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Document 32003R1071

Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

GU L 154 del 21.6.2003, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1071/oj

32003R1071

Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0069 - 0069


Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione

del 20 giugno 2003

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 901/2003 della Commissione(5) ha fissato a 500 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

(2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 18 giugno 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 18 giugno 2003.

(3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 18 giugno 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 100 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 19 giugno, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

(5) GU L 127 del 23.5.2003, pag. 40.

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