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Document 32007R0830(01)

Regolamento finanziario applicabile a Eurojust

GU L 226 del 30.8.2007, p. 30–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2009; sostituito da 32009D1120(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_financ/2007/830/oj

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/30


REGOLAMENTO FINANZIARIO APPLICABILE A EUROJUST

IL COLLEGIO DI EUROJUST,

Vista la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e in particolare l’articolo 37 di detta decisione,

Vista la decisione con cui la Commissione ha accordato deroghe richieste da Eurojust relativamente al regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

Premesso che

(1)

Eurojust è dotato di personalità giuridica ed ha piena responsabilità in merito alla stesura e all’attuazione del proprio bilancio.

(2)

È necessario fissare norme che disciplinino la stesura e per l’attuazione del bilancio di Eurojust, nonché norme che disciplinino la presentazione e la revisione dei conti annuali.

(3)

È altresì necessario definire i poteri e le responsabilità del collegio di Eurojust, dell’ordinatore, del contabile, dell’amministratore degli anticipi e del revisore interno.

(4)

Efficaci sistemi di controllo devono essere introdotti onde tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea.

(5)

Poiché Eurojust è un organismo finanziato tramite una sovvenzione annuale elargita dalla Comunità, il calendario relativamente alla formulazione del bilancio, alla presentazione dei conti annuali e all’estinzione delle responsabilità deve essere uniformato alle disposizioni analoghe enunciate dal regolamento finanziario generale.

(6)

Per analoghi motivi, Eurojust dovrà osservare gli stessi obblighi imposti alle istituzioni della Comunità relativamente alla concessione di appalti pubblici e di concessioni. A questo proposito è sufficiente rimandare alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.

(7)

Il regolamento finanziario deve riflettere gli specifici requisiti di Eurojust quale unità istituita a promozione della collaborazione in ambito giudiziario. Esso deve quindi tenere in piena considerazione la natura delicata delle operazioni svolte da Eurojust, particolarmente per quanto concerne le indagini e i procedimenti giudiziari.

(8)

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio di Eurojust deve essere adottato all’unanimità dal collegio, dopo debita consultazione della Commissione.

(9)

La Commissione ha espresso parere favorevole in merito al presente regolamento, comprese la sue differenze rispetto al regolamento finanziario quadro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento specifica il principio e le norme essenziali in materia della formulazione e dell’attuazione del bilancio di Eurojust.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«Decisione Eurojust»: la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1);

2)

«Eurojust»: l’unità di cooperazione giudiziaria costituita mediante la decisione Eurojust come organismo dell’Unione europea;

3)

«Collegio»: l’unità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione su Eurojus;

4)

«Direttore amministrativo»: la persona di cui all'articolo 29 e all'articolo 36, paragrafo 1, della decisione Eurojust;

5)

«Personale»: il direttore amministrativo nonché il personale di cui all’articolo 30 della decisione Eurojust;

6)

«Bilancio»: il bilancio di Eurojust, così come definito nell’articolo 34 della decisione Eurojust;

7)

«Autorità di bilancio»: il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea;

8)

«Regolamento finanziario generale»: il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2);

9)

«Regolamento finanziario quadro»: il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3);

10)

«Norme applicative per il regolamento finanziario generale»: le modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 come enunciato nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4);

11)

«Norme di attuazione finanziaria per Eurojust»: le norme di attuazione per il presente regolamento finanziario;

12)

«Regole finanziarie di Eurojust»: la decisione Eurojust, il presente regolamento finanziario e le norme di attuazione finanziaria per Eurojust;

13)

«Statuto»: regolamenti e norme applicabili ai funzionari e alle altre persone alle dipendenze delle Comunità europee.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l’esecuzione del bilancio rispettano i principi dell’unità e della verità di bilancio, dell’annualità, del pareggio, dell’unità di conto, dell’universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

CAPO 1

Principio dell’unità e verità di bilancio

Articolo 4

Il bilancio è l’atto che prevede e autorizza, per ogni esercizio, le entrate e le spese stimate necessarie per l’applicazione della decisione Eurojust.

Articolo 5

Il bilancio comprende:

a)

entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni, le tasse e, senza pregiudicare quanto enunciato nell’articolo 51, l’interesse che Eurojust può ricevere per servizi supplementari ai compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate;

b)

entrate in cui rientrano eventuali contributi finanziari dello Stato membro che accoglie l’organismo;

c)

una sovvenzione accordata dalle Comunità europee;

d)

entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche secondo l’articolo 19, paragrafo 1;

e)

le spese di Eurojust, comprese le spese amministrative.

Articolo 6

1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

2.   Nessuno stanziamento può essere iscritto nel bilancio se non corrisponde ad una spesa stimata necessaria.

3.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio.

CAPO 2

Principio dell’annualità

Articolo 7

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 8

1.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati e stanziamenti non dissociati che danno luogo a stanziamenti d’impegno e a stanziamenti di pagamento.

