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Document 32006L0113

Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (versione codificata)

GU L 376 del 27.12.2006, p. 14–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; abrog. impl. da 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/113/oj

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 376/14


DIRETTIVA 2006/113/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (2), è stata modificata in modo sostanziale (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(3)

È necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti.

(4)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario d’azione in materia di ambiente (4) prevede che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(5)

La disparità delle disposizioni in vigore negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(6)

Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri devono designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione.

(7)

Per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato I. Tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni.

(8)

Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri ed è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

(9)

Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione Detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (5).

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate alla molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1.   Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2.   Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3.   Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri designano le acque destinate alla molluschicoltura e possono in seguito procedere a designazioni supplementari.

2.   Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato I.

Articolo 6

1.   Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato I, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, per quanto riguarda:

a)

il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;

b)

il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;

c)

il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato I, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato I, i valori e le osservazioni di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere rispettati per tutti i campioni.

2.   L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Articolo 7

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato I.

2.   Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3.   Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4.   Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5.   I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva.

Articolo 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato I sono adottate dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE e secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva.

Articolo 13

1.   Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

a)

le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;

b)

la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

c)

le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9.

2.   In caso di ricorso all'articolo 11, lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo.

3.   Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (7). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La direttiva 79/923/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

(2)  GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(3)  V. allegato II, Parte A.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.

(6)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

(7)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA

 

Parametri

G

I

Metodi di analisi di riferimento

Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni

1.

pH

unità pH

 

7 — 9

Elettrometria

La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento

Trimestrale

2.

Temperatura °C

La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate

 

Termometria

La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento

Trimestrale

3.

Colorazione (dopo filtrazione) mg Pt/l

 

Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi — nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico — di oltre 10 mg Pt/l dal colore misurato nelle acque non influenzate

Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm

Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto

Trimestrale

4.

Materie in sospensione mg/l

 

L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 30 % il tenore misurato nelle acque non influenzate

Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura

Centrifugazione (tempo minimo: 5 minuti; accelerazione media di 2 800 — 3 200 g) essiccazione a 105 °C e pesatura

Trimestrale

5.

Salinità ‰

12 — 38 ‰

≤ 40 ‰

La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 10 % la salinità misurata nelle acque non influenzate

Conduttometria

Mensile

6.

Ossigeno disciolto

% di saturazione

≥ 80 %

≥ 70 % (valore medio)

Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70 % le misurazioni vengono proseguite

Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60 % soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi

Metodo di Winkler

Metodo elettrochimico

Mensile, con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno

7.

Idrocarburi di origine petrolifera

 

Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale:

da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi

da avere effetti nocivi per i molluschi

Esame visivo

Trimestrale

8.

Sostanze organo-alogenate

La limitazione della concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura

La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve

Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione

Semestrale

9.

Metalli

La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura

La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e le loro larve.

È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli

Spettrometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione

Semestrale

Argento

Ag

Arsenico

As

Cadmio

Cd

Cromo

Cr

Rame

Cu

Mercurio

Hg

Nickel

Ni

Piombo

Pb

Zinco

Zn

mg/l

 

10.

Coliformi fecali/100 ml

≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervallare

 

Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C

Trimestrale

11.

Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi

 

Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi

Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze

 

12.

Sassitossina (prodotta dai dinoflagellati)

 

 

 

 

Abbreviazioni:

G

=

indicativo

I

=

vincolante


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

Direttiva 79/923/CEE del Consiglio

(GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47)

 

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio

(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

Soltanto l’allegato I, lettera e)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno

(di cui all'articolo 16)

Direttiva

Termine di attuazione

79/923/CEE

6 novembre 1981

91/692/CEE

1o gennaio 1993


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/923/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13, primo comma, alinea

Articolo 13, paragrafo 1, alinea

Articolo 13, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 13, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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