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Document 32008R0136

Regolamento (CE) n. 136/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008 , concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

GU L 42 del 16.2.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/136/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/6


REGOLAMENTO (CE) N. 136/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (3), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (4), prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3)

Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio.

(4)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 11 e il 12 febbraio 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 41,049056 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


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