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Document 32002D0251

2002/251/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1319]

GU L 84 del 28.3.2002, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/251/oj

32002D0251

2002/251/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1319]

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0077 - 0078


Decisione della Commissione

del 27 marzo 2002

recante misure di protezione nei confronti delle carni di pollame e di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia

[notificata con il numero C(2002) 1319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/251/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i prodotti alimentari, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 17/2002 prevede l'adozione di misure conservative adeguate qualora sia manifesto che prodotti alimentari importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

(2) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.

(3) È stata rilevata la presenza di nitrofurans in carni di pollame e in gamberetti destinati al consumo umano e importati dalla Tailandia.

(4) Poiché la presenza di questa sostanza negli alimenti costituisce un rischio potenziale per la salute dell'uomo, si propone di prelevare e analizzare un campione di tutte le partite di gamberetti e di carni di pollame importate dalla Tailandia allo scopo di accertarne la salubrità.

(5) Il regolamento (CE) n. 178/2002 ha istituito una procedura di allarme rapido per gli alimenti, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.

(6) La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità tailandesi e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle carni di pollame e ai gamberetti importati dalla Tailandia.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di carni di pollame e ogni partita di gamberetti importati dalla Tailandia ad un'analisi chimica destinata ad accertare che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare la presenza di sostanze antimicrobiche e in particolare di nitrofurans e suoi metaboliti.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti menzionati all'articolo 1 solamente quando i risultati dell'analisi di cui all'articolo 2 sono favorevoli.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità tailandesi e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

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