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Document 32007R1002

Regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

GU L 226 del 30.8.2007, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; abrogato da 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1002/oj

30.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (1), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3). Dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6), regolamenti di cui occorre tenere conto per il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 196/97.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Questo regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso di origine egiziana adottando un nuovo regolamento e abrogando il regolamento (CE) n. 196/97.

(3)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 prevede l’apertura di un contingente tariffario globale per campagna di commercializzazione di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine egiziana. Al contingente si applica il dazio doganale previsto dal regolamento (CE) n. 1785/2003, calcolato in conformità agli articoli da 11 a 11 quinquies, ridotto di un importo pari al 25 % del valore del suddetto dazio. Tenuto conto della possibile applicazione di dazi doganali diversi, occorre stabilire le condizioni di applicazione della riduzione del 25 %.

(4)

Ai fini di una corretta gestione di detto contingente, è necessario permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e prevedere quindi una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Per lo stesso motivo occorre definire le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che non sia superato il volume del contingente stabilito. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di tale contingente e di semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli di importazione sia effettuata con cadenza settimanale e fissare l’importo della cauzione a un livello adeguato ai rischi incorsi.

(5)

Le disposizioni relative al documento di trasporto e alla prova dell’origine preferenziale, al momento dell’immissione in libera pratica, sono definite dal protocollo IV della decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall’altra (7). Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni per il contingente di cui trattasi.

(6)

È necessario che le misure in questione si applichino a partire dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, e cioè dal 1o settembre 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il contingente tariffario annuale di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 è aperto il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per un quantitativo di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine e provenienza egiziana.

Alle suddette importazioni si applica, a seconda dei casi, il dazio doganale fissato in conformità dell’articolo 11, 11 bis, 11 quater o 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003, ridotto del 25 %.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4094.

2.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo di importazione riguarda un quantitativo non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a otto cifre.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).

Articolo 3

1.   La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nelle caselle 7 e 8 l’indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato.

2.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari al 25 % del dazio doganale calcolato in conformità agli articoli 11, 11 bis, 11 quater o 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003, in vigore il giorno della domanda.

Tuttavia l’importo della cauzione può essere inferiore, a seconda dei casi, a quelli indicati, rispettivamente, all’articolo 12, lettera a), e all’articolo 12, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 1342/2003.

3.   Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande di rilascio di titolo riguardanti quantitativi inferiori a 20 tonnellate.

4.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a decorrere dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del mese successivo.

Articolo 4

L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova dell’origine preferenziale, rilasciati in Egitto e relativi alla partita in questione, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 dell’accordo euromediterraneo.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a)

entro il primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati nonché dei quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma;

c)

entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione “negativa”. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 196/97 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006.

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(7)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38.


ALLEGATO

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

:

in bulgaro

:

Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007)

:

in spagnolo

:

Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007]

:

in ceco

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007)

:

in danese

:

Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007)

:

in tedesco

:

um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007)

:

in estone

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007)

:

in greco

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007]

:

in inglese

:

Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007)

:

in francese

:

Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007]

:

in irlandese

:

Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007)

:

in italiano

:

Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007]

:

in lettone

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007)

:

in lituano

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007)

:

in ungherese

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet)

:

in maltese

:

Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007)

:

in neerlandese

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007)

:

in polacco

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007)

:

in portoghese

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007]

:

in rumeno

:

Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007]

:

in slovacco

:

Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007]

:

in sloveno

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007)

:

in finlandese

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007)

:

in svedese

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007).


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