2.   Gli stanziamenti d’impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso.

3.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4.   Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell’esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di materiale d’attrezzatura, sono imputate al bilancio dell’esercizio nel corso del quale sono effettuate.

Articolo 9

1.   Le entrate di Eurojust di cui all’articolo 5 sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso.

2.   Le entrate di Eurojust danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.

3.   Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4.   Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici effettuati fino al 31 dicembre.

5.   I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile al più tardi il 31 dicembre dell’esercizio stesso.

Articolo 10

1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all’esercizio successivo, adottata dal collegio entro il 15 febbraio conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 7.

2.   Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono essere oggetto di riporto.

3.   Per gli stanziamenti di impegno degli stanziamenti dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell’esercizio, il riporto può riguardare gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno per cui è stata portata a termine entro il 31 dicembre la maggior parte delle fasi preparatorie all’atto di impegno, da definire nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell’anno successivo.

4.   Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d’impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell’esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. Eurojust impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

5.   Gli stanziamenti non dissociati, corrispondenti a obblighi regolarmente assunti alla fine dell’esercizio, sono riportati di diritto solo all’esercizio successivo.

6.   Gli stanziamenti riportati non impegnati al 31 marzo dell’esercizio n + 1 sono automaticamente annullati.

La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.

7.   Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 19 sono oggetto di un riporto di diritto.

Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

I disimpegni conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati destinati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all’esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati impegnati, danno luogo all’annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

Gli stanziamenti che figurano in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1o gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo.

Articolo 13

1.   Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell’ultimo bilancio regolarmente adottato.

2.   Le spese che, come gli affitti, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo.

Articolo 14

1.   Se il bilancio non è adottato all’inizio dell’esercizio, alle operazioni d’impegno e di pagamento relative a spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell’esecuzione dell’ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano le norme qui di seguito.

2.   Le operazioni d’impegno possono essere effettuate per capo entro il limite di un quarto degli stanziamenti complessivamente autorizzati per il capo in oggetto nell’esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capo entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capo in oggetto nell’esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.

3.   Su richiesta del direttore amministrativo, se la continuità dell’azione di Eurojust e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il collegio può autorizzare, sia per le operazioni d’impegno che per le operazioni di pagamento, simultaneamente due o più dodicesimi provvisori oltre a quelli automaticamente disponibili a norma delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionati.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 15

1.   Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2.   Gli stanziamenti di impegno non possono superare l’importo della sovvenzione comunitaria, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all’articolo 5.

3.   Eurojust non può sottoscrivere prestiti.

4.   I fondi versati a Eurojust costituiscono, rispetto al bilancio di quest’ultimo, una sovvenzione per il pareggio del bilancio che ha il carattere di prefinanziamento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario generale.

Articolo 16

1.   Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell’articolo 81 è positivo, esso viene rimborsato alla Commissione a concorrenza della sovvenzione comunitaria versata nel corso dell’esercizio. La parte del saldo che supera l’importo della sovvenzione comunitaria versata nel corso dell’esercizio è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo fra le entrate.

La differenza fra la sovvenzione comunitaria iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e quella effettivamente versata è oggetto di un annullamento.

2.   Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell’articolo 81 è negativo, esso viene iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo.

3.   Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti in bilancio nel corso della procedura di bilancio mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa e, in corso di esecuzione del bilancio, mediante bilancio rettificativo.

CAPO 4

Principio dell’unità di conto

Articolo 17

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi sono autorizzati a effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust.

CAPO 5

Principio dell’universalità

Articolo 18

L’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo quanto disposto dall’articolo 19. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 21.

Articolo 19

1.   Hanno destinazione specifica le entrate che finanziano spese determinate, nella fattispecie:

a)

le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;

b)

le partecipazioni alle attività di Eurojust da parte degli Stati membri, dei paesi terzi o di organismi diversi ad azioni dell’organismo comunitario, a condizione che ciò sia previsto dall’accordo concluso fra Eurojust e gli Stati membri, i paesi terzi o gli organismi in questione.

2.   Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 1 deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell’azione o della destinazione in oggetto.

3.   Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 20

1.   Il direttore amministrativo può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore di Eurojust, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

2.   L’accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all’autorizzazione del collegio, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il collegio non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

Articolo 21

1.   Le somme che possono essere detratte dall’importo delle domande di pagamento, delle fatture o degli estratti, che, in questo caso, sono oggetto di un ordine di pagamento al netto, sono definiti nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust.

Non sono iscritti nelle entrate di Eurojust gli sconti, i ristorni e ribassi dedotti da fatture e richieste di pagamento.

2.   I prezzi di merci, altri prodotti o prestazioni forniti a Eurojust sono iscritti in bilancio per il loro importo integrale esentasse quando comprendono oneri fiscali che sono oggetto di rimborso:

a)

da parte dello Stato membro ospite, in virtù dell’accordo in merito alla sede o sulla base di altre convenzioni pertinenti;

b)

oppure da parte di uno Stato membro o dei paesi terzi sulla base di altre convenzioni pertinenti.

