EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0583

Regolamento (CE) n. 583/1999 della Commissione del 17 marzo 1999 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

GU L 72 del 18.3.1999, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/583/oj

31999R0583

Regolamento (CE) n. 583/1999 della Commissione del 17 marzo 1999 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1999 pag. 0028 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 583/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1999 relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi di azione connessi a nuovi obblighi dalla Comunità; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo, stabilisce l'importo massimo annuo della partecipazione finanziaria della Comunità, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati; che tale importo deve essere concesso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/98 (3), che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97; che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le necessarie informazioni per il 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi di azione in materia di controlo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, per il 1999, a norma del regolamento (CE) n. 723/97, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 6.

(2) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 20.

(3) GU L 245 del 4. 9. 1998, pag. 28.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top