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Document 42004D0097
2004/97/EC,Euratom: Decision taken by common agreement between the Representatives of the Member States, meeting at Head of State or Government level, of 13 December 2003 on the location of the seats of certain offices and agencies of the European Union
2004/97/CE,Euratom: Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea
2004/97/CE,Euratom: Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea
GU L 29 del 3.2.2004, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
2004/97/CE,Euratom: Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/2004 pag. 0015 - 0015
Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo del 13 dicembre 2003 relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea (2004/97/CE, Euratom) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO, visto l'articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/820/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ha istituito un'Accademia europea di polizia (AEP)(1). (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. (3) La decisione 2002/187/GAI del Consiglio(3) ha istituito l'Eurojust. (4) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(4). (5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(5) ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea. (6) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, è prevista l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea(6). (7) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. (8) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'8 agosto 2003, è prevista l'istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. (9) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea delle sostanze chimiche. (10) Occorre fissare le sedi di questi vari uffici ed agenzie, decidono: Articolo 1 a) l'Accademia europea di polizia (AEP) ha sede a Bramshill; b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha sede a Parma; c) l'Eurojust ha sede all'Aia; d) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sede a Lisbona; e) l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sede a Colonia; f) l'Agenzia ferroviaria europea ha sede a Lille-Valenciennes; g) l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ha sede in Grecia, in una città che sarà designata dal governo greco; h) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sede in Svezia, in una città che sarà designata dal governo svedese; i) l'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha sede a Helsinki. Articolo 2 La presente decisione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entra in vigore in data odierna. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2003. S. Berlusconi Il Presidente (1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1. (2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). (3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44). (4) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10). (5) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5). (6) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.