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Document JOL_2004_385_R_0050_01

2004/912/: 2004/912/CE:
Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

GU L 385 del 29.12.2004, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

(2004/912/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi definite, la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità provvedano all'effettiva attuazione e applicazione di tale accordo a partire dal 1o gennaio 2005.

(2)

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte di alcuni territori dipendenti o associati degli Stati membri nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo. L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che, qualora le parti contraenti decidano, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2 (1o gennaio 2005), che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2. Non è stata adottata alcuna decisione in tal senso.

(3)

Non tutti i paesi terzi in questione riusciranno ad attuare le misure di cui all'articolo 18, paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2005. Inoltre, la Svizzera sarà in grado di attuare e applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005 e a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data. Risulta che anche tutti i paesi terzi e i territori dipendenti o associati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo saranno in grado di soddisfare le condizioni di cui a tale paragrafo entro il 1o luglio 2005.

(4)

La data del 1° luglio 2005 dovrebbe pertanto essere adottata come nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

(5)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere che fissa una nuova data di applicazione dell'accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2, prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo (1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Egregio signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signor …,

mi pregio di fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. L’accordo, che sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure, verrà applicato a partire da una data fissata in base alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo.

L’articolo 18, paragrafo 2 prevede che le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo (1o gennaio 2005), se risulta soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1 dell’accordo e che, qualora esse decidano che la condizione non risulta soddisfatta, adottano di comune accordo una nuova data di applicazione dell’accordo.

L’articolo 18, paragrafo 1 prevede che l’applicazione dell’accordo dipende dall’adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio «Economia e finanza» al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte di Stati Uniti d’America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nell’accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell’articolo 15 dell’accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

Dai negoziati svoltisi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si evince che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 dell’accordo, la Confederazione svizzera potrà applicare l'accordo solamente a partire dal 1o luglio 2005, a condizione che i suoi obblighi costituzionali siano soddisfatti entro tale data.

Le chiedo di confermare che il 1o luglio 2005 è accettabile come nuova data di applicazione dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo e che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata. Le chiedo inoltre di confermare che, in base alle informazioni fornite nel corso dei negoziati del 21 giugno 2004, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo successivo, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1 saranno soddisfatte.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1 dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell'accordo a partire dalla stessa data. La stessa condizione si applica anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.»

Sulla base dei negoziati che si sono svolti tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, posso confermarLe l'accordo della Confederazione svizzera sulla nuova data del 1o luglio 2005 per l’applicazione del sopraccitato accordo, a condizione che gli obblighi costituzionali svizzeri siano soddisfatti entro tale data. Confermo che il governo svizzero farà tutto ciò che è in suo potere affinché tale data venga rispettata.

Confermo che, ferma restando una verifica tecnica da parte dei miei servizi delle informazioni fornite durante i negoziati del 21 giugno 2004 che certificherò prima della firma dell’accordo sulla base delle versioni definitive dei rispettivi accordi, la Confederazione svizzera accetta che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, saranno soddisfatte fatta salva la condizione di cui al paragrafo successivo.

Accetto che la Svizzera sia tenuta ad applicare le disposizioni dell'accordo a partire dal 1o luglio 2005 solamente a condizione che tutti gli Stati membri dell'UE e ciascuno dei paesi e dei territori di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo applichino le misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio contenute nell’accordo a partire dalla stessa data. Accetto che la stessa condizione si applichi anche a ciascuno degli Stati membri dell'UE.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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