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Document 32003D0459

2003/459/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1953]

GU L 154 del 21.6.2003, p. 112–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/459/oj

32003D0459

2003/459/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1953]

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0112 - 0113


Decisione della Commissione

del 20 giugno 2003

recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox

[notificata con il numero C(2003) 1953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In alcune zone degli Stati Uniti d'America sono stati confermati casi di infezione da virus monkeypox.

(2) Dalle constatazioni delle autorità competenti negli Stati Uniti d'America risulta che la contaminazione dei cani delle praterie può essere dovuta a contatti con roditori di specie non domestiche (ratti del Gambia) importati dalla zona della foresta pluviale africana in cui la malattia ha carattere endemico.

(3) Le specie ospiti conosciute in tale zona sono gli scoiattoli e i roditori non domestici della foresta pluviale africana. A differenza di quanto suggerito dal nome della malattia, le scimmie ed i primati sono infettati accidentalmente tramite un contatto diretto o ravvicinato con i portatori infettati.

(4) Il monkeypox è una zoonosi non presente nell'Unione europea.

(5) È necessario adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure di tutela nei confronti dei cani delle praterie che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.

(6) Occorre pertanto, al fine di evitare la situazione verificatasi negli Stati Uniti d'America, sospendere le importazioni delle specie ospiti dalla zona in cui la malattia ha carattere endemico.

(7) È tuttavia opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di consentire l'importazione per scopi specifici nel quadro della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione(4).

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano le importazioni di cani delle praterie (Cynomys sp.) che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di roditori di specie non domestiche e di scoiattoli che provengono da paesi terzi dell'Africa subsahariana o ne sono originari.

Articolo 3

Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 2 nel quadro delle importazioni tra istituzioni quali definite all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria negli Stati Uniti d'America.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 16 del 22.1.1996, pag. 3.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

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