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Document 32004R0609

Regolamento (CE) n. 609/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

GU L 97 del 1.4.2004, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/609/oj

32004R0609

Regolamento (CE) n. 609/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0046 - 0046


Regolamento (CE) n. 609/2004 della Commissione

del 31 marzo 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica(2), ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

(4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come "altri zuccheri" Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 45,414 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

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