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Document 32005R1746

Regolamento (CE) n. 1746/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 per quanto riguarda il certificato genealogico che deve essere presentato ai fini della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura

GU L 280 del 25.10.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1746/oj

25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 per quanto riguarda il certificato genealogico che deve essere presentato ai fini della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, e l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all’esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 (2), precisa le condizioni cui è subordinata la concessione della restituzione all’esportazione per le femmine riproduttrici di razza pura. Tra queste condizioni figura la presentazione, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, di un certificato genealogico.

(2)

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2342/92 specifica alcuni requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico. Tali requisiti sono desunti dalle disposizioni della decisione 86/404/CEE della Commissione (3), che è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni, nonché le indicazioni che vi devono figurare (4).

(3)

Alcuni dei requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico sono stati chiariti nella decisione 2005/379/CE. Le disposizioni relative al contenuto del certificato genealogico applicabili nell’ambito della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura devono essere adeguate alle disposizioni della predetta decisione.

(4)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2342/92.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2342/92, articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

del certificato genealogico, redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione (5), o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 227 dell’11.8.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 774/98 (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 65).

(3)  GU L 233 del 20.8.1986, pag. 19.

(4)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.

(5)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15


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