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Document JOL_1999_277_R_0037_017

Decisione della Commissione, del 18 agosto 1999, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(1999) 2586]

GU L 277 del 28.10.1999, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999D0703

1999/703/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 18 agosto 1999, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(1999) 2586]

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 28/10/1999 pag. 0037 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1999

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 1998 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 2586]

(1999/703/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2762/98(2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 342/1999 del Consiglio(3), sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 1998 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori(4), conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 1998, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1o agosto, 1o settembre, 1o ottobre, 1o novembre e 1o dicembre 1998, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1999.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 1.

(3) GU L 43 del 17.2.1999, pag. 1.

(4) GU L 60 del 9.3.1999, pag. 83.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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>SPAZIO PER TABELLA>

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