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Document 31999D0356

1999/356/CE: Decisione della Commissione del 28 maggio 1999 relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (revisione 1) [notificata con il numero C(1999) 1382] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 139 del 2.6.1999, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1999; abrogato da 32000D0049

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/356/oj

31999D0356

1999/356/CE: Decisione della Commissione del 28 maggio 1999 relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (revisione 1) [notificata con il numero C(1999) 1382] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

relativa alla sospensione temporanea delle importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (revisione 1)

[notificata con il numero C(1999) 1382]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

dopo aver consultato gli Stati membri,

(1) considerando che è risultato che arachidi originarie o provenienti dall'Egitto presentassero un alto tasso di contaminazione da aflatossina B1; che dall'esame dei campioni risulta un serio e ricorrente problema di contaminazione da aflatossina B1 delle arachidi prodotte o provenienti dall'Egitto;

(2) considerando che, come ha constatato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, l'aflatossina B1 causa, anche a dosi minime, il cancro al fegato ed è inoltre genotossica;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 1525/98 della Commissione(2), che modifica il regolamento (CE) n. 194/97, stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, e in particolare per l'aflatossina; che tali limiti sono stati ampiamente superati in campioni di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto; che i contenuti massimi ammessi di aflatossina B1 nelle arachidi destinate al consumo umano diretto o a essere sottoposte a cernita o altri trattamenti fisici sono fissati in detto regolamento rispettivamente a due e otto parti per miliardo (ppb); che è stata rilevata una contaminazione da aflatossina B1 a livelli pari a 485 parti per miliardo (ppb) in arachidi provenienti dall'Egitto;

(4) considerando che è disponibile un completo ed efficace processo di raffinazione per eliminare la contaminazione da aflatossina dalle arachidi, grazie al quale le arachidi non presentano più alcun pericolo per la salute dei consumatori;

(5) considerando che l'Egitto è uno dei principali esportatori di arachidi nella Comunità e che esporre la popolazione al consumo di arachidi o prodotti derivati dalle arachidi, contaminati da aflatossina, costituisce un grave rischio per la salute pubblica nella Comunità;

(6) considerando che è necessario sospendere l'importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto; che, tuttavia, l'importazione di arachidi originarie o provenienti dall'Egitto può ancora essere autorizzata se il prodotto è stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione;

(7) considerando che le autorità egiziane sono state informate dei livelli inaccettabilmente elevati di aflatossina nelle arachidi prodotte o provenienti dall'Egitto; che i miglioramenti che le autorità egiziane si erano impegnati a realizzare non hanno materialmente ridotto il livello di contaminazione da aflatossina;

(8) considerando che tali misure dovranno essere inizialmente limitate a un breve periodo, e dovranno essere riesaminate durante tale periodo, per verificare assieme alle autorità egiziane se esse siano in grado di offrire, in futuro, garanzie che permettano di sostituire alla sospensione delle importazioni la fissazione di condizioni particolari, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri, fatte salve le eccezione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sospendono le importazioni di:

- arachidi col guscio, di cui al codice NC 1202 10 90 o arachidi sgusciate di cui al codice NC 1202 20 00, macinate o meno

- arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o codice NC 2008 11 96 (non superiore a 1 kg)

originarie o provenienti dall'Egitto, destinate al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, qui di seguito indicate come "partite".

2. Le partite possono essere importate nella Comunità a condizione che:

- siano sottoposte a un completo ed efficace processo di raffinazione prima di essere considerate atte al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari,

- rechino in modo visibile e inalterabile l'indicazione, in una o più lingue comunitarie "Prima di essere destinato al consumo umano il prodotto dev'essere sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione".

3. Le partite che hanno lasciato l'Egitto prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere importate nella Comunità a condizione che vengano presentate per l'importazione in un punto di entrata comunitario entro 20 giorni dall'entrata in vigore della decisione e che l'analisi per campionatura della partita non indichi la presenza dell'aflatossina in percentuale superiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1525/98.

Articolo 2

La presente decisione viene riesaminata entro quattro mesi dall'adozione, per appurare se è necessario continuare ad applicare le misure di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni in materia di importazioni e necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile fino al 1o dicembre 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 43.

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