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Document 22001D0119(02)

2001/50/CE: Decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, per quanto riguarda la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP

GU L 17 del 19.1.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/50(1)/oj

22001D0119(02)

2001/50/CE: Decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, per quanto riguarda la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 19/01/2001 pag. 0020 - 0021


Decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE

del 15 dicembre 2000

per quanto riguarda la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP

(2001/50/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, e prorogata dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, e in particolare l'articolo 282 paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La quarta convenzione ACP-CE accorda un ruolo importante al settore privato nella ristrutturazione delle economie e in particolare nella creazione di posti di lavoro, nel miglioramento dei redditi e nell'integrazione delle economie degli Stati ACP nell'economia mondiale.

(2) Un volume importante di fondi è stato assegnato al finanziamento degli investimenti, sia nel settore pubblico che privato, con la messa a disposizione di 1825 milioni di EUR sotto forma di capitali di rischio nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES).

(3) Il volume totale d'impegni finanziari sui capitali di rischio, per i due protocolli finanziari, ammonta alla data del 31 luglio 2000 a 1312 milioni di EUR. A tale importo si aggiungono 190 milioni di EUR di prestiti approvati ed in attesa di firma. Tali due importi rappresentano 1502 milioni di EUR cioè l'82,3 % dell'insieme delle risorse previste dalla convenzione per le operazioni di questo tipo e gestite dalla Banca europea di investimenti (BEI).

(4) La Comunità, in particolare, ha adottato una nuova strategia per lo sviluppo del settore privato nei paesi in via di sviluppo che mette non soltanto l'accento sull'appoggio alle politiche di riforme macroeconomiche, ma anche sul sostegno da portare ai livelli intermedi e microeconomici.

(5) Il Consiglio dei ministri ACP-CE considera come essenziale che gli strumenti e le iniziative attuali finanziate dall'8o FES non siano ostacolati dalla mancanza di risorse, in particolare per il finanziamento degli investimenti. Tuttavia, se il tasso attuale d'impegno si mantiene, le risorse finanziare per le operazioni sui capitali di rischio nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE rischiano di essere interamente utilizzate prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e prima che le risorse della nuova facilità d'investimento diventino disponibili.

(6) Il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato il 27 luglio 2000 la decisione n. 1/2000 sulle misure transitorie applicabili a partire dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE di Cotonou. Tale decisione è stata presa tenendo conto della necessità di garantire la continuità della cooperazione finanziaria dello sviluppo.

(7) Le risorse finanziarie disponibili in particolare per il settore privato dovrebbero essere rafforzate per impedire, a causa di un esaurimento dei fondi, un'interruzione dei flussi di finanziamento.

(8) Circa 300 milioni di EUR, oltre all'importo di 1825 milioni di EUR già programmato dalla BEI, potrebbero essere assorbiti per operazioni d'investimento negli Stati ACP nel corso dei prossimi tre anni. Queste risorse dovrebbero essere mobilitate per un programma di finanziamento degli investimenti che mirano a sostenere il settore privato in tutti gli Stati ACP.

(9) Le operazioni di capitali di rischio che saranno finanziate ai sensi della presente decisione dovrebbero anche essere integrate da fondi significativi provenienti dal settore privato e dovrebbero mirare a contribuire al miglioramento delle capacità locali di gestione. Una parte dei fondi riservati alle operazioni sui capitali di rischio ai sensi della presente decisione dovrebbe essere utilizzata per sostenere lo sviluppo delle istituzioni finanziarie locali.

(10) Il Consiglio dei ministri ACP-CE deciderà ulteriormente sul modo di utilizzare i fondi che torneranno al programma di finanziamento dopo che gli investimenti saranno stati rimborsati dai mutuatari,

DECIDE:

Articolo 1

Le risorse programmabili non utilizzate dell'ottavo FES e degli altri fondi precedenti, come pure delle risorse non utilizzate del sesto e settimo FES per capitali di rischio e abbuoni di interessi possono essere utilizzate per finanziare, fino ad un limite massimo di 300 milioni di EUR, operazioni sui capitali di rischio negli Stati ACP secondo la seguente ripartizione:

- un importo massimo di 183 milioni di EUR che provengono dalle risorse programmabili non assegnate dell'8o FES per queste operazioni,

- un importo massimo di 55 milioni di EUR che provengono dalle risorse non utilizzate del 6o FES a titolo dei capitali di rischio, per queste operazioni, e

- un importo massimo di 62 milioni di EUR che provengono dalle risorse non utilizzate del 7o FES a titolo degli abbuoni di interessi, per queste operazioni.

Questi fondi saranno complementari rispetto alle risorse destinate per le operazioni sui capitali di rischio a titolo dell'8o FES e saranno gestiti dalla BEI.

Articolo 2

La BEI sarà invitata dalle istanze appropriate a gestire il programma di finanziamento e le operazioni condotte conformemente alle procedure attuali e ai criteri di finanziamento precisati nella quarta convenzione ACP-CE per l'utilizzo delle operazioni sui capitali di rischio.

Il Consiglio dei ministri ACP-CE deciderà ulteriormente sul modo in cui saranno utilizzati i fondi che riaffluiranno al programma di finanziamento, una volta che gli investimenti saranno stati rimborsati dai mutuatari.

Il programma di finanziamento terminerà tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE di Cotonou. Allo scadere di tale termine di tre mesi nessuna decisione di finanziamento potrà essere adattata dalla BEI.

Articolo 3

La Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

D. Gillot

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