Gli oneri fiscali nazionali eventualmente sostenuti da Eurojust a titolo temporaneo in applicazione del primo trattino, sono iscritti su un conto provvisorio fino al loro rimborso da parte dello Stato interessato.

3.   Un eventuale saldo negativo viene iscritto in quanto spesa nel bilancio.

4.   Le differenze di cambio registrate nel corso dell’esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell’esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 22

Gli stanziamenti nella loro totalità sono specificati per titolo e per capo; i capi sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 23

1.   Il direttore amministrativo può procedere a storni da articolo ad articolo all’interno di ciascun capo.

Egli/Ella informa al più presto il collegio degli storni effettuati in virtù del primo comma.

2.   Il direttore amministrativo può procedere a storni da titolo a titolo e da capo a capo entro un limite globale del 10 % degli stanziamenti dell’esercizio. Egli/Ella provvederà ad informare il collegio non appena possibile circa gli storni eseguiti da titolo a titolo e da capo a capo. Al di là del limite del 10 % degli stanziamenti, può proporre al collegio storni di stanziamenti da titolo a titolo oppure da capo a capo all’interno di un titolo. Il collegio dispone di un termine di un mese per opporsi a tali storni, trascorso il quale gli storni sono considerati adottati.

3.   Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente al presente articolo sono accompagnate da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge l’esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

Articolo 24

1.   Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

2.   Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che esse mantengano la loro destinazione.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 25

1.   Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Secondo il principio dell’economia, i mezzi impiegati da Eurojust per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell’efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell’efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.   Per tutti i settori di attività coperti dal bilancio sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e datati. La realizzazione di tali obiettivi viene controllata mediante indicatori di prestazione definiti per ciascuna attività e le informazioni relative sono trasmesse al collegio dal direttore amministrativo. Tali informazioni vengono trasmesse ogni anno entro i più brevi termini e figurano al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.

4.   Per migliorare il processo di adozione delle decisioni, Eurojust procede a una valutazione regolare ex ante ed ex post dei programmi o delle azioni. Questa valutazione si applica a tutti i programmi e le attività che sono all’origine di spese consistenti; i relativi risultati vengono comunicati al collegio.

5.   Gli obiettivi e i parametri di misurazione di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono applicabili alle attività concernenti casi.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 26

1.   Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2.   Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro adozione.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 27

1.   Il bilancio è formato conformemente alle disposizioni della decisione Eurojust.

2.   Ogni anno il direttore amministrativo redige e trasmette al collegio per sua approvazione una bozza di stato di previsione delle spese e delle entrate di Eurojust per l’esercizio successivo.

3.   Da parte sua il collegio formula una stima delle spese e delle entrate di Eurojust, indicando inoltre gli orientamenti generali che le giustificano, sulla base della bozza redatta dal direttore amministrativo. Il collegio provvede a trasmettere della stima e detti orientamenti alla Commissione, al più tardi entro il 31 marzo.

4.   Lo stato di previsione delle spese e delle entrate di Eurojust comprende:

a)

una tabella dell’organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria;

b)

in caso di incremento del numero di posti, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;

c)

una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;

5.   Sulla base della suddetta stima, la Commissione propone, nell’ambito della bozza preliminare di bilancio generale per l’Unione europea, l’importo della sovvenzione annuale nonché i posti, di natura permanente o temporanea, trasmettendo tale proposta all’autorità di bilancio secondo quanto disposto dall’articolo 272 del trattato.

6.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico di Eurojust, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1.

7.   Prima dell’inizio dell’anno di bilancio, il collegio adotta il bilancio definitivo, nonché la tabella dell’organico, così come disposto dall’articolo 34, paragrafo 1, terza frase, nel testo della decisione Eurojust, sulla base della sovvenzione annuale e dei posti autorizzati dall’autorità di bilancio coerentemente con il paragrafo 6, adattandoli in virtù dei vari stanziamenti riconosciuti a Eurojust e ai fondi disponibili da altre fonti.

Articolo 28

Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell’organico, è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale, secondo le disposizioni della decisione Eurojust e dell’articolo 27.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 29

Il bilancio comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

Articolo 30

Nella misura in cui ciò sia giustificato dalle attività di Eurojust, lo stato delle spese deve essere presentato secondo una nomenclatura che prevede una classificazione per destinazione. Tale nomenclatura è definita da Eurojust e distingue chiaramente stanziamenti amministrativi e operativi.

Articolo 31

Il bilancio comporta:

1)

nello stato delle entrate:

a)

le previsioni di entrate di Eurojust per l’esercizio interessato;

b)

le entrate previste dell’esercizio precedente e le entrate dell’esercizio n – 2;

c)

gli opportuni commenti per ogni linea di entrata.

2)

nello stato delle spese:

a)

gli stanziamenti d’impegno e di pagamento per l’esercizio in oggetto;

b)

gli stanziamenti d’impegno e di pagamento per l’esercizio precedente, nonché le spese impegnate e quelle pagate nel corso dell’esercizio n – 2;

c)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

d)

gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione.

