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Document 32004R2242

Regolamento (CE) n. 2242/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

GU L 390 del 31.12.2004, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2242/oj

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 390/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2242/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 976/1999 che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'azione della Comunità per la promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, illustrata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell'8 maggio 2001 intitolata «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi», deve proseguire oltre il 2004. Il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2) e il regolamento (CE) n. 976/1999 (3) si sono dimostrati strumenti giuridici idonei ad attuare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità alle attività a favore dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi globali in questo campo. Poiché però la validità di detti regolamenti scade il 31 dicembre 2004, è necessario prorogarla.

(2)

In base al rapporto tra l'importo di riferimento finanziario figurante nel regolamento (CE) n. 976/1999 e gli stanziamenti indicativi per i diritti dell'uomo e la democratizzazione fino al 2006, nel presente regolamento è inserito, per il periodo di proroga del programma, un importo di riferimento esteso ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4), senza pertanto pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali definiti dal trattato.

(3)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 976/1999 relative alle modalità di esecuzione dell'aiuto dovrebbero essere conformate ai requisiti giuridici previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) per quanto riguarda la realizzazione delle missioni di osservazione elettorale dell'UE.

(4)

La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità sono parte integrante del regolamento (CE) n. 976/1999. In particolare, gli accordi e i contratti conclusi in applicazione di detto regolamento dovrebbero autorizzare la Commissione ad eseguire le misure previste nel regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (6).

(5)

Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 976/1999, sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. (7)

(6)

Il regolamento (CE) n. 976/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 976/1999 è così modificato:

1)

All'articolo 3, punto 2 è aggiunta la lettera seguente:

«h)

il sostegno agli sforzi volti a promuovere la costituzione di associazioni di paesi democratici nell'ambito degli organi delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e delle organizzazioni regionali.»

2)

All'articolo 5, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e delle procedure »amicus curiae«, le persone fisiche possono essere ammesse al sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento.»

3)

All'articolo 6, la prima fase è sostituita dalla seguente:

«Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità.»

4)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di sovvenzioni o di contratti. Nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 i membri delle missioni di osservazione elettorale dell'UE retribuiti sugli stanziamenti relativi ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione sono selezionati in conformità di procedure stabilite dalla Commissione.»

5)

All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è fissato a 78 milioni di EUR.»

6)

Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

1.   La Commissione adotta il quadro di programmazione e identificazione delle attività della Comunità.

Tale quadro consiste in particolare in

a)

programmi indicativi pluriennali e aggiornamenti annuali di tali programmi,

b)

programmi di lavoro annuali.

In situazioni particolari, possono essere approvate misure non previste nel programma di lavoro annuale.

2.   La Commissione elabora una relazione annuale che illustra la programmazione per l'anno prossimo per regione e per settore e in seguito riferisce in merito all'attuazione al Parlamento europeo.

La Commissione è responsabile della gestione e adattamento, conformemente al presente regolamento e alle esigenze di flessibilità, dei programmi di lavoro annuali definiti nel quadro generale dei programmi indicativi pluriennali. Tali decisioni rispecchiano le priorità e le principali preoccupazioni dell'Unione europea relativamente al consolidamento della democrazia, allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e sono determinate dalla natura speciale dei programmi. La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato sulle procedure.

3.   La Commissione attua le azioni comunitarie di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.»

«Articolo 13

1.   Gli strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Qualora le modifiche dei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) non superino il 20 % dell'importo totale assegnato ai programmi o non cambino sostanzialmente la natura dei progetti o programmi in essi contenuti, tali modifiche sono adottate dalla Commissione, che ne informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2.   Fatto salvo l'articolo 15, le decisioni di finanziamento di progetti e programmi non figuranti nei programmi di lavoro annuali e relative ad un importo superiore a 1 milione di EUR sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»

7)

All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7, paragrafi 1, 2 e 4 della decisione 1999/468/CE (8) del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.»

8)

La seconda frase dell'articolo 16 è soppressa.

9)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Ogni accordo o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede espressamente che la Commissione e la Corte dei conti possano esercitare i loro poteri di controllo relativi ai documenti e alle sedi nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Si applica il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (9)

10)

All'articolo 21, secondo comma, la data del «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VEERMAN


(1)  Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo istituzionale modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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