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Document 32008R1329

Regolamento (CE) n. 1329/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008 , recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito

GU L 345 del 23.12.2008, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1329/oj

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2008

recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.

(2)

I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.

(3)

La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e Irlanda del Nord è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di diossina rilevati di recente nelle carni suine originarie dell'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.

(4)

In Irlanda, svariati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di risalire all'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati nelle carni suine, le autorità competenti hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.

(5)

L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda del Nord. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte il mercato nell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda del Nord, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.

(6)

A norma all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.

(7)

Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda del Nord richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.

(8)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

(9)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(10)

Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini allevati in aziende risultate esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord e macellati in Irlanda del Nord.

(11)

Per agevolare la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

(12)

Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.

(13)

È necessario fissare una cauzione volta a garantire che gli operatori rispettino le obbligazioni contrattuali e che la misura raggiunga l'effetto ricercato sul mercato.

(14)

Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. Occorre perciò applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nel suddetto articolo.

(15)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   È concesso un aiuto all'ammasso privato per i prodotti del settore delle carni suine che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono ottenuti da suini allevati in Irlanda o Irlanda del Nord almeno negli ultimi due mesi prima di essere macellati in Irlanda del Nord;

b)

sono di qualità sana, leale e mercantile e sono stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti per i quali si sia accertato che non hanno fatto uso di mangimi contaminati da un forte tasso di diossina e di policlorobifenili (PCB).

2.   L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

3.   Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate in Irlanda del Nord a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Le domande si riferiscono ad un periodo di ammasso di 90, 120, 150 o 180 giorni.

5.   Ogni domanda verte su una sola categoria di prodotti tra quelle figuranti nell'allegato e specifica il corrispondente codice NC all'interno di tale categoria.

6.   Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 4

Quantitativi minimi

I quantitativi minimi per domanda sono i seguenti:

a)

10 tonnellate per i prodotti disossati;

b)

15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 5

Cauzioni

Le domande sono accompagnate da una cauzione pari al 20 % degli importi dell'aiuto figuranti nelle colonne da 3 a 6 dell'allegato.

Articolo 6

Quantitativo totale

Il quantitativo totale per il quale possono concludersi contratti in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 826/2008 non supera 15 000 tonnellate in peso del prodotto.

Articolo 7

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

7.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.

8.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Categorie di prodotti

Prodotti per i quali è concesso l'aiuto

Importi dell'aiuto per un periodo di ammasso di

(EUR/t)

Detrazioni

(EUR)

90 giorni

120 giorni

150 giorni

180 giorni

per giorno

1

2

3

4

5

6

7

Categoria 1

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale (1)

278

315

352

389

1,24

Categoria 2

ex 0203 12 11

Prosciutti

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Spalle

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Parti anteriori

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (4)  (5)

 

 

 

 

 

Categoria 3

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

 

 

 

 

 

Categoria 4

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti alle parti centrali («middles»), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(5)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(6)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.


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