Articolo 32

1.   La tabella dell’organico di cui all’articolo 27 comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell’esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell’esercizio precedente, nonché il numero di posti realmente messi a disposizione.

Essa costituisce, per Eurojust, un limite imperativo; nessuna nomina può esser fatta al di là di tale limite. Il collegio può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell’organico, fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne per quanto riguarda i gradi A*16, A*15 e A*13, e rispettando una doppia condizione:

a)

non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio completo;

b)

restare entro il limite del numero totale di posti autorizzati dalla tabella dell’organico.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall’autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 33

Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore amministrativo, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente alle norme di attuazione finanziaria per Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti assegnati.

Articolo 34

1.   Il direttore amministrativo può delegare i suoi poteri d’esecuzione del bilancio al personale di Eurojust soggetto allo «statuto», alle condizioni specificate dalle regole finanziarie di Eurojust. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

2.   Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti alle condizioni precisate nelle norme di attuazione finanziaria per Eurojust. Ogni atto di sottodelega richiede l’accordo esplicito del direttore amministrativo.

Articolo 35

1.   Qualsiasi agente finanziario quale definito al Capo 2 del presente titolo non può adottare alcun atto d’esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli di Eurojust potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l’agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l’autorità competente.

2.   Esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di una persona incaricata dell’esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interesse con il beneficiario.

3.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 è il superiore gerarchico dell’agente in oggetto. Se quest’ultimo è il direttore amministrativo, l’autorità competente è il collegio.

Articolo 36

1.   Il bilancio è eseguito dal direttore amministrativo nei servizi posti sotto la sua autorità.

2.   Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell’autorità pubblica né l’esercizio di un potere discrezionale di valutazione.

CAPO 2

Agenti finanziari

Sezione 1 —   Principio della separazione delle funzioni

Articolo 37

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili fra loro.

Sezione 2 —   L’ordinatore

Articolo 38

1.   L’ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2.   Per eseguire le spese, l’ordinatore procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti.

3.   L’esecuzione delle entrate comporta lo stabilimento delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e l’emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4.   L’ordinatore pone in atto norme minime stabilite dalle norme di attuazione finanziaria per Eurojust. Dette norme minime vengono formulate a loro volta sulla base di quelle fissate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, comprese eventualmente verifiche ex post.

In particolare l’ordinatore introduce, nell’ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza destinata ad assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

5.   Prima che un’operazione venga autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari vengono verificati da agenti diversi da quello che ha avviato l’operazione. L’avvio e la verifica ex ante e ex post di un’operazione sono funzioni separate.

6.   L’ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico sull’esecuzione del bilancio.

Articolo 39

1.   Con avvio di un’operazione di cui all’articolo 38, paragrafo 5, si deve intendere l’insieme delle operazioni preparatorie all’adozione degli atti di esecuzione di bilancio da parte degli ordinatori competenti di cui agli articoli 33 e 34.

2.   Per verifica ex ante di un’operazione di cui all’articolo 38, paragrafo 5, si deve intendere l’insieme dei controlli ex ante eseguiti dall’ordinatore competente al fine di verificarne gli aspetti operativi e finanziari.

3.   Ogni operazione è oggetto almeno di una verifica ex ante, volta in particolare ad accertare quanto segue:

a)

la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili;

b)

l’applicazione del principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 25.

4.   Le verifiche ex post sui documenti e, se necessario, in loco, mirano a verificare la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio e in particolare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3. Tali verifiche possono essere organizzate a campione sulla base di un’analisi dei rischi.

5.   I funzionari o altri agenti incaricati delle verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 sono diversi da quelli che eseguono i compiti di cui al paragrafo 1 e non sono subordinati a questi ultimi.

6.   Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie deve disporre delle necessarie competenze professionali. Rispetta un codice specifico di deontologia professionale adottato da Eurojust e basato sulle norme adottate dalla Commissione per i propri servizi.

Articolo 40

1.   L’ordinatore rende conto al collegio dell’esercizio delle sue funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività (qui di seguito: «relazione dell’ordinatore»), accompagnata da informazioni finanziarie e di gestione. Tale relazione illustra i risultati delle sue operazioni rispetto agli obiettivi assegnatigli/le per attività non correlate a casi, i rischi associati a tali operazioni, l’utilizzo delle risorse a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell’articolo 71 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.

2.   Ogni anno, al più tardi il 15 giugno, il collegio trasmette all’autorità di bilancio e alla Corte dei conti un’analisi e una valutazione della relazione dell’ordinatore relativa all’esercizio precedente. Tale analisi e valutazione sono incluse nella relazione annuale di Eurojust, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo.

