codice, l'MTCR e gli accordi bilaterali e regionali relativi alle misure volte a rafforzare la fiducia al fine di raggiungere l'obiettivo della non proliferazione dei missili e una definizione delle raccomandazioni politiche;

documenti di lavoro o altre forme di documentazione dei seminari, che potrebbero essere presentati dall'UE alla riunione annuale dell'ICOC.

2.3.3.   Descrizione del progetto.

Il progetto prevede due tipi di attività:

a)

finanziamento di uno studio sulle attuali tendenze in materia di missili balistici e sulle dinamiche della loro proliferazione nonché sui programmi SLV, da sottoporre come documento di riflessione alla riunione annuale degli Stati firmatari. Nell'effettuare questo studio, la FRS si assicura che non vi siano duplicazioni con i lavori del gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite;

b)

finanziamento di seminari di esperti degli Stati firmatari e non firmatari, di ambedue i settori governativo e non governativo. I seminari potrebbero essere organizzati a margine delle riunioni annuali. I risultati potrebbero essere sottoposti come documento di lavoro alla riunione annuale degli Stati firmatari. I seminari affronteranno i seguenti temi:

interfaccia tra il codice, l'MTCR e le misure bilaterali e regionali volte a rafforzare la fiducia al fine di raggiungere l'obiettivo della non proliferazione dei missili nonché tra il codice e il sistema ONU (UNGA);

come motivare gli Stati firmatari a sottoporsi ai programmi missili balistici e SLV.

3.   Durata

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti sarà di ventiquattro mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari dei progetti nell'ambito della presente decisione sono sia gli Stati firmatari sia gli Stati non firmatari del codice.

La scelta finale degli Stati beneficiari sarà effettuata in consultazione tra l'ente incaricato dell'attuazione e la presidenza, assistita dall'SG/AR, in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. La decisione definitiva sarà basata sulle proposte fatte dall'ente incaricato dell'attuazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

5.   Ente incaricato dell'attuazione

L'FRS sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti. I progetti saranno attuati direttamente dal personale dell'FRS o dei suoi partner nella cooperazione, l'Istituto per la ricerca della pace e la politica di sicurezza dell'Università di Amburgo e il Centro polacco di ricerche spaziali di Varsavia.

L'ente incaricato dell'attuazione prepara:

a)

relazioni trimestrali sull'attuazione dei progetti;

b)

una relazione finale entro un mese dal completamento dei progetti.

Le relazioni sono trasmesse alla presidenza, assistita dall'SG/AR.

L'FRS assicurerà la visibilità del contributo dell'UE, in misura adeguata alle sue dimensioni.

6.   Partecipanti terzi

I progetti saranno totalmente finanziati dalla decisione. Gli esperti degli Stati firmatari o non firmatari del codice possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali dell'FRS.


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