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Document 32007D0593

2007/593/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2007 , relativa all’assegnazione all’Irlanda e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi ai fini di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati in conformità dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 3983]

GU L 226 del 30.8.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/593/oj

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2007

relativa all’assegnazione all’Irlanda e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi ai fini di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati in conformità dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 3983]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare i punti 11.4 e 11.5 dell’allegato IIA,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica fra l’altro il numero massimo di giorni all’anno in cui un peschereccio comunitario può essere presente nel mare d’Irlanda detenendo a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi simili, ad eccezione delle sfogliare.

(2)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 consente alla Commissione di assegnare agli Stati membri sei o dodici giorni aggiuntivi nel mare d’Irlanda sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

(3)

Il 30 aprile 2007 l’Irlanda e il Regno Unito hanno presentato una proposta comune di tale progetto, che è stata approvata il 13 giugno 2007.

(4)

In considerazione del progetto pilota per il rafforzamento dei dati è opportuno assegnare ai pescherecci battenti bandiera irlandese o britannica sei o dodici giorni aggiuntivi nel mare d’Irlanda in funzione delle dimensioni delle maglie degli attrezzi da pesca detenuti a bordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i pescherecci battenti bandiera irlandese o britannica che partecipano al progetto pilota per il rafforzamento dei dati presentato il 30 aprile 2007, il numero massimo di giorni in mare nella zona indicata al punto 2.1 c) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, conformemente alla tabella I di detto allegato, è aumentato di:

a)

6 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) di detto allegato;

b)

12 giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi indicati al punto 4.1 a) dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, ad eccezione degli attrezzi di cui ai punti 4.1 a) iv) e 4.1 a) v) del citato allegato.

Articolo 2

1.   Sette giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Irlanda e il Regno Unito presentano alla Commissione un elenco esaustivo dei pescherecci selezionati per la partecipazione al progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

2.   Solo i pescherecci che sono stati selezionati e hanno partecipato al progetto pilota fino alla sua conclusione beneficiano dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Due mesi dopo la conclusione del progetto pilota per il rafforzamento dei dati l’Irlanda e il Regno Unito presentano alla Commissione una relazione sui risultati di detto progetto.

Articolo 4

La Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


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