Articolo 41

Quando un agente impegnato nella gestione e nel controllo finanziari delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle norme professionali che egli/ella è tenuto a rispettare, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto il direttore amministrativo e, in caso d’inerzia di quest’ultimo entro un termine ragionevole, l’istanza di cui all’articolo 47, paragrafo 4, nonché il collegio. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Articolo 42

Nel caso in cui si proceda a una delega o sottodelega di poteri di esecuzione del bilancio, conformemente all’articolo 34, si applica agli ordinatori delegati o sottodelegati, mutatis mutandis, l’articolo 38, parafrafi 1, 2 e 3.

Sezione 3 —   Il contabile

Articolo 43

1.   Il collegio nomina un contabile soggetto allo statuto, che, nell’ambito di Eurojust, è incaricato di quanto segue:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b)

preparare e presentare i conti, conformemente al Titolo VII;

c)

provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al Titolo VII;

d)

attuare, conformemente al Titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;

e)

definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f)

provvedere alla gestione della tesoreria.

2.   Il contabile ottiene dall’ordinatore, che ne garantisce l’affidabilità, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che riproducano un’immagine fedele del patrimonio di Eurojust e dell’esecuzione del bilancio.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l’articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli/Ella è responsabile della custodia dei medesimi.

4.   Ai fini dell’esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile per l’esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica. Il contabile deve notificare con anticipo l’ordinatore della sua intenzione a procedere in tal senso.

5.   L’atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegatari.

Sezione 4 —   L’Amministratore degli anticipi

Articolo 44

Se ciò si rivela indispensabile in vista del pagamento di spese di importo modesto, nonché della riscossione di altre entrate di cui all’articolo 5, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati da quest’ultimo.

L’importo massimo di ogni entrata o spesa che può essere versata dall’amministratore degli anticipi nei confronti di terzi non può superare un importo che deve essere precisato dalle norme di attuazione finanziaria per Eurojust per ogni voce di spesa o di entrata.

CAPO 3

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1 —   Disposizioni generali

Articolo 45

1.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, l’autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori delegati o sottodelegati.

L’ordinatore può in qualsiasi momento ritirare il proprio accordo in merito a una sottodelega specifica.

2.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, il contabile può, in qualsiasi momento, essere sospeso dalle sue funzioni, temporaneamente o definitivamente, dal collegio.

Il collegio provvede a nominare un contabile provvisorio.

3.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, il contabile può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori di anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 46

1.   Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all’articolo 45, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.

2.   Ogni ordinatore, contabile o amministratore di anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 47, 48 e 49. In caso di attività illecita, frode o corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, si adiscono le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

Sezione 2 —   Norme applicabili all’ordinatore e agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 47

1.   L’ordinatore è responsabile sotto il profilo patrimoniale, conformemente allo statuto. A questo titolo egli/ella può essere tenuto/a a riparare la totalità del danno subito dalle Comunità a causa di colpe personali gravi commesse nell’esercizio o in occasione delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da riscuotere o emette gli ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le norme di attuazione finanziaria per Eurojust.

Lo stesso quando, a seguito di una sua colpa personale grave, egli/ella trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l’emissione di ordini di riscossione oppure trascura o ritarda, senza giustificato motivo, di emettere ordini di pagamento che possono comportare una responsabilità civile per l’agenzia nei confronti di terzi.

2.   Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d’irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l’autorità delegante. Se l’autorità delegante dà istruzione, per iscritto e indicando la motivazione, all’ordinatore delegato o sottodelegato di eseguire tale decisione, quest’ultimo, che deve eseguirla, è esente da responsabilità.

3.   In caso di delega, l’ordinatore resta responsabile dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell’ordinatore delegato.

4.   L’istanza istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale al fine di determinare l’esistenza di una irregolarità finanziaria e le sue eventuali conseguenze, può esercitare nei confronti di Eurojust le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, se così decide il collegio.

In mancanza di tale decisione, il collegio istituisce un’istanza specializzata, indipendente a livello funzionale, in questo settore.

Sulla base del parere di quest’istanza, il direttore amministrativo decide l’avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore amministrativo, l’istanza lo trasmette al collegio e al revisore interno della Commissione.

5.   Ogni agente può essere tenuto a riparare, in toto o in parte, il danno subito da Eurojust a causa di errori personale gravi da lui commessi nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni coerentemente con lo statuto.

La decisione motivata viene prese dall’autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.

Sezione 3 —   Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi

Articolo 48

Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

a)

la perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o la responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;

b)

la modifica di conti bancari o di conti correnti postali senza preventiva notifica all’ordinatore;

c)

recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 49

L’amministratore di anticipi risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

a)

la perdita o il deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia o la responsabilità di tale perdita o deterioramento per negligenza;

b)

l’impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;

c)

il pagamento a favore di un destinatario diverso dagli aventi diritto;

d)

mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 4

Operazioni di entrate

Sezione 1 —   Disposizioni generali

Articolo 50

Eurojust presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, delle richieste di pagamento della totalità o di una parte della sovvenzione comunitaria, corredate da una previsione di tesoreria.

