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Document 31999D0207

1999/207/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE

GU L 72 del 18.3.1999, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2003; abrogato da 32003D0174

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/207/oj

31999D0207

1999/207/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1999 pag. 0033 - 0035


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 relativa alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE (1999/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 145,

(1) considerando che il Consiglio, nelle sue risoluzioni del 15 dicembre 1997 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 (1) e del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 (2), ha affermato che le parti sociali, a tutti i livelli, sarebbero state associate a tutte le fasi della strategia coordinata in materia di occupazione e avrebbero dato un importante contributo all'attuazione degli orientamenti e che tale contributo sarebbe stato oggetto di valutazione periodica;

(2) considerando che occorre tener conto del contributo delle parti sociali alla strategia coordinata per l'occupazione sia per quanto concerne gli orientamenti per l'occupazione, sia nell'esame della loro coerenza con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, nell'intento di cercare una maggiore sinergia e al fine di incorporare l'obiettivo di un elevato livello di occupazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche della Comunità;

(3) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 18 luglio 1997 sulla comunicazione della Commissione sull'andamento e il futuro del dialogo sociale a livello comunitario (3), ha chiesto di procedere con urgenza alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e all'introduzione di sistemi di coordinamento tra detto comitato e il comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro; che nella risoluzione del 18 novembre 1998 il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente le iniziative prese per riformare il comitato permanente dell'occupazione;

(4) considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 29 gennaio 1997 (4) su tale comunicazione della Commissione, ha dichiarato che occorre attribuire maggiore importanza al comitato permanente dell'occupazione;

(5) considerando che la Commissione, nella sua comunicazione «Adeguare e promuovere il dialogo sociale a livello comunitario», del 20 maggio 1998, ha ritenuto che il nuovo contesto del dialogo sociale comunitario e l'inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione nel trattato di Amsterdam giustifichino una riforma del comitato permanente dell'occupazione;

(6) considerando che è opportuno mantenere la struttura del comitato permanente dell'occupazione, apportando gli adeguamenti necessari per migliorare il suo funzionamento; che appare auspicabile inserire tale riforma in una nuova decisione sostitutiva della decisione 70/532/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1970, relativa all'istituzione del comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee (5);

(7) considerando che è auspicabile che le delegazioni delle parti sociali rappresentino tutto il mondo economico ma che, ai fini dello svolgimento efficace e regolare dei lavori del comitato, il numero dei loro rappresentanti dovrebbe essere ridotto; che la rappresentanza delle parti sociali dovrebbe formare oggetto di un adeguato coordinamento;

(8) considerando che le parti sociali svolgono anche un ruolo importante a livello nazionale nell'attuazione, negli Stati membri, delle strategie coordinate per l'occupazione e che esse possono essere associate in modo adeguato all'adempimento delle funzioni del comitato;

(9) considerando che il comitato può ritenere opportuno riunirsi in formazione ristretta in conformità delle disposizioni della presente decisione e del suo regolamento interno;

(10) considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 97/16/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che istituisce un comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro (6) prevede che questo assicuri un adeguato collegamento con il comitato permanente dell'occupazione,

DECIDE:

Articolo 1

La riforma del comitato permanente dell'occupazione (in prosieguo: «comitato») è oggetto delle disposizioni in appresso.

Articolo 2

1. Nel rispetto del trattato e delle competenze delle istituzioni e degli organismi comunitari, il comitato ha lo scopo di assicurare, in modo permanente, il dialogo, la concertazione e la consultazione tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali, al fine di consentire alle parti sociali di contribuire alla strategia coordinata per l'occupazione e di facilitare agli Stati membri il coordinamento delle loro politiche in questo settore tenendo conto degli obiettivi economici e sociali della Comunità, come rispecchiato sia negli orientamenti i materia di occupazione che negli indirizzi di massima per le politiche economiche.

2. Ai lavori del comitato partecipano i membri del Consiglio o i loro rappresentanti, la Commissione e i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo.

3. La delegazione delle parti sociali si compone di un massimo di 20 membri, suddivisi in due delegazioni di pari numero, 10 rappresentanti dei lavoratori e 10 rappresentanti dei datori di lavoro.

Le delegazioni delle parti sociali comprendono la totalità dei settori economici e sono costituite da organizzazioni europee rappresentative di interessi generali o degli interessi specifici del personale dirigente e delle piccole e medie imprese.

A tale scopo ciascuna delegazione si compone dei rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali consultate dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del trattato concernenti la politica sociale e appartenenti alle seguenti categorie:

- organizzazioni interprofessionali a vocazione generale;

- organizzazioni interprofessionali che rappresentano alcune categorie di lavoratori o d'imprese, e

- organizzazioni settoriali che rappresentano i settori dell'agricoltura e del commercio.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è assicurato dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e quello della delegazione dei datori di lavoro dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE).

4. La Commissione notifica regolarmente al presidente del comitato l'elenco delle organizzazioni di cui al paragrafo 3. La Commissione tiene conto di possibili modifiche della rappresentanza delle parti sociali a livello europeo.

5. Se lo ritiene opportuno, il comitato può, secondo le modalità definite nel regolamento interno di cui all'articolo 6, riunirsi in formazione ristretta. In tal caso il Consiglio può essere rappresentato dalla presidenza.

Articolo 3

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

2. Il comitato è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

3. La presidenza del Consiglio provvede a che il dialogo, la concertazione e la consultazione in seno al comitato avvengano in tempo utile affinché il comitato adempia in maniera ottimale le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Ciascuna delle due delegazioni delle parti sociali comunica al presidente il nome del portavoce incaricato di esporre la posizione della propria delegazione.

5. In funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente, in consultazione con la Commissione e le parti sociali, può invitare anche altri rappresentanti di organizzazioni settoriali, diverse da quelle previste all'articolo 2, paragrafo 3, affinché esprimano il loro punto di vista.

Articolo 4

1. Gli argomenti da discutere in seno al comitato sono iscritti nell'ordine del giorno su richiesta di una delle parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

I documenti o le proposte da discutere sono trasmessi al presidente, che li porta a conoscenza delle parti; queste possono comunicare le loro osservazioni per iscritto.

2. Il presidente prepara le riunioni in stretto contatto con la Commissione e le organizzazioni delle parti sociali che partecipano ai lavori del comitato. Il presidente convoca le riunioni preparatorie e plenarie e stabilisce l'ordine del giorno provvisorio tenendo conto delle comunicazioni trasmesse in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 5

1. Il presidente trae le conclusioni dei lavori del comitato e ne redige un resoconto.

2. La Commissione elabora e riunisce i dati che permettono al comitato di assolvere le sue funzioni.

3. I membri del comitato che rappresentano le organizzazioni delle parti sociali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ricevono indennità di viaggio in conformità delle disposizioni stabilite dal Consiglio in materia.

Articolo 6

Il comitato stabilisce di comune accordo il suo regolamento interno. Questo prevede in particolare le modalità pratiche del funzionamento del comitato, della preparazione delle riunioni e dei contatti da stabilire con alti organismi pertinenti, in particolare il comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro.

Articolo 7

La presente decisione è riesaminata entro il 9 marzo 2002 e se del caso modificata in base all'esperienza acquisita.

Articolo 8

La decisione 70/532/CEE del Consiglio è abrogata.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RIESTER

(1) GU C 30 del 28. 1. 1998, pag. 1.

(2) GU C 69 del 12. 3. 1999, pag. 2.

(3) GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 338.

(4) GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 27.

(5) GU L 273 del 17. 12. 1970, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 75/62/CEE (GU L 21 del 28. 1. 1975, pag. 17).

(6) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 32.

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