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Document 32003R1071
Commission Regulation (EC) No 1071/2003 of 20 June 2003 concerning applications for export licences for rice and broken rice with advance fixing of the refund
Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
GU L 154 del 21.6.2003, p. 69–69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0069 - 0069
Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione del 20 giugno 2003 relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 901/2003 della Commissione(5) ha fissato a 500 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento. (2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 18 giugno 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 18 giugno 2003. (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 18 giugno 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 100 %. Articolo 2 Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 19 giugno, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92. (5) GU L 127 del 23.5.2003, pag. 40.