Articolo 51

I fondi versati ad Eurojust dalla Commissione a titolo della sovvenzione producono interessi a vantaggio del bilancio generale.

Sezione 2 —   Previsione di crediti

Articolo 52

Ogni misura o situazione costitutiva di un credito di Eurojust o di una sua modifica è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell’ordinatore competente.

Sezione 3 —   Accertamento dei crediti

Articolo 53

1.   L’accertamento di un credito è l’atto dell’ordinatore o dell’ordinatore delegato avente il seguente oggetto:

a)

verifica dell’esistenza dei debiti a carico del debitore;

b)

determinazione o verifica dell’esistenza e dell’importo del debito;

c)

verifica dell’esigibilità del debito.

2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito inviata al debitore. Questi due atti sono stabiliti e inviati dall’ordinatore competente.

3.   Fatte salve le disposizioni regolamentari, contrattuali o convenzionali applicabili, qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente alle norme applicative per il regolamento finanziario generale.

4.   In casi debitamente giustificati, alcune entrate correnti possono essere oggetto di accertamenti provvisori.

Un accertamento provvisorio copre più recuperi singoli che non devono essere pertanto oggetto di un accertamento individuale.

Prima della chiusura dell’esercizio, l’ordinatore è tenuto a effettuare le modifiche degli accertamenti provvisori affinché questi corrispondano ai crediti realmente accertati.

Sezione 4 —   Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 54

L’emissione dell’ordine di riscossione è l’atto con il quale l’ordinatore competente impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito accertato.

Sezione 5 —   Recupero

Articolo 55

1.   Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

2.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate di Eurojust e a vigilare sulla tutela dei suoi diritti.

3.   Quando l’ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

La rinuncia a recuperare un credito accertato si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore, che deve essere motivata. L’ordinatore non può delegare questa decisione.

La decisione di rinuncia specifica le azioni esplicate ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

4.   L’ordinatore competente annulla un credito accertato quando si constata che un credito non era stato correttamente accertato a causa di un errore di diritto o di fatto. L’annullamento si manifesta mediante una decisione dell’ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

5.   L’ordinatore competente adegua in aumento o in diminuzione l’importo di un credito accertato quando l’importo del credito debba essere modificato a seguito della scoperta di un errore materiale, sempre che questa correzione non comporti la rinuncia al diritto accertato a favore di Eurojust. L’adeguamento viene effettuato mediante una decisione dell’ordinatore competente ed è oggetto di una motivazione adeguata.

Articolo 56

1.   Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l’ordinatore competente.

2.   Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile dà luogo al rilascio di una ricevuta.

Articolo 57

1.   Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l’ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l’esecuzione forzata.

2.   Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti di Eurojust se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti di Eurojust, a condizione che la compensazione sia giuridicamente possibile.

Articolo 58

Il contabile, in collegamento con l’ordinatore competente, può accordare una dilazione per il pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle due condizioni che seguono:

a)

il debitore si impegna a pagare gli interessi al tasso previsto dalle norme applicative per il regolamento finanziario generale per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza originaria;

b)

costituisce, per tutelare i diritti di Eurojust, una garanzia finanziaria che copra il debito sia in capitale che in interessi.

Sezione 6 —   Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni

Articolo 59

Se Eurojust percepisce tasse e canoni di cui all’articolo 5, lettera a, essi sono oggetto di una stima globale provvisoria all’inizio di ogni esercizio. La determinazione degli importi esigibili e del recupero deve avvenire coerentemente con le disposizioni degli articoli da 53 a 58.

CAPO 5

Operazioni di spesa

Articolo 60

1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2.   Ogni impegno di spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento. Fatte salve le attività non correlate a casi.

3.   Il programma di lavoro di Eurojust vale quale decisione di finanziamento per le attività di cui si occupa, a condizione che esse siano chiaramente individuate e che siano esattamente definiti dei criteri di inquadramento.

4.   Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.

Sezione 1 —   Impegno delle spese

Articolo 61

1.   L’impegno di bilancio consiste nell’operazione di imputazione degli stanziamenti necessari per procedere all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

2.   L’impegno giuridico è l’atto con il quale l’ordinatore competente crea o accerta un’obbligazione dalla quale risulta un onere per il bilancio.

3.   L’impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l’importo della spesa sono determinati.

4.   L’impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l’impegno come specifico rimane indeterminato.

5.   L’impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese correnti di natura amministrativa di cui né l’importo né i beneficiari finali sono determinati in modo definitivo.

L’impegno di bilancio accantonato è attuato o con la conclusione di uno o più impegni giuridici specifici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori, oppure, in taluni casi eccezionali riguardanti le spese di gestione del personale, direttamente con i pagamenti.

Articolo 62

1.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l’ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2.   Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici o provvisori vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell’anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo comma, il saldo non coperto da un impegno giuridico di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall’ordinatore competente.

3.   Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione interessa più di un esercizio e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d’esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l’esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell’articolo 11.

