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Document 32005D0912

2005/912/CE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

GU L 331 del 17.12.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 207–208 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/912/oj

17.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

(2005/912/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS) (1), in particolare l’articolo 1 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 1999 i ministri degli esteri degli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l’Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l’Europa sudorientale (di seguito «patto di stabilità»).

(2)

L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità.

(3)

È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. L’esperienza ha dimostrato l’idoneità del mandato definito nella decisione 2004/928/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale (2) per il 2005.

(4)

Occorre stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di relazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale.

Articolo 2

Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del documento sul patto di stabilità del 10 giugno 1999.

Articolo 3

Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:

a)

promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all’interno dei singoli paesi e tra un paese e l’altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto;

b)

presiedere il tavolo regionale dell’Europa sudorientale;

c)

mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di accrescere la partecipazione regionale;

d)

cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell’Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell’Unione europea nel patto conformemente ai punti 18, 19 e 20 del documento relativo a tale patto e di assicurare una complementarità tra l’azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;

e)

riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell’Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

f)

operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2006, riesaminando i metodi di lavoro e la struttura del patto e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.

Articolo 4

Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.

Articolo 5

Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentati speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

Articolo 6

Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua ad informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alle sue attività.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 47.


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