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Document 32002D0454

2002/454/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2078]

GU L 155 del 14.6.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/454/oj

32002D0454

2002/454/CE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2078]

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/2002 pag. 0057 - 0058


Decisione della Commissione

del 12 giugno 2002

che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(2), in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto dell'esame delle sementi, ogni lotto non deve superare un determinato peso massimo.

(2) Data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e in particolare dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende opportuno aumentare il peso massimo prescritto per lotto di sementi di graminacee.

(3) La prassi internazionale attuale, ossia l'esperimento derogatorio sulle dimensioni massime delle partite di sementi di graminacee, adottato dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 28 settembre 2000, e l'esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee, approvato alla riunione ordinaria dell'Associazione internazionale per l'esame delle sementi il 21 giugno 2001, autorizza il ricorso a procedimenti intesi ad aumentare il peso massimo di un lotto di talune specie, comprese le graminacee.

(4) Occorre pertanto organizzare, a condizioni specifiche, un esperimento temporaneo per quanto riguarda l'aumento del peso massimo di un lotto di graminacee.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo scopo della presente decisione è organizzare un esperimento temporaneo a livello comunitario, in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato, al fine di valutare se il peso massimo di un lotto, indicato nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, possa essere aumentato per le sementi della categoria "sementi certificate" delle specie di graminacee elencate all'articolo 2 della stessa direttiva.

Articolo 2

1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.

2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione.

3. Con effetto a partire dalla data in cui ne ha informato la Commissione a norma del paragrafo 2, lo Stato membro è esonerato, ai fini dell'esperimento, dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE, riguardo al peso massimo di un lotto di specie di graminacee elencate nella colonna 2 dell'allegato III per le specie elencate nella colonna 1 sotto il titolo "Gramineae". Si applica in tal caso il peso massimo di 25 tonnellate e, oltre alle condizioni della direttiva 66/401/CEE, si devono rispettare le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

L'esperimento termina il 1o giugno 2003. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di ritirarsi dall'esperimento a una data anteriore.

Articolo 4

Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle risultanze dell'esperimento entro il 30 novembre 2002 e il 31 marzo 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

ALLEGATO

Le condizioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

a) un test di eterogeneità viene effettuato su ogni partita e la partita deve soddisfare la condizione di omogeneità;

b) l'etichetta ufficiale prescritta dalla direttiva 66/401/CEE reca, dopo i termini "Normativa CE", il numero della presente decisione;

c) se uno Stato membro partecipa ad un esperimento, i campioni forniti da detto Stato membro per le prove comparate comunitarie provengono da partite di sementi certificate ufficialmente alle condizioni dell'esperimento;

d) l'esperimento è sorvegliato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.

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