Articolo 63

Quando procede all’adozione di un impegno di bilancio, l’ordinatore competente verifica quanto segue:

a)

l’esattezza dell’imputazione di bilancio;

b)

la disponibilità degli stanziamenti;

c)

la conformità della spesa alle norme finanziarie per Eurojust;

d)

il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2 —   Convalida delle spese

Articolo 64

La convalida di una spesa è l’atto dell’ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a)

accerta l’esistenza dei diritti del creditore;

b)

verifica le condizioni di esigibilità del credito;

c)

determina o verifica la realtà e l’importo del credito.

Articolo 65

1.   Qualsiasi convalida di una spesa si basa su documenti giustificativi che attestino i diritti del creditore sulla base dell’accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti o ancora sulla base di altri titoli che giustifichino il pagamento.

2.   La decisione di convalida avviene con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell’ordinatore competente.

3.   In un sistema non automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da un timbro con la firma dell’ordinatore competente. In un sistema automatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da una convalida coperta da parola d’accesso personale dell’ordinatore competente.

Sezione 3 —   Autorizzazione delle spese

Articolo 66

1.   L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore competente dà al contabile, mediante l’emissione di un ordine di pagamento, l’istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2.   L’ordine di pagamento è datato e firmato dall’ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile. I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore competente in conformità dell’articolo 38, paragrafo 6.

3.   Se necessario, l’ordine di pagamento trasmesso al contabile è accompagnato da un attestato che certifica l’iscrizione dei beni negli inventari di cui all’articolo 90, paragrafo 1.

Sezione 4 —   Pagamento delle spese

Articolo 67

1.   Il pagamento deve basarsi sulla prova dell’effettiva realizzazione dell’azione corrispondente, secondo le disposizioni dell’atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario generale e del contratto o della convenzione di sovvenzione, e consiste in uno dei seguenti atti:

a)

il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b)

il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

i)

un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

ii)

uno o più pagamenti intermedi;

iii)

un pagamento a saldo degli importi dovuti.

I prefinanziamenti sono imputati in toto o in parte sui pagamenti intermedi.

Il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è imputato sul pagamento dei saldi.

2.   Nella contabilità i diversi tipi di pagamenti di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell’esecuzione.

Articolo 68

Il pagamento delle spese è effettuato dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5 —   Termini per le operazioni di spesa

Articolo 69

Le operazioni di convalida, autorizzazione, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e ai sensi delle norme applicative per il regolamento finanziario generale.

CAPO 6

Sistemi informatici

Articolo 70

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 7

Il revisore interno

Articolo 71

Eurojust dispone di una funzione di revisione interna. Il revisore interno viene nominato ed esercita le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 2 e 3, della decisione Eurojust.

Articolo 72

1.   Il revisore interno consiglia indipendentemente Eurojust riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato di:

a)

verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

valutare l’adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull’insieme delle attività e dei servizi di Eurojust. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l’esercizio delle sue funzioni.

3.   Il revisore interno presenta una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni al collegio e al direttore amministrativo, i quali provvedono a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.

4.   Il revisore interno presenta a Eurojust una relazione annuale che indica in particolare il numero e il tipo dei controlli interni effettuati, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste raccomandazioni. La relazione annuale illustra inoltre i problemi sistemici individuati dall’istanza specializzata, istituita in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale.

5.   Eurojust trasmette ogni anno all’autorità di discarico e alla Commissione una relazione elaborata dal proprio direttore amministrativo che sintetizza il numero e il tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

6.   Questo articolo non si applica alle attività e ai documenti correlati a casi.

Articolo 73

La responsabilità del revisore interno nell’esercizio delle sue funzioni è determinata conformemente alle norme di attuazione finanziaria per Eurojust, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento finanziario generale.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 74

1.   Per quanto riguarda le procedure d’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale, nonché delle sue modalità di esecuzione.

2.   Fatte salve le suddette disposizioni, Eurojust ha diritto ad aderire alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici adottate dallo Stato ospite o ad altro organismo comunitario od organizzazione internazionale, e inoltre a trarre beneficio da dette procedure, purché esse applichino norme in grado di offrire garanzie equiparabili alle norme vigenti in ambito internazionale, particolarmente per quanto concerne trasparenza, assenza di discriminazione e prevenzione di conflitti di interessi.

3.   Il direttore amministrativo è la sola persona autorizzata a riconoscere l’equivalenza delle garanzie rispetto alle norme adottate in ambito internazionale.

TITOLO VI

SOVVENZIONI CONCESSE DA EUROJUST

Articolo 75

Quando Eurojust concede delle sovvenzioni ad enti pubblici nei riguardi dell’esecuzione delle sue funzioni, conformemente all’articolo 3 della decisione Eurojust, o nei riguardi dell’esecuzione di compiti della rete giudiziaria europea, coerentemente con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della decisione Eurojust, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto

Articolo 76

I conti annuali di Eurojust comprendono:

a)

gli stati finanziari di Eurojust;

b)

gli stati sull’esecuzione del bilancio. I conti di Eurojust sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio.

