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Document 32008R0138

Regolamento (CE) n. 138/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008 , che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

GU L 42 del 16.2.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/138/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/9


REGOLAMENTO (CE) N. 138/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese. I dazi in vigore vanno dal 6,5 % al 23,5 % per quattro aziende con aliquote individuali e l'aliquota rimanente è del 66,7 %.

2.   Domanda di riesame

(2)

Il 3 aprile 2006 è pervenuta alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base affinché riesaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di fare rientrare nuovi tipi di prodotto nella definizione dello stesso.

(3)

La richiesta è stata presentata dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) («il richiedente») per conto dei produttori comunitari di legno compensato di okoumé.

(4)

Il richiedente ha sostenuto che sul mercato sono presenti nuovi tipi di prodotto, quali legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non supera lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno costituito da bintangor, red canarium, kedondong o altri tipi di legno tropicale, non rivestito da una pellicola permanente di materiali diversi. Questi prodotti dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione delle misure poiché possiedono caratteristiche fisiche e chimiche, nonché destinazione finale identiche a quelle del prodotto cui si riferiscono le misure esistenti. Pertanto, sia il prodotto in questione che i nuovi tipi di prodotto devono essere considerati un unico prodotto.

3.   Apertura del procedimento

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avviamento di un riesame intermedio, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in esame.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 5 dicembre 2007, il richiedente ha ritirato la richiesta di riesame parziale intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese.

(7)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando la richiesta di riesame viene ritirata, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(8)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni di alcun genere. Si stabilisce pertanto che la chiusura del procedimento non sia contraria all'interesse della Comunità.

(9)

La Commissione conclude pertanto che il riesame relativo alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese possa essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4.

(3)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 19.


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