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Document 32003R1679

Regolamento (CE) n. 1679/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

GU L 238 del 25.9.2003, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1679/oj

32003R1679

Regolamento (CE) n. 1679/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25/09/2003 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 1679/2003 della Commissione

del 24 settembre 2003

che stabilisce, per la campagna 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002(4), la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.

(2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto.

(3) In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2003/04, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:

- 1065668 tonnellate per la Grecia,

- 334247 tonnellate per la Spagna,

- 1108 tonnellate per il Portogallo,

2. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

- 37,418 EUR/100 kg per la Grecia,

- 34,654 EUR/100 kg per la Spagna,

- 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

(4) GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

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