Articolo 77

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un’immagine fedele di quanto segue:

a)

per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell’attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

b)

per le relazioni sull’esecuzione del bilancio, degli elementi dell’esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 78

Gli stati finanziari sono stabiliti sulla base dei principi contabili generalmente ammessi, quali precisati nelle norme applicative per il regolamento finanziario generale, vale a dire:

a)

la continuità delle attività,

b)

la prudenza,

c)

la costanza dei metodi contabili,

d)

la comparabilità delle informazioni,

e)

l’importanza relativa,

f)

la non compensazione,

g)

la preminenza della realtà sull’apparenza,

h)

la contabilità per competenza.

Articolo 79

1.   Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell’esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d’incasso.

2.   Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all’articolo 132 del regolamento finanziario generale.

Articolo 80

1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

a)

il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell’esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività di Eurojust;

b)

la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell’esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c)

la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell’esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2.   L’allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e fornisce tutte le informazioni complementari previste dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività di Eurojust.

Articolo 81

Le relazioni sull’esecuzione del bilancio sono presentate in euro. Esse comprendono:

a)

il conto del risultato dell’esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell’esercizio in entrate e in spese, presentato secondo la stessa struttura del bilancio.

b)

l’allegato al conto del risultato dell’esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 82

Il contabile comunica, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio in questione al contabile della Commissione affinché quest’ultimo possa procedere al consolidamento contabile, previsto all’articolo 128 del regolamento finanziario generale.

Articolo 83

1.   La Corte dei conti formula, entro e non oltre il 15 giugno, le proprie osservazioni in merito ai conti provvisori di Eurojust.

2.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette al collegio, che formula un parere su tali conti.

3.   Il direttore amministrativo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio, entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio. I suddetti documenti devono essere trasmessi entro due settimane se la ricevuta delle osservazioni della Corte dei conti avviene dopo il 15 giugno.

4.   I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31 ottobre che segue l’esercizio chiuso.

5.   Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre.

CAPO 2

Contabilità

Sezione 1 —   Disposizioni comuni

Articolo 84

1.   La contabilità di Eurojust è il sistema di organizzazione dell’informazione di bilancio e finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.

2.   La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3.   I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell’esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al Capo 1.

4.   I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell’ordinatore.

Articolo 85

Le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile armonizzato che deve essere applicato da Eurojust sono adottati dal contabile della Commissione, conformemente all’articolo 133 del regolamento finanziario generale.

Sezione 2 —   Contabilità generale

Articolo 86

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Eurojust.

Articolo 87

1.   I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2.   Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3.   Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Articolo 88

Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto definitivo, il contabile di Eurojust procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell’esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Sezione 3 —   Contabilità di bilancio

Articolo 89

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l’esecuzione del bilancio.

2.   A norma del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d’esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al Titolo IV del presente regolamento.

CAPO 3

Inventari delle immobilizzazioni

Articolo 90

1.   Eurojust tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio di Eurojust.

Eurojust verifica la concordanza tra le scritture d’inventario e la situazione di fatto.

2.   Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Controllo esterno

Articolo 91

La Corte dei conti garantisce il controllo dei conti di Eurojust, ai sensi dell’articolo 248 del trattato CE.

Articolo 92

1.   Eurojust comunica alla Corte dei conti il bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest’ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutte le iniziative prese in esecuzione degli articoli 10, 14, 19 e 23.

2.   Eurojust trasmette alla Corte dei conti la normativa finanziaria che esso adotta.

3.   La designazione degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe a norma dell'articolo 34, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 44, sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 93

Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 139 a 144 del regolamento finanziario generale. Detto controllo avviene in modo da salvaguardare i dati di natura delicata relativi a casi.

CAPO 2

Discarico

Articolo 94

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 30 aprile dell’anno n + 2, sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore amministrativo dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, il direttore amministrativo si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 95

1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese di Eurojust, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo di Eurojust descritti nel bilancio finanziario.

2.   In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di Eurojust. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore amministrativo di Eurojust, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all’esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.   Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto.

Articolo 96

1.   Il direttore amministrativo adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio, tenendo in debita considerazione gli incarichi affidati a Eurojust.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore amministrativo riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Ne trasmette copia alla Commissione e alla Corte dei conti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 97

1.   L'articolo 40 e l'articolo 72, paragrafo 5, si applicano per la prima volta in relazione all’anno di bilancio 2003.

2.   I termini di cui all’articolo 83, si applicano per la prima volta in relazione all’esercizio 2005.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

a)

15 settembre per l’articolo 83, paragrafo 3;

b)

30 novembre per l’articolo 83, paragrafo 4;

c)

31 ottobre per l’articolo 83, paragrafo 5.

Articolo 98

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono abilitati a farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 99

Il collegio, su proposta del direttore amministrativo, adotta, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario di Eurojust.

Articolo 100

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto all’Aia, il 20 aprile 2006.

Il presidente del collegio

M. G. KENNEDY


(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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