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Document 32003R0266
Commission Regulation (EC) No 266/2003 of 13 February 2003 prohibiting fishing for yellowtail flounder by vessels flying the flag of a Member State
Regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione, del 13 febbraio 2003, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
Regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione, del 13 febbraio 2003, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
GU L 41 del 14.2.2003, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione, del 13 febbraio 2003, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/2003 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione del 13 febbraio 2003 relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), stabilisce le quote dei totali ammissibili di cattura di limanda attribuite alla Comunità per il 2003. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito la quota del totale ammissibile di cattura assegnata alla Comunità per il 2002. La pesca della limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO praticata da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2003. Per la Commissione Jörgen Holmquist Direttore generale della Pesca (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.