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Document 32003D0671

2003/671/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, che accetta un impegno offerto nell'ambito di un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) originarie, tra l'altro, della Lituania

GU L 238 del 25.9.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/671/oj

32003D0671

2003/671/CE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, che accetta un impegno offerto nell'ambito di un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) originarie, tra l'altro, della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25/09/2003 pag. 0035 - 0036


Decisione della Commissione

del 27 agosto 2003

che accetta un impegno offerto nell'ambito di un riesame intermedio parziale dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA) originarie, tra l'altro, della Lituania

(2003/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000(3), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio ("UNA") originarie, tra l'altro, della Lituania. A norma di detto regolamento, è stato applicato a tutti i produttori esportatori lituani un dazio specifico di 3,98 EUR/tonnellata.

(2) Nel gennaio 2002 sono state istituite, nell'ambito di un'altra procedura, misure antidumping definitive sotto forma di dazio specifico sulle importazioni di urea originarie, tra l'altro, della Lituania con il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio(4). Con la decisione 2002/498/CE della Commissione(5) e con il regolamento (CE) n. 1107/2002 del Consiglio(6), che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002, la società per azioni Achema ("Achema"), unico produttore esportatore lituano di urea, è stata tuttavia esentata dai dazi suddetti dopo l'accettazione del suo impegno da parte della Commissione. Per eliminare i rischi di eventuali accordi di compensazione, la Achema si è impegnata a rispettare prezzi minimi all'importazione e a segnalare le esportazioni nella Comunità non solo di urea, ma anche degli altri due concimi azotati, cioè nitrato di ammonio e UNA.

B. RICHIESTA DI RIESAME

(3) La Achema, un produttore esportatore lituano, ha presentato nel settembre 2002 una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura, in particolare l'accettabilità dell'impegno offerto dal richiedente.

(4) Per giustificare la richiesta, il richiedente fa notare che si è impegnato a rispettare una disciplina di prezzi per le UNA nell'ambito di un procedimento antidumping riguardante l'urea e fornisce prove del fatto che è disposto ad offrire, nel quadro del presente procedimento, un impegno simile, che eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping e potrebbe essere monitorato.

(5) La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7) e ha avviato un'inchiesta.

C. ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(6) Gli aspetti procedurali e le risultanze dell'inchiesta ai fini del riesame intermedio vengono esposti dettagliatamente nel regolamento (CE) n. 1675/2003 del Consiglio(8).

(7) Nella sua offerta, la Achema si è impegnata a vendere le UNA direttamente dalla Lituania ad acquirenti indipendenti nella Comunità a un prezzo minimo. Il rispetto dell'impegno potrà inoltre essere verificato efficacemente grazie alle relazioni regolari e particolareggiate che la Achema fornirà alla Commissione. Per quanto riguarda i rischi di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti, va ricordato che la Achema ha rispettato i prezzi minimi all'importazione per gli altri concimi, che esporta nella Comunità nell'ambito del suo impegno per l'urea. Si ritiene pertanto che il rischio di elusione sia limitato.

(8) L'inchiesta ai fini del riesame ha concluso che l'impegno offerto dalla Achema avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping, può essere controllato efficacemente dalla Commissione e può quindi essere accettato. L'Achema è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione del suo impegno.

(9) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della Achema, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di tale impegno l'esenzione dal dazio antidumping deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione(9). Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

(10) In caso di violazione, sospetta violazione o revoca degli impegni, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base. La Achema è stata informata delle conseguenze di un'eventuale violazione.

D. CAMBIAMENTO DI NOME E DI INDIRIZZO

(11) Durante l'inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, la società ha informato la Commissione di aver cambiato nome e indirizzo. Il cambiamento di nome è dovuto alla scomparsa in Lituania della Joint Stock Company (società per azioni), forma precedente della società che è stata quindi ribattezzata Stock Company Achema. Il cambiamento di indirizzo è dovuto invece ad una modifica del sistema postale lituano.

(12) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, da cui risulta che nessuna attività dell'impresa connessa alla produzione, vendita ed esportazione di fertilizzanti (concimi azotati, UNA e urea) risente dei cambiamenti suddetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'impegno offerto dal produttore esportatore indicato in appresso in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale originarie, tra l'altro, della Lituania, è accettato.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

(4) GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

(5) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 51.

(6) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 1.

(7) GU C 314 del 17.12.2002, pag. 2.

(8